La Tessera Sanitaria è il documento personale che ha sostituito il tesserino plastificato del codice fiscale ed è rilasciata a tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La sua data di scadenza è di 6 anni se l'assistenza è illimitata, oppure di durata inferiore in situazioni particolari.
Assistenza Sanitaria per Cittadini Stranieri in Italia
I cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) possono avere diverse condizioni di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) definite dalla normativa vigente. Se non vi sono le condizioni di iscrizione al SSR, lo straniero può accedere alle cure del servizio pubblico a pagamento.
Per iscriversi, occorre recarsi presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del Distretto di riferimento presentando il permesso di soggiorno, il codice fiscale e il certificato di residenza (sostituibile con una dichiarazione dello straniero di dimora abituale, dichiarazione scritta).
Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSR attraverso il pagamento di un contributo annuale, secondo l'art.1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
I cittadini stranieri entrati in Italia per motivi di turismo, affari, cure mediche non possono fare l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, ma possono accedere alle prestazioni ed ai servizi erogati pagando per intero le relative tariffe (art. 36 del T.U. n. 286/98).
Iscrizione Volontaria al SSR: Documenti e Procedura
Per l'iscrizione volontaria al SSR è necessario:
- Compilare l’apposito modulo di RICHIESTA DI ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) - in forma di Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (art. 46, 47 DPR n.445/2000) - Scheda statistica di cui all’art. 10 del DM 8.10.1986 - aggiornato a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n. 213).
- Pagamento del contributo annuale tramite modello F24 (codice 8846) per Regione Friuli Venezia Giulia (codice Regione 07), determinato ai sensi del DM 8 ottobre 1986 e della Legge n. 213 del 30/12/2023 e calcolato in percentuale al reddito complessivo dell’anno precedente.
- Consegna della ricevuta F24 al Distretto sanitario di competenza insieme al modulo di iscrizione.
Per la compilazione del modello è importante seguire le generali “Avvertenze per la compilazione del Mod. F24”.
Contributo Annuale per l'Iscrizione Volontaria
Il contributo annuale per l’iscrizione volontaria al SSR tiene conto dei requisiti del richiedente e viene calcolato in percentuale al reddito dell’anno precedente, ai sensi degli aggiornamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n. 213). l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. Nel caso in cui il soggetto non sia fiscalmente a carico di familiari (a meno che non sia un figlio minore), ovvero nei casi in cui tale carico fiscale non sia documentabile (eventualmente anche tramite autocertificazione) per ogni soggetto iscritto dovrà essere versata almeno la quota minima.
Sono iscrivibili volontariamente al SSR gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità inferiore ai 3 mesi solo nei seguenti casi: motivi di studio e persone collocate alla pari. Per i soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo forfettario è di € 700,00 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani; sono esclusi coloro che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul PDS dei genitori; per assegnisti di ricerca/ricercatori la quota è calcolata in % al reddito che percepiscono). Per i collocati alla pari il contributo forfettario è € 1.200,00.
I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a straniero/a, anche se titolari di un permesso per motivi familiari, in possesso di visto o nulla-osta per motivi familiari, non possono essere più iscritti obbligatoriamente (gratuitamente) al SSR dal 5 novembre 2008. Per l’ultra65 ricongiunto che richiede l’iscrizione volontaria al SSR viene calcolato il contributo annuale sul proprio reddito auto-dichiarato e dimostrabile*. In assenza di reddito o nell’impossibilità di dimostrarlo, si fa riferimento al reddito del familiare che l’ha ricongiunto in Italia. (* = per il cittadino che si trasferisce da uno stato extra-UE per i redditi prodotti all’estero l’auto-dichiarazione dell’utente deve essere certificata dall’autorità consolare/ambasciata dello Stato di provenienza che traduce e postilla i dati dichiarati.
Si rammenta che la cifra del contributo dovrà essere prontamente conguagliata dall’utente in caso di adozione di nuove tariffe e disposizioni sul calcolo dei redditi disposte da Ministero e Regione e in caso di nuove informazioni e/o documentazione attestante i redditi percepiti nell’anno precedente dall’utente - che dovrà in ogni caso comunicarlo al distretto sanitario di competenza - pena la cancellazione dal Servizio Sanitario Regionale e l’addebito all’utente dei costi sostenuti. Si utilizza modello F24 ordinario “Modello unico di pagamento unificato” (dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o presso banche, agenti della riscossione e uffici postali) che può essere pagato presso tali agenti ovvero tramite home-banking se abilitati.
Per la compilazione del modello è importante seguire le generali “Avvertenze per la compilazione del Mod. F24”.
Riferimenti Normativi
- cittadini extracomunitari: Circolare Ministero della Sanità 24 marzo 2000, n. 5"Indicazioni applicative del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286"
- DM 8.10.1986 e Legge 30/12/2023 n. 213
Assistenza Sanitaria Transfrontaliera
Il Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014 ha sancito per l’Italia l’entrata in vigore della Direttiva UE 24 del 2011 sull’assistenza transfrontaliera; la delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1171 del 14 luglio 2014 allinea anche il Trentino alla disciplina nazionale.
Differenze tra Regolamento CE e Direttiva UE
Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 e la Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011, che oggi coesistono, differiscono principalmente:
- Per il rimborso dei costi: Il Regolamento CE del 2004 prevede l'erogazione diretta delle prestazioni sanitarie, mentre la Direttiva UE del 9 marzo 2011 prevede l'assistenza indiretta, con il paziente che anticipa i costi e successivamente richiede il rimborso.
- Per la tipologia di cure fruibili: Il Regolamento CE n. 883 del 2004 prevede che si possano ottenere nei Paesi dell’Unione Europea (nonché in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera), oltre alle cure necessarie e urgenti durante i soggiorni temporanei anche altre cure ritenute necessarie e adeguate allo stato di salute purché le stesse rientrino tra le prestazioni previste nei livelli di assistenza (LEA) assicurati allo Stato italiano e non possano essere praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia. La Direttiva UE del 2011 prevede invece che si possano ottenere, in uno degli Stati della sola Unione Europea, le cure erogate dal proprio sistema sanitario, ad eccezione delle lungodegenze, dei trapianti di organo e dei programmi pubblici di prevenzione.
- Per le strutture sanitarie che erogano assistenza: Il Regolamento CE del 2004 prevede che le prestazioni sanitarie siano fornite da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il sistema sanitario del Paese di cura, mentre la Direttiva UE del 2011 prevede che le prestazioni rimborsabili possano essere fornite da strutture o professionisti sia pubblici che privati.
Assistenza Medica nei Paesi dell'Unione Europea
L'assistenza medica nei Paesi dell'Unione Europea per temporaneo soggiorno, Spazio Economico Europeo e Svizzera è garantita dalla TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia). Coloro che si recano temporaneamente nei Paesi dell’UE ed hanno SMARRITO la TEAM , possono chiedere al Distretto il modulo sostitutivo della TEAM. e la convenzione di sicurezza sociale fra Italia e Croazia deve ritenersi scaduta.
Costi Sanitari all'Estero e Assicurazione Viaggio
Mentre le spese sostenute nei paesi europei (UE, EFTA) ti verranno rimborsate se non addirittura anticipate, quelle effettuate in paesi non convenzionati con l’Italia saranno tutte a tuo carico. In questi casi non sono tutelate nemmeno le prestazioni urgenti a meno che il paese in cui ti trovi non abbia stipulato specifici accordi con l’Italia (es. Stati Uniti, Canada, Australia e Brasile).
Ma in paesi come gli Stati Uniti, per esempio, il Pronto Soccorso, l’ambulanza e qualsiasi altra forma di assistenza medica (analisi del sangue, consulti, ecc.) sono a carico del malato. Per farti un’idea, considera che una visita da un medico generico negli Stati Uniti costa tra gli 80 e i 100 $. In caso di ammissione d’urgenza bisogna contare almeno un migliaio di dollari e diverse migliaia se sono necessarie delle analisi. Un giorno di ricovero costa quasi 400 € in Argentina e intorno ai 900 € in Nuova Zelanda mentre negli Stati Uniti per una sola giornata in rianimazione sono necessari circa 9 000 €.
Inoltre la necessità di rivolgersi a un medico che parli l’italiano o almeno l’inglese e l’esigenza di ottenere delle cure all’altezza degli standard europei, spingono a rivolgersi a cliniche e ambulatori privati necessariamente meno economici di un servizio pubblico.
In alcuni paesi avere un’assicurazione sanitaria può essere una condizione indispensabile per ottenere il visto. È il caso, per esempio, di Cuba, della Russia, della Cina, dell’Algeria e della Mongolia. Scegli la tua assicurazione a seconda della tua destinazione e della tipologia del tuo viaggio.
Nell'assicurazione sanitaria viaggio sono incluse garanzie come il pagamento diretto delle spese mediche, un interprete in caso di necessità, il viaggio di un familiare nell’evenienza di unricovero, e l’assistenza della centrale operativa 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Tabella Costi Indicativi Assistenza Sanitaria all'Estero
| Paese | Costo Visita Medica Generica (USD) | Costo Giornaliero di Ricovero (EUR) | Costo Giornaliero in Rianimazione (USD) |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 80-100 | N/A | 9.000 |
| Argentina | N/A | 400 | N/A |
| Nuova Zelanda | N/A | 900 | N/A |
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