Scadenza Ricetta Esami del Sangue: Validità e Nuove Normative in Italia

Per accedere alle prestazioni specialistiche o diagnostiche, sia in strutture pubbliche che private accreditate, è necessario avere una impegnativa rilasciata dal medico o pediatra di famiglia e da altri medici del Servizio sanitario regionale e nazionale.

Durata dell’Impegnativa

È importante ricordare che per molte delle prestazioni sanitarie previste dal Piano sanitario del Fondo ASIM viene richiesta la ricetta medica, proprio per garantire l’appropriatezza della prestazione stessa.

Dal 1° gennaio 2024 cambia la durata della validità delle impegnative per visite o esami diagnostici. L’impegnativa che prescrive visite o esami diagnostici (prestazioni di specialistica ambulatoriale) è valida sei mesi a partire dalla data in cui il medico l’ha compilata (la data è visibile nell’impegnativa).

La prenotazione della prestazione dovrà essere quindi fatta nell’arco dei sei mesi di validità dell’impegnativa. L’impegnativa mantiene la sua validità fino al momento dell’erogazione della visita o dell’esame prenotato; quindi, un appuntamento fissato in una data che cade oltre sei mesi dopo la data della compilazione dell’impegnativa da parte del medico, è valido e l’impegnativa avrà valore fino a quella data.

Per attenuare eventuali disagi all’utenza, le impegnative emesse dai medici entro il 31 dicembre 2023 saranno valide e potranno essere utilizzate per prenotare le prestazioni fino al 30 giugno 2024.

La durata della validità dell’impegnativa del medico per l’acquisto di farmaci è rimasta invariata ed è di 30 giorni, calcolati dalla data in cui il medico l’ha compilata.

Classi di Priorità

In base alla valutazione clinica, il medico compila l’impegnativa e indica la priorità di accesso alla prestazione per il proprio paziente, riportandovi un apposito codice che individua il tempo massimo per l’erogazione della prestazione.

Le classi di priorità utilizzate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:

  • U = urgente - da erogare entro 72 ore;
  • B = breve - da erogare entro 10 gg;
  • D = differibile - da erogare entro 30 gg per le visite e entro 60 gg per le prestazioni strumentali;
  • P = programmabile - da erogare entro 120 giorni.

Tipologie di Ricette Mediche

Le ricette mediche possono avere una durata diversa a seconda del tipo di prescrizione. In Italia esistono diverse tipologie di impegnative, tra cui:

  • Ricetta rossa (o rosa)
  • Ricetta bianca
  • Ricetta elettronica
  • Ricetta ripetibile
  • Ricetta non ripetibile
  • Ricetta limitativa
  • Ricette ministeriali speciali

La durata della loro validità varia in base al tipo di ricetta. Approfondiamo insieme, e vediamo, per ogni tipologia, quanto durano le ricette mediche.

Ricetta Rossa (o Rosa)

Le ricette rosse (o rosa) sono caratterizzate dai bordi rossi, destinate alla prescrizione di farmaci e/o prestazioni medico-sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Questo tipo di ricetta è stata ormai sostituita quasi interamente dalla ricetta elettronica, fatta eccezione per alcuni farmaci e/o trattamenti specifici. La durata della ricetta rossa varia in base al tipo di prescrizione:

  • Prescrizione farmaci: la ricetta ha una validità di 30 giorni, oltre i quali non è possibile acquistare il prodotto usufruendo del costo a carico del SSN;
  • Prescrizioni per esami, analisi e visite specialistiche: a partire dal 1 gennaio 2024 la ricetta per prestazioni di specialistica ambulatoriale ha validità 6 mesi, oltre i quali la struttura alla quale ci si rivolge non è autorizzata ad accettarla. Le tempistiche potrebbero variare di Regione in Regione, per questo si consiglia di verificare con l’ASL di competenza;
  • Prescrizione per malattie croniche: per le persone con esenzione per malattia cronica, è possibile prescrivere fino a 6 confezioni per ricetta (e non 2), fino a coprire un massimo di 180 giorni di terapia, ma solo a condizione che il farmaco sia stato già utilizzato dalla persona da almeno 6 mesi e sia specifico per la sua malattia cronica.

Ricetta Bianca

La ricetta bianca è quel documento redatto da un medico, convenzionato o meno con il SSN, per prescrivere terapie, farmaci, esami e accertamenti da eseguire le cui spese ricadono a carico del paziente. Anche questo tipo di prescrizione ha una durata, che varia a seconda del tipo di farmaco o prestazione indicata.

  • Ha una validità di 6 mesi nel caso di ricetta bianca ripetibile, ovvero può essere utilizzata per acquistare il farmaco prescritto fino a 10 volte nell’arco dei 6 mesi a partire dalla data di compilazione;
  • Nel caso di sostanze attive stupefacenti e psicotrope, la ripetibilità della ricetta è limitata a 3 volte in 30 giorni;
  • Per i farmaci a prescrizione non ripetibile, la durata è di 30 giorni.

Ricetta Elettronica

Come accennato prima, la ricetta elettronica è un’evoluzione della ricetta rossa, una sua versione dematerializzata, alla quale è associato un codice, il Numero di Ricetta Elettronica (NRE), con il quale le strutture preposte possono risalire alla prescrizione. Trattandosi di un omologo della ricetta rossa (salvo casi in cui quest’ultima è necessaria), valgono le medesime tempistiche indicate prima, ovvero 30 giorni per i farmaci e e 6 mesi per una visita specialistica e per gli esami diagnostici.

Ricetta Limitativa

La ricetta limitativa è una ricetta rossa con la quale si prescrivono prestazioni e farmaci che è possibile erogare solo in determinati contesti, ad esempio un ospedale o in centri specializzati. Questo tipo di ricetta può essere ripetibile o non ripetibile:

  • La ricetta limitativa ripetibile (RRL) ha una durata di 6 mesi, esclusa la data di rilascio. Nei limiti di validità della ricetta possono essere dispensate dieci scatole, salvo che il medico non indichi un numero di confezioni superiori all’unità, il che implica però la non ripetibilità della prescrizione, ovvero possono essere dispensate esclusivamente il numero di scatole prescritte;
  • La ricetta limitativa non ripetibile (RNRL), invece, ha una durata di 30 giorni, esclusa la data di rilascio, e può essere usata per dispensare solo il numero esatto di confezioni prescritte dal medico.

Ricetta Ministeriale Speciale

La ricetta ministeriale speciale viene emessa per prescrivere farmaci utilizzati nel trattamento della tossicodipendenza, nella terapia del dolore, nelle cure palliative, quindi stupefacenti e sostanze psicotrope. Questa tipologia di ricetta ha validità di 30 giorni, escluso quello di emissione.

Primo Accesso e Visite di Controllo

La prima visita, o il primo esame, è il momento in cui il problema manifestato dal paziente viene valutato clinicamente per la prima volta. In questa fase viene formulato un preciso quadro diagnostico.

Per visita o esame di controllo (follow up) si intende il momento dell’accertamento diagnostico successivo ad un primo accesso (sia una visita che un esame). In questa fase al paziente è già stata impostata una terapia e le prestazioni erogate sono finalizzate, ad esempio, a seguire l’evoluzione di patologie croniche, valutare a distanza l’eventuale insorgenza di complicanze, verificare la stabilizzazione della patologia o il mantenimento del buon esito dell’intervento, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto al primo accesso.

Tabella Riassuntiva delle Scadenze delle Ricette Mediche

Tipo di Ricetta Validità
Ricetta Rossa (Farmaci) 30 giorni
Ricetta Rossa (Esami e Visite Specialistiche) 6 mesi
Ricetta Bianca Non Ripetibile 30 giorni
Ricetta Bianca Ripetibile 6 mesi (massimo 10 utilizzi)
Ricetta Bianca Ripetibile (Sostanze Stupefacenti e Psicotrope) 3 volte in 30 giorni
Ricetta Limitativa Non Ripetibile 30 giorni (escluso il giorno di emissione)
Ricetta Limitativa Ripetibile (RRL) 6 mesi (escluso il giorno di emissione, massimo 10 confezioni)
Ricetta Ministeriale Speciale 30 giorni (escluso il giorno di emissione)

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