Permessi per Analisi del Sangue: Cosa Serve Sapere

La legge riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche o per effettuare cure terapeutiche solo in situazioni ben determinate e nei casi di tossicodipendenza e di soggetti portatori di handicap.

Nel settore privato, l’Inps individua modalità di cura che assicurano il diritto alla fruizione di permessi retribuiti. L’eventualità di visite mediche che non rientrano nelle ipotesi precedenti è invece regolata normalmente dai contratti collettivi e, talvolta, dalla prassi aziendale.

Di solito, i lavoratori possono avvalersi dei permessi anche in forma oraria.

Tipologie di Permessi e Normative di Riferimento

I permessi per visite mediche, sia generiche che specialistiche, possono essere previsti dalla contrattazione collettiva, che normalmente dispone:

  • il pagamento delle ore di permesso, previa presentazione di attestazione del medico che certifichi la visita e l’orario della stessa o, in alternativa, l’imputazione delle ore di assenza al monte ore di permessi spettanti per riduzione dell’orario di lavoro o delle ex festività.
  • la concessione di permessi non retribuiti.

A tale proposito si vedano, ad esempio:

  • L’art. 35 CCNL Chimici: tale disposizione prevede la possibilità per la Direzione, di concedere brevi permessi non retribuiti ove “ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio”, ovvero permessi parzialmente retribuiti a fronte di documentata esigenza per le ragioni indicate nell’articolo stesso (portatori di handicap, tossicodipendenti, lavoratori provenienti da paesi extra-EU per motivi familiari, ecc…).
  • L’art. 140 CCNL Terziario: tale articolo prevede la concessione di gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite, ovvero altri permessi per complessive 56 ore annuali. Tali ore di permesso possono essere utilizzate dal lavoratore per effettuare visite specialistiche.
  • L’art. 50 Contratto integrativo San Paolo: tale articolo prevede espressamente la possibilità per il dipendente di fruire di 5 giorni lavorativi ogni anno solare, non collegabili a ferie, in caso di visite comprovate dalla presentazione di idonea certificazione medica.
  • L’art. 23 CNL Giornalistico: tale articolo prevede la possibilità di fruire di 5 giorni di permessi straordinari lavorativi ( e quindi anche nel caso di visite specialistiche).

I contratti collettivi, talvolta, stabiliscono anche se il tempo impiegato per recarsi sul luogo di effettuazione della visita sia o meno da retribuire. In mancanza della contrattazione collettiva, o a integrazione di essa, la fruizione di permessi per visite specialistiche potrebbe essere disposta dalla prassi aziendale.

Normative di riferimento:

  • D.P.R. 309/1990
  • Circolare Ministero del Lavoro 6/12/1991 n. 164
  • Legge 104/1992
  • D.P.R. 1301/1965
  • Legge 584/1967
  • Legge 107/1990
  • D.L. n. 112/2008
  • Circolare Inps 28/01/1981 n. 134368
  • Circolare Inps 04/01/1989 n. 1
  • Legge 118/1971, art. 26
  • D. Lgs. 509/1988, art. 10

Casi Specifici Relativi a Situazioni Soggettive

Di seguito vengono riportate le principali casistiche soggettive (nonché i riferimenti normativi) che danno diritto ad usufruire di particolari permessi.

Tossicodipendenti e loro familiari

Normativa: art. 124 DPR 309/90 I lavoratori tossicodipendenti con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori familiari di tossicodipendenti possono fruire di un periodo di aspettativa non retribuita (di durata massima pari a tre anni) al fine di prendere parte a programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL.

Nel caso il lavoratore non completi il programma di cura nel periodo di tempo previsto può richiedere un’ulteriore aspettativa, che sommata al periodo precedente non superi i tre anni (Circolare Ministero del Lavoro 6/12/1991 n. 164). In assenza di disposizioni normative si può ritenere che il periodo di aspettativa per i familiari coincida con quello fissato per il tossicodipendente.

Alcuni contratti collettivi stabiliscono espressamente la durata del periodo di congedo per i familiari. Il lavoratore interessato all’aspettativa deve far accertare lo stato di tossicodipendenza dal Servizio per la tossicodipendenza (SERT), istituito presso ciascuna ASL (Circolare Ministero Lavoro 6/12/1991 n. 164).

I contratti collettivi stabiliscono, di regola, i termini entro cui il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di volersi avvalere dell’aspettativa.

Portatori di handicap e loro familiari

Normativa: Legge 104/1992 La legge riconosce ai lavoratori con handicap e ai loro familiari il diritto di fruire di permessi retribuiti o di congedi. La tutela riguarda coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva con le caratteristiche della gravità.

Questa condizione si verifica qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, collegata all’età, in modo da rendere necessaria un’assistenza permanente, continuativa e globale. La contrattazione collettiva, in alcuni casi, prevede la concessione di un regime di permessi ulteriore e più ampio a favore dei familiari di soggetti portatori di handicap.

I permessi retribuiti spettano nella misura e alle condizioni che seguono:

  • Lavoratori in maggiore età: in alternativa, nell’ambito di ciascun mese, due ore giornaliere/ tre giorni, anche continuativi o frazionati
  • Genitori: fino a 3 anni del figlio, in alternativa padre o madre possono scegliere tra prolungamento dell’astensione facoltativa o due ore giornaliere. Dai 3 anni del figlio, padre o madre in alternativa tre giorni mensili, anche continuativi
  • Parenti o affini fino al 3° grado: dai 3 anni del disabile, tre giorni mensili, anche continuativi.

Qualora l’assistenza ad un portatore di handicap sia prestata per periodi inferiori ad un mese, i tre giorni di permesso mensili devono essere riproporzionati in base al criterio secondo cui se l’assistenza non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso.

Pertanto l’assistenza per un periodo inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto ad alcuna giornata o frazione di essa, mentre per i periodi superiori a 10 giorni ma inferiori a 20 spetta solo un giorno di permesso. Nel caso di fruizione di permessi orari (da parte del lavoratore portatore di handicap o del genitore del figlio disabile di età inferiore a 3 anni), non si procede al riproporzionamento, dal momento che il permesso ad ore è legato alla singola giornata di fruizione dello stesso.

In presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, il lavoratore dipendente, familiare entro il terzo grado di due (o più) persone disabili, tra loro conviventi, può cumulare i permessi retribuiti spettanti per l’assistenza di ciascun soggetto. (Risposta Interpello Ministero Lavoro 28/08/2006 prot. N. 25/I/0003003).

Trattamenti di emodialisi

Normativa: Circolare Inps 28/01/1981 n. 134368 Il lavoratore sottoposto al trattamento di emodialisi ha diritto all’indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l’effettuazione del trattamento.

Le giornate di assenza sono considerate come unico episodio morboso continuativo. E’ da precisare che in tale caso la retribuzione del periodo necessario allo svolgimento delle cure è direttamente retribuito dall’Inps.

Mutilati ed invalidi civili

Normativa: Circolare Inps 04/01/1989 n. 1 I lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione dell’attitudine lavorativa superiore al 50%, possono usufruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a trenta giorni per le cure connesse alla loro infermità (ad esempio cure fisioterapiche, riabilitazione dei cardiopatici, ecc.).

Lavoratori affetti da patologie tumorali

Normativa: art. 26 Legge 118/71; art. 10 D. Lgs 509/88 Tali lavoratori hanno diritto al congedo, qualora ne facciano richiesta, previa autorizzazione del medico della struttura sanitaria pubblica (medico provinciale), e a condizione che sussista una connessione delle cure con l’infermità invalidante riconosciuta.

Il congedo, anche se equiparato alla condizione di malattia, non risulta indennizzabile dall’Inps ed è, pertanto, a carico del datore di lavoro. Tale periodo, inoltre, non è cumulabile con il periodo di comporto.

Donatori di sangue e midollo osseo

Normativa: Legge 584/67 e artt. 13 e 14 legge 107/90 Tutti i lavoratori subordinati che cedono gratuitamente il sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione, allo scopo di ripristinare le energie fisiche, percependo la normale retribuzione.

Il periodo di riposo ha durata di 24 ore, che decorrono dal momento in cui il lavoratore si è assentato per la donazione o dal momento risultante dal certificato medico. La retribuzione di tale giornata è posta a carico dell’Inps mediante il meccanismo di anticipazione da parte del datore di lavoro.

Per la donazione di midollo osseo i lavoratori hanno diritto a fruire di permessi lavorativi anche per la durata delle operazioni preliminari e per i giorni successivi di convalescenza.

Vaccinazioni

Normativa: art. 6 DPR 1301/65 I lavoratori dipendenti che sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione antitetanica durante l’orario di lavoro hanno diritto ad assentarsi per le ore necessarie.

Permessi per Visite Specialistiche nelle Pubbliche Amministrazioni

Gli istituti cui il dipendente delle P.A. può ricorrere in caso di visite specialistiche sono:

  • i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore;
  • i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto o degli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all’anno);
  • l’assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti;
  • gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da contratti o leggi;
  • le ferie.

Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).

Anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici (ricorrendone i presupposti) è imputata a malattia. Unica variazione è la necessaria applicazione del nuovo regime sia per quanto riguarda la decurtazione retributiva sia per quanto concerne le modalità di certificazione (struttura pubblica o medico del S.S.N.).

Rispetto alla disciplina precedente a tale intervento normativo, non è più contemplata la possibilità di assentarsi anche solo per una frazione della giornata lavorativa (la c.d. malattia ad ore).

Quanto alla modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l’assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.

Nel caso di visite specialistiche, cure o esami diagnostici qualificati come malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tenere conto nel richiedere la visita fiscale (art. 71 co 3 D.L. 112/2008).

Permessi Retribuiti: Un Diritto del Dipendente

I permessi retribuiti sono quei giorni di assenza dal lavoro imputabili a eventi particolari per i quali è prevista la corresponsione della normale retribuzione.

La richiesta di questi permessi rappresenta un diritto soggettivo del dipendente, che si manifesta nel momento in cui ricorrono le circostanze che lo legittimano. I permessi retribuiti sono concessi ai dipendenti a tempo indeterminato.

Il dipendente ha diritto a 18 ore all’anno per visite specialistiche, esami o prestazioni. Nel caso in cui il dipendente necessiti di sottoporsi periodicamente a terapie è sufficiente un’unica certificazione del curante che certifica la necessità di trattamenti ricorrenti.

Il dipendente, su richiesta, può assentarsi dal lavoro con l’autorizzazione del responsabile. La richiesta di permesso deve essere effettuata in tempo utile e non oltre un’ora dall’entrata in servizio, tranne in casi di urgenza. Il dipendente deve recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi e, in caso contrario, andrà incontro a decurtazione della retribuzione.

In caso di fruizione su base oraria occorre tenere presente le regole dettate dal comma 2 dell’art. non sono cumulabili con altri permessi orari nella stessa giornata, fatte salve le stesse eccezioni introdotte dal CCNL per i permessi ex art. 41, ovvero permessi ex L.104/92, permessi brevi di cui all’art. 42 del medesimo CCNL e permessi disciplinati dal D.lgs.

A differenza dei permessi per particolari motivi personali o familiari, qualora il dipendente faccia richiesta di fruire di permessi per visite, terapie o esami medici, su base oraria o anche giornaliera, senza che vi sia anche incapacità lavorativa, l’ente non può rifiutare il diritto alla fruizione (Orientamento applicativo ARAN CFL n. 30), anche se venissero addotte ragioni di servizio: in questo caso infatti, analizzando la clausola contrattuale dell’art. 44 comma 1 “ ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi….

Essendo poi, come detto, il permesso ex art. 44 un permesso retribuito, che va a completare il debito orario del dipendente, vale la pena sottolineare, come indicato da ARAN in un parere riferito al comparto Funzioni Centrali (ma estensibile per analogia al comparto Funzioni Locali), che non vi è incompatibilità, nel corso della medesima giornata, tra lo svolgimento di lavoro straordinario e l’utilizzo ad ore di un permesso retribuito per l’espletamento di visite mediche, a patto che la prestazione di lavoro straordinaria sia richiesta ed effettuata oltre l’orario d’obbligo e dia luogo ad un’eccedenza oraria ( Orientamento applicativo ARAN CFC n.

Permessi per Contratti a Tempo Determinato

In caso di contratti a tempo determinato, hanno diritto a fruire di tali permessi i dipendenti con contratto a termine di durata di almeno 6 mesi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 comma 1 lett. f) del CCNL 16/11/2022, il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, arrotondando l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento all’unità superiore, se questa è uguale o superiore a 0,5.

Qualora, poi, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti.

FAQ sui Permessi per Visite Mediche (art.

Un dipendente assunto in corso d’anno a seguito di espletamento di un concorso presso il medesimo Ente o presso un altro Ente, può fruire delle 18 ore di permesso di cui all’art. Il comma 16 dell’art.

Un’ autocertificazione del dipendente che ha effettuato la visita con orario e nome struttura può sostituire la certificazione rilasciata dalla struttura medica stessa, a giustificazione dell'assenza? (Orientamento applicativo ARAN CFL n. Il CCNL prevede espressamente che “l’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico?

La fattispecie di cui sopra è specificatamente disciplinata dall’art. 44, comma 11, del CCNL 16.11.2022. Il lavoratore che, trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o esami diagnostici.

Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett. a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 44 deve essere imputata a malattia, con le conseguenti applicazioni della disciplina legale e contrattuale del trattamento giuridico ed economico. In questo caso l’assenza è giustificata con le attestazioni di cui all’art. 44 comma 11 lett.

Per quanto riguarda la tipologia di attestazione che deve essere redatta, il contratto non prevede specifiche caratteristiche, limitandosi a richiedere un’attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, anche privati, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all’amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico o dal personale della relativa struttura.

No, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 lett. a) dell’art.

Le principali norme che regolano questi permessi sono: L. 584/1967, DM 8/4/1968, L.

Permessi per Donazione di Sangue

I dipendenti donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 della L.

I casi di inidoneità alla donazione e le modalità per certificarlo sono dettagliati nell’art. Questo permesso può essere usufruito da tutti i dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e a tempo parziale o pieno, considerato che il D.lgs 219/2005 (art. 8 comma 1) parla genericamente di lavoratori dipendenti ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al D.lgs.

Un dipendente si astiene dal lavoro per donazione sangue ma non viene, però, considerato idoneo alla stessa. In tale ipotesi, può comunque fruire di un permesso riferibile all' intera giornata oppure, in applicazione dell' art. 8 comma 2 della Legge n. 219 del 2005, può essergli garantito soltanto il tempo necessario all'accertamento dell' idoneità alla donazione? (Parere n.

L’ARAN, in un orientamento applicativo riferito al comparto Scuola ma estensibile anche agli Enti Locali, pur ritenendo che la questione esuli dalle proprie competenze, non riguardando clausole contrattuali ma disposizioni legislative, ritiene che nell'ipotesi di inidoneità alla donazione vada applicato il comma 2 dell’art. 8 del D.lgs. 219/2005, quindi debba essere considerato come permesso esclusivamente il tempo necessario all'espletamento delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione.

E’ possibile interrompere le ferie con un permesso per particolari motivi personali o con un permesso per donazione sangue? Si ritiene di no, in quanto i casi di sospensione delle ferie sono dettagliatamente elencati nell’art. 38 comma 16 del CCNL 2019-2021, ovvero malattia di durata di più di 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero e in caso di lutto per la fruizione dei permessi di cui all’art.

CCNL Funzioni Centrali: Permessi per Visite, Terapie e Esami Diagnostici

Qualora il dipendente debba effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’art. 26 del CCNL-Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, ha riconosciuto specifici permessi, fruibili sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensiva anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Il numero di ore va riproporzionata in caso di lavoratore a tempo parziale. Nel caso in cui i permessi in questione siano fruiti per l’intera giornata le ore da decurtare dal monte ore permessi saranno corrispondenti alle ore di lavoro che il dipendente interessato avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Inoltre, il trattamento economico accessorio del dipendente sarà sottoposto alla stessa decurtazione prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia. Le assenze per visite specialistiche incidono sul computo del comporto, nel caso di fruizione su base oraria ogni sei ore di permesso corrispondono ad un’intera giornata lavorativa.

Tabella riassuntiva permessi per visite mediche

Tipologia di Permesso Normativa di Riferimento Condizioni
Visite specialistiche (CCNL) CCNL di riferimento Secondo le disposizioni del contratto collettivo
Tossicodipendenza Art. 124 DPR 309/90 Aspettativa non retribuita fino a 3 anni
Handicap (Legge 104/1992) Legge 104/1992 Permessi retribuiti (ore o giorni)
Emodialisi Circolare Inps 28/01/1981 n. 134368 Indennità di malattia
Invalidi civili Circolare Inps 04/01/1989 n. 1 Congedo straordinario fino a 30 giorni
Patologie tumorali Art. 26 Legge 118/71; art. 10 D. Lgs 509/88 Congedo previa autorizzazione medica
Donazione sangue Legge 584/67 e artt. 13 e 14 legge 107/90 Intera giornata lavorativa retribuita
Vaccinazioni obbligatorie Art. 6 DPR 1301/65 Ore necessarie

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