Validità Ricetta Bianca Esami Sangue in Lombardia: Cosa Sapere

La validità delle ricette per visite specialistiche ed esami è un tema in evoluzione, con variazioni regionali che possono generare confusione tra i cittadini. In Lombardia, come in altre regioni, sono intervenute modifiche che impattano sulla durata delle impegnative.

Durata delle Ricette in Lombardia

In Lombardia, già da ottobre 2023, l’impegnativa ha una durata «temporanea» di sei mesi anziché un anno, come spiegato sul sito regionale (delibera n. 957). Questa modifica è stata introdotta in vista dell’entrata in vigore (rinviata a gennaio 2025) delle nuove tariffe per le prestazioni ambulatoriali garantite nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

È fondamentale che i cittadini verifichino la validità della propria ricetta (sul sito regionale, dell’ASL o al CUP) prima di prenotare una prestazione. Se la ricetta ha una validità di sei mesi, è necessario prenotare la prestazione entro tale data.

Validità Territoriale della Ricetta

La validità territoriale della ricetta dipende dal tipo di prestazione prescritta:

  • Se la ricetta prescrive farmaci, è valida anche sul territorio nazionale.
  • Se la ricetta prescrive prestazioni sanitarie, visite o esami, è valida su tutto il territorio nazionale. Pertanto, il cittadino può effettuare la prenotazione anche in una Regione diversa da quella di residenza, chiamando i CUP (Centri Unici di Prenotazione) competenti.

Priorità e Tempi di Attesa

L’accesso alle prestazioni avviene, secondo la normativa, con tempistiche definite dal prescrittore all’interno di classi di priorità. Le ricette con urgenze differibili (classe di priorità U) devono essere prenotate entro le 48 ore dal momento della prescrizione (DGR 47675/1999); diversamente l’utente perde il diritto alla tempistica prevista dalla priorità.

Nel caso in cui l’utente non possa più effettuare la prestazione nella data prenotata, è necessario procedere tempestivamente con l’ANNULLAMENTO dell’appuntamento, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, al fine di consentire la prenotazione ad un altro utente del posto liberato in agenza e di non incorrere nel pagamento del ticket relativo alla prestazione non usufruita, anche se esente (Art. 3 comma 7 del D.L. 07.06.2024, n.

Se la struttura prescelta non è in grado di garantire il tempo massimo indicato sulla ricetta, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) o al Responsabile Unico Aziendale (RUA) per i tempi di attesa, presente in ogni struttura sanitaria, che saranno in grado di supportare l’utente ricercando sul territorio altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati dalla classe di priorità (DGR n.

A seguito di criticità registrate in questi mesi in relazione all’attivazione del percorso di tutela dei tempi di attesa, si pone l’attenzione su quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 124/1998 all’art. “… qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti.

Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

Diritti del Paziente e Tutela

Quando il medico prescrive visite specialistiche e accertamenti, è tenuto a specificare sulla ricetta del Servizio sanitario il quesito diagnostico, cioè il problema di salute, e se si tratta di una prestazione fatta per la prima volta oppure di un controllo. In quest’ultimo caso è lo specialista a indicare i tempi, ad esempio prescrive esami a distanza di sei mesi per verificare se la terapia prescritta è efficace.

Inoltre, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) non eroga prestazioni sanitarie, per questo non è tra i soggetti individuati all’Art. 41 c. 6, Decreto Legislativo n.

Dematerializzazione delle Ricette

Citando la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, Regione Lombardia aveva ricordato «che dal 2025 tutte le prescrizioni mediche devono essere redatte in modalità digitale». In particolare, come evidenziato nel documento, «oggetto della dematerializzazione sono: tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, le prescrizioni a carico dei servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (Sasn), tutte le prescrizioni a carico dei cittadini (c.d.

In attesa di indicazioni puntuali da parte delle competenti amministrazioni nazionali (Mef, Sogei, Min. Sal e Aifa) e al fine di evitare disagi ai cittadini, si dispone che, nelle more della progressiva attuazione della dematerializzazione di tutte le prescrizioni mediche e fino a diversa decisione espressa da parte delle amministrazioni competenti, i medici possano prescrivere in modalità cartacea i medicinali e le prescrizioni ambulatoriali a carico del cittadino (non Ssn) per cui non è ancora stata attivata la prescrizione dematerializzata e le farmacie e gli erogatori privati possano continuare ad erogare i medicinali e le prestazioni a carico del cittadino (non Ssn) anche in presenza di prescrizioni cartacee per assicurare la piena continuità del servizio». È quanto si legge in una nota diramata da Regione Lombardia il 3 gennaio 2024.

Scelta del Medico di Base Fuori Regione

In alcune situazioni, al cittadino è consentita la scelta temporanea del medico di fiducia al di fuori del proprio ambito territoriale Asl. Una di queste situazioni è proprio quella riferibile a motivi di SALUTE. In questo caso il richiedente deve fornire il certificato rilasciato da un medico specialista nel quale siano indicati i motivi di salute per cui si trova sul territorio ed il periodo di permanenza necessario per effettuare le cure.

La scelta del medico di base può essere fatta se si sposta la residenza per un minimo di tre mesi sino ad un massimo di un anno. Dopo l’anno, se è ancora necessario avere il medico di famiglia nella stessa città, bisogna presentare una nuova richiesta.

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