Dal 1° gennaio 2023, le cessioni di vaccini e dispositivi per diagnostica Covid-19 hanno subito modifiche per quanto riguarda l’esenzione IVA. Il 31 dicembre è scaduto il regime speciale temporaneo, introdotto dalla legge di Bilancio 2021.
La direttiva Ue 2020/2020 aveva concesso la facoltà di adottare, per gli strumenti di contrasto alla pandemia, uno speciale regime Iva che prevedeva alternativamente:
- un’aliquota ridotta;
- oppure l’esenzione senza pro-rata di detrazione.
Il regime si applica ai «dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 e servizi strettamente connessi a tali dispositivi», ossia ai kit per tamponi e test sierologici. Per i vaccini Covid-19 è invece previsto solo il regime speciale di esenzione.
L’Italia aveva esercitato l’opzione prevedendo:
- fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione Iva con detrazione a monte per le cessioni di vaccini 19 e dispositivi diagnostici per Covid-19, compresi i servizi strettamente connessi (articolo 1, commi 452 e 453, legge 178/2020);
- l’esenzione temporanea nel 2020 e, dal 2021, l’aliquota a regime del 5% sui cosiddetti «beni-covid19» utili al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica (n. 1-ter.1. della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/72), tra i quali: ventilatori polmonari, mascherine, termometri, saturimetri, disinfettanti per mani, guanti monouso.
Dal 1° gennaio - in conformità con la direttiva Ue - è cessato il regime speciale per vaccini, tamponi e test sierologici; l’Iva ridotta 5% sui beni-Covid è invece a regime, quindi si applica anche l’anno prossimo.
La Circolare n. 5/2023 delle Dogane ha reso note le nuove aliquote IVA in vigore dal 1° gennaio 2023. Con la Circolare n. 5 del 15 febbraio 2023, le Dogane hanno fornito chiarimenti sulla riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni e le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 aggiornando quanto già chiarito con la circolare n. 9/D del 3 marzo 2021.
In particolare, con la precedente Circolare veniva data notizia di quanto disposto con la Legge di Bilancio 2021 in materia di IVA, laddove era stata prevista:
- l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19” nonché,
- la previsione dell’esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”.
Pertanto, con il documento di prassi in commento si informa che sono state aggiornate le integrazioni nella TARIC, individuando l’aliquota IVA in vigore con decorrenza 1° gennaio 2023, valevole per le importazioni ma anche per le cessioni domestiche dei suddetti prodotti.
È, quindi, precisato che si applica:
- l’aliquota IVA del 5% per la strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, individuata con i codici di nomenclatura combinata 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990, ai sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72;
Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.
- l’aliquota IVA del 10% per i vaccini contro il COVID-19, identificati con il codice di nomenclatura combinata codice 3002 4110, come previsto dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.
Alla luce di quanto sopra, viene precisato che si considera soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l’allegato 2 alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall’IVA ormai non più previsti.
Restano fermi gli ulteriori chiarimenti e codici di nomenclatura individuati con la circolare n. 9/2021 per le importazioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19, ai quali si applica l’aliquota IVA del 5% ai sensi del richiamato n.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza d’interpello n. 56 del 25 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del regime agevolativo sui “dpi” (dispositivi di protezione individuale) ex art. 124 del Dl. n. 34/2020 ai beni da considerare “accessori” ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n.
La Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 ha confermato l’inclusione di tali beni tra la “strumentazione per diagnostica per Covid-19” e, quindi, l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 124 del Dl n.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato in primo luogo la citata Circolare n. 26/E del 2020, che al paragrafo 2.7 riporta quanto precisato dal Ministero della Salute: “che rientrano tra la ‘strumentazione per diagnostica per ‘Covid-19’ anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile ‘Covid-19’”.
La Circolare precisa che, diversamente dall’Elenco allegato alla Decisione della Commissione UE 2020/491, “[…] in considerazione della formulazione della norma e dell’eccezionalità della stessa, l’Elenco di cui al comma 1 dell’art. 124 ha natura tassativa e non esemplificativa.
Tuttavia, l’art. 12 del Decreto Iva stabilisce che “il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”.
Il Principio di accessorietà appena riportato comporta che i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione alle operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all’operazione principale, concorrono a formare la base imponibile di quest’ultima, anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per l’operazione principale [vedasi art. 78, paragrafo 1, lett.
Secondo la Corte di Giustizia UE, ai fini Iva, “una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (vedasi Corte di Giustizia UE, Sentenza 18 gennaio 2018, causa C-463/16; Sentenza 25 febbraio 1999 causa C-349/96; Sentenza 19 luglio 2012, causa C-44/11; Sentenza 16 aprile 2015 causa C42/14, Sentenza 8 dicembre 2016, causa C-208/15 e Risoluzione Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008, n.
Al riguardo, la Corte rileva come il fatto che sia pattuito un unico prezzo non sia elemento necessario, seppure tale eventualità possa costituire un indizio dell’unicità della fornitura.
L’Amministrazione finanziaria, in via generale, ha chiarito in sede di prassi (vedasi Risoluzioni 3 ottobre 2008, n. 367/E; 1° agosto 2008, n. 337/E; 15 luglio 2002, n.
Con riferimento al regime Iva di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che “al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 12 del Decreto Iva, il medesimo trattamento spetti anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall’art. 124.
…, al di fuori dei casi di applicazione del citato art. 12, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso, anche in sede di interpello” (Circolare n.
In proposito, è opportuno segnalare che, successivamente alla richiesta di interpello, è intervenuta la Legge n.
“In deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n.
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