Il ticket, introdotto in Italia nel 1982, rappresenta il modo con cui gli assistiti contribuiscono al costo delle prestazioni sanitarie del servizio pubblico di cui usufruiscono. Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto all'esenzione nei seguenti casi:
- in particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale;
- in presenza di determinate patologie (croniche o rare);
- in caso di riconoscimento dello stato di invalidità;
- in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).
Esenzioni per Reddito
Le esenzioni per reddito per visite specialistiche, strumentali e di laboratorio sono previste dall'art. 8 della legge 537 del 24 dicembre 1993, che dispone i seguenti i limiti di reddito:
- CODICE E01 - Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
- CODICE E02 - Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Per ottenere l'esenzione, contraddistinta dal codice E02, i disoccupati devono autocertificare ogni anno presso la ASL di appartenenza il reddito conseguito nell'anno precedente e lo stato di disoccupazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione.
- CODICE E03 - Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
- CODICE E04 - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
A queste categorie ogni Regione ha potuto aggiungere delle misure straordinarie di esenzione valide solo sul territorio regionale. L'esenzione per reddito non include le prestazioni farmaceutiche. Le Regioni hanno individuato alcune categorie o i soggetti esenti tra i quali, talvolta, gli esenti per reddito. L'esenzione per reddito ha carattere personale, tuttavia, l'esenzione spettante ai disoccupati (E02) e ai titolari di pensione sociale o minima (E03-E04) spetta anche ai familiari fiscalmente a carico.
Come verificare il diritto all'esenzione
Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dall'Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, all'atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell'interessato, se l'assistito ha diritto all'esenzione (per i codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Cosa fare se non si è presenti negli elenchi
L'assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all'esenzione (ad esempio, perché sa che nell'anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all'Agenzia delle entrate, oppure perché ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl di residenza, autocertificare il proprio reddito e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito.
Esenzioni per Patologie Croniche
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti. Le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento). L'elenco è stato ridefinito e aggiornato dal DPCM Lea del 12 gennaio 2017 (allegato 8) e conta complessivamente 64 codici di esenzione, corrispondenti a patologie e condizioni.
Per conoscere tutte le patologie che rientrano tra le malattie croniche è possibile consultare l'allegato 8 del DPCM Lea del 12 gennaio 2017. L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell'elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche:
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
- copia del verbale di invalidità;
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;
- certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
- certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.
Validità dell'Attestato di Esenzione per Malattie Croniche
Il Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, ossia neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale (limitato ai primi tre anni di vita). Per alcune malattie e condizioni, Regioni e Province autonome hanno autonomamente previsto attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici o organizzativi. I nuovi periodi di validità dell'attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati pubblicati con il Decreto 23 novembre 2012 "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie".
Esenzioni per Malattie Rare
Le malattie rare (MR) sono patologie gravi, invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite (stabilito a livello europeo) di 5 casi su 10.000 abitanti. A causa della rarità, sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche. Dal 2001, con l'approvazione del Decreto ministeriale n. 279/2001, le persone affette da malattie rare hanno diritto all'esenzione dal ticket.
Le malattie rare che danno diritto all'esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali (Decreto legislativo 124/1998):
- rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
- gravità clinica;
- grado di invalidità;
- onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).
Un'attenzione particolare è stata posta alla difficoltà di diagnosi, a causa della scarsa conoscenza della maggior parte delle MR da parte dei medici che dovrebbero individuare il percorso diagnostico. L'elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo è stato ampliato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi LEA e sostituisce il precedente. Per conoscere tutte le patologie che rientrano tra le malattie rare delle malattie esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto è possibile consultare l'allegato 7 del DCPM 12 gennaio 2017.
L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale di residenza, presentando una certificazione con la diagnosi di una o più malattie rare incluse nell'elenco, rilasciata da uno dei Presidi della Rete nazionale delle malattie rare, anche fuori della Regione di residenza.
Codice di Esenzione per Malattie Rare
Il codice di esenzione delle malattie rare è composto di sei caratteri (numeri e lettere) che permette eventuali confronti ed aggiornamenti:
- il primo carattere è la lettera "R" che indica che la malattia è individuata come rara;
- il secondo carattere è una lettera che indica il settore della classificazione ICD9-CM cui la malattia o il gruppo di malattie appartiene;
- il terzo carattere è costituito o da un numero, nel caso di una malattia singola, o dalla lettera "G", quando il codice si riferisce a un gruppo di malattie;
- i successivi caratteri indicano la numerazione progressiva della malattia o del gruppo di malattie comprese in ciascun settore.
Attenzione! L'esenzione per malattie rare non include le prestazioni farmaceutiche.
Esenzioni per Invalidità
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale. L'esenzione per invalidità è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità.
Tipologie di Invalidità e Codici di Esenzione
Ecco alcune categorie di invalidità e i relativi codici di esenzione:
- C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento
- C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento
- C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità
- C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza
- V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari
L'invalidità civile è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile della propria Asl di residenza. La domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile va presentata all' INPS per via telematica. L'esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche. Solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C", su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica.
Prevenzione Tumori e Colonscopia
A partire dal 1° gennaio 2001, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce l'esecuzione, senza oneri a carico dell' assistito al momento della fruizione, delle seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto:
- mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda
- esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni
- colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.
L'intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato, anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.
Esenzione 048 per Pazienti Oncologici
L’esenzione 048 è una disposizione riconosciuta ai pazienti oncologici che hanno diagnosi confermata di tumore maligno o tumori dal comportamento incerto, ovvero tumori di cui non sia nota la sede di origine nell’organismo. L’esenzione 048 permette ai pazienti oncologici di ottenere alcune agevolazioni economiche. Questa copertura assicura che i pazienti possano mantenere un regime di cura continuativo e adeguato senza l’onere finanziario delle spese mediche associate.
La tessera con esenzione 048 dà diritto di ricevere gratuitamente le prestazioni mediche e quelle in ambito sanitario (presso strutture pubbliche o convenzionate). L’esenzione riguarda le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia. Per i farmaci di marca viene richiesto il pagamento della differenza di prezzo.
Il riconoscimento dell’invalidità, mediante una valutazione oncologica, serve per l’attribuzione del codice di esenzione. Inoltre in caso di riconoscimento di invalidità, rilasciato tramite verbale dall’ASL/INPS è possibile ottenere ulteriori esenzioni. anche se in attesa del riconoscimento di invalidità. La tessera di esenzione e la sua validità possono essere sia temporanee che illimitate.
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