La c.d. “Farmacia dei servizi” rappresenta una evoluzione dell’attività delle farmacie nell’ambito delle cure primarie; essa ha la finalità di ampliare i servizi territoriali espletati dalle farmacie, sia per favorire la deospedalizzazione della sanità, sia per ampliare il ruolo che le farmacie devono assolvere nell’ambito del SSN.
L’obiettivo principale della Farmacia dei Servizi è quello di integrare la rete delle farmacie nell’ambito delle attività sul territorio del SSN, sulla base di nuove funzioni assistenziali erogate. Con la normativa sulla farmacia dei servizi, le farmacie hanno assunto un importante e innovativo ruolo di presidio integrato del SSN.
Come riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 111 del 4 gennaio 2021, la farmacia dei servizi ha comportato una profonda trasformazione del ruolo della farmacia, “da una (più tradizionale) attività di mera distribuzione di prodotti (lato sensu) farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute”. Nello stesso senso, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. In sostanza, dunque, con la normativa sulla farmacia dei servizi viene “formalizzato e rafforzato il ruolo della farmacia intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di erogazione dei farmaci, ma anche come centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)”.
Evoluzione Normativa della Farmacia dei Servizi
La L. n. 69/2009, all’art. 11, ha previsto per la prima volta che le farmacie potessero fornire nuovi servizi in ambito sanitario ai cittadini, definendo le linee del nuovo modello della “Farmacia dei Servizi”. Il successivo D.lgs. n. 153/2009 ha quindi definito i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie, individuando i nuovi servizi che le farmacie possono assicurare nell’ambito del SSN. Le previsioni contenute nell’art. 1 del D.lgs. n. 153/2009 sono state poi ulteriormente estese dalla L. n. 178/2020 e dal dl. n. 24/2022, a seguito della pandemia.
Servizi Offerti dalle Farmacie
Le prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie in tale ambito hanno subìto una improvvisa e sostanziale accelerazione con la pandemia Covid-19, durante la quale le farmacie hanno operato come fondamentale presidio sanitario sul territorio per la fornitura di servizi sanitari essenziali per la diagnosi del Covid-19 e la sua prevenzione.
Nell’emergenza pandemica, le farmacie hanno altresì rafforzato la propria centralità come fornitrici di servizi sanitari di prossimità, favorendo l’accesso all’assistenza sanitaria attraverso le prestazioni di telemedicina.
Tra i servizi offerti, rientrano:
- l’effettuazione presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello, in attuazione del piano nazionale della cronicità, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci.
- test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.
- la somministrazione, da parte di farmacisti opportunamente formati, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovate la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.
- la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
Decreti Attuativi e Interpretazioni Giurisprudenziali
Nel corso del 2010, sono stati emanati due decreti attuativi del D.lgs. Il D.M. il D.M. Infine, nel 2011 è stato emesso un terzo decreto attuativo, il D.M.
Il TAR Lazio, con pronuncia del 22.2.2012, ha respinto tali argomentazioni, precisando che il D.M. Secondo i Giudici amministrativi, dall’applicazione della normativa ministeriale non può derivare alcun danno alla salute dei cittadini, posto che detto decreto ha semplicemente previsto la possibilità, per i pazienti, di scegliere tra effettuare l’autoanalisi da soli, al proprio domicilio, e la facoltà, per costoro, di rivolgersi alla propria farmacia di fiducia, onde trarne un supporto di carattere materiale, su esclusiva richiesta del paziente, ferma restando l’impossibilità per il farmacista di agire di propria iniziativa (al di fuori di specifiche campagne di salute pubblica, rientranti negli interventi di primo livello).
Il Ministero della Salute ha quindi confermato l’interpretazione del TAR, affermando che il D.M. 16.12.2010 ha individuato i servizi di diagnostica strumentale erogabili dal farmacista in regime di convenzione con il SSN e solo nell’ambito dello stesso. Tale orientamento è stato poi confermato anche dal TAR Campania, con sentenza n.
Il TAR Sicilia, con le sentenze n. 882/2025, 883/2025, 884/2025, 885/2025, si è espresso sulla legittimità dei provvedimenti regionali sulla sperimentazione della farmacia dei servizi, affermando che il regime giuridico delle farmacie non è equiparabile a quello delle strutture sanitarie accreditate disciplinate dagli artt. 8 bis e ss. del D.lgs. n.
In particolare, il TAR ha chiarito che i test diagnostici o i prelievi di autocontrollo che si possono effettuare in farmacia sono ben diversi dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata.
Infine, ancor più recentemente, il TAR Napoli, con sentenza n. 6226/2024, ha precisato che le farmacie possono erogare le prestazioni analitiche di prima istanza, mediante l’utilizzo di dispositivi per test autodiagnostici. Nella stessa sentenza, il TAR ha precisato altresì che, anche per quanto concerne i test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare, non vi è un’interferenza tra l’attività di screening delle farmacie e quella dei laboratori di analisi, in quanto il prelievo ematico capillare è finalizzato all’acquisizione di una goccia di sangue, attraverso strumentazione c.d. “pungidito”, è indicato nel monitoraggio di condizioni patologiche (tra cui la glicemia) e i test vengono effettuati per mezzo di strisce reattive, senza coinvolgere il laboratorio, fornendo una rapida misurazione; diversamente, il prelievo di sangue venoso è una procedura attraverso cui si raccoglie un campione di sangue, al fine di indagare lo stato di salute, il cui esame è effettuato in laboratorio.
Inoltre, per i farmacisti resta fermo il divieto di svolgere attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
Sperimentazione e Proroghe
La Legge bilancio del 2018 ha previsto l’avvio in nove regioni, per il triennio 2018-2020, di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dal D.lgs. n. La sperimentazione intende misurare i vantaggi che la Sanità pubblica può ottenere dall’erogazione di servizi da parte delle farmacie, ovvero, come sancito dal D.lgs. E’ stato quindi istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero della Salute per definire criteri uniformi per la sperimentazione.
Al termine del 2019 le Regioni hanno recepito le Linee guida, attenendosi nei rispettivi cronoprogrammi a quanto ivi previsto ma operando anche alcune scelte autonome. La sperimentazione della farmacia dei servizi è stata via prorogata negli anni successivi; la legge di bilancio 2025 ha esteso tale sperimentazione a tutto il 2025.
Intervenuta l’emergenza pandemica, la L. n. 178/2020, allo scopo di ampliare l’accesso ai test diagnostici per isolare i soggetti positivi, avere un’idea della situazione epidemiologica e decongestionare le strutture ospedaliere, ha introdotto per la prima volta la possibilità per il farmacista di eseguire prelievi di sangue capillare (per rilevare la presenza anticorpi IgG e IgM) e di effettuare test ad uso professionale (finora utilizzabili solo dagli operatori sanitari), che comportano l’emissione di una diagnosi.
La Legge di bilancio 2020 ha prorogato ed esteso la sperimentazione della Farmacia dei servizi, prevista dalla legge di bilancio 2018, al fine di ampliare gli ambiti territoriali della sperimentazione e le risorse messe a disposizione delle farmacie per il potenziamento del servizio offerto alla popolazione.
Sempre durante la pandemia, è stata poi prevista - dapprima dalla L. n. 178/2020, e successivamente dal DL. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), e quindi dal DL. n. 24/2022 convertito con L. n.
Il 28 luglio 2022 il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per i coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nelle vaccinazioni anti Covid-19 e antinfluenzali, nonché nell’esecuzione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.
Infine, l’Intesa della Conferenza Stato Regioni sull’Accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del marzo 2025 ha fissato i requisiti richiesti alle farmacie per l’erogazione di somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche di prima e seconda istanza, esecuzione di test diagnostici, attività di telemedicina e utilizzo di dispositivi strumentali, come individuati dal D.lgs. n.
Modalità di Ritiro dei Referti in Farmacia
In alternativa al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), è possibile, per gli utenti che desiderano usufruire di questo servizio, richiedere la stampa e consegna dei referti degli esami di laboratorio presso le farmacie aderenti al progetto.
Per ritirare il referto è necessario presentare al farmacista:
- il codice ritiro referti presente sul foglio consegnato prima del prelievo.
- la tessera sanitaria o il codice fiscale dell’interessato.
- un documento di identità per permettere l’identificazione di chi ritira il referto.
È possibile ritirare il referto anche per un familiare, compilando la sezione dedicata in fondo al foglio che riporta il codice ritiro referti e avendo con sé la copia del documento di identità del delegante.
Per disposizione normativa, i referti contenenti accertamenti relativi ad indagini genetiche o all'HIV non sono disponibili in farmacia, in questo caso il ritiro deve essere fatto al centro in cui si è eseguito l’esame.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, con sede in via Antonio Anguissola n.
Ai fini della tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, la giacenza dei referti presso la farmacia ha una durata massima di 45 giorni.
Servizi di Primo e Secondo Livello
Le farmacie offrono diversi livelli di servizi, tra cui:
- Servizi di primo livello: sono quelli previsti dal D.lgs. n.
- Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: nell’ambito dei servizi di secondo livello.
- Test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.
- Somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali.
L’art.1, comma 2 del Dm 16 dicembre 2010 vieta invece l’utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti,- che sono riservati a figure professionali specifiche, quali biologi e chimici - ad eccezione dei dispositivi che consentono il prelievo del sangue capillare. I test diagnostici ad uso professionale sono utilizzabili autonomamente dal farmacista quando i relativi referti non devono essere firmati da un medico di laboratorio o da altro professionista, all’interno del laboratorio, specificamente individuato (come ad es.
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