Analisi del Sangue per Permesso Docenti: Requisiti e Normative

Il presente articolo analizza i requisiti e le normative relative all'utilizzo dei permessi per i docenti, con particolare attenzione all'analisi del sangue e alle disposizioni contrattuali che ne regolano la fruizione.

Normativa di Riferimento

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola disciplina i permessi spettanti al personale docente, sia a tempo indeterminato che determinato. In particolare, l'articolo 44 del CCNL 16/11/2022 regolamenta i permessi per visite mediche, terapie ed esami diagnostici.

Permessi per Visite Mediche, Terapie ed Esami Diagnostici

Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici. A differenza dei permessi per particolari motivi personali o familiari, qualora il dipendente faccia richiesta di fruire di permessi per visite, terapie o esami medici, su base oraria o anche giornaliera, senza che vi sia anche incapacità lavorativa, l’ente non può rifiutare il diritto alla fruizione (Orientamento applicativo ARAN CFL n. 30), anche se venissero addotte ragioni di servizio: in questo caso infatti, analizzando la clausola contrattuale dell’art. 44 comma 1 “ ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi….

Questi permessi non sono cumulabili con altri permessi orari nella stessa giornata, fatte salve le stesse eccezioni introdotte dal CCNL per i permessi ex art. 41, ovvero permessi ex L.104/92, permessi brevi di cui all’art. 42 del medesimo CCNL e permessi disciplinati dal D.lgs. 81/2009.

Essendo poi, come detto, il permesso ex art. 44 un permesso retribuito, che va a completare il debito orario del dipendente, vale la pena sottolineare, come indicato da ARAN in un parere riferito al comparto Funzioni Centrali (ma estensibile per analogia al comparto Funzioni Locali), che non vi è incompatibilità, nel corso della medesima giornata, tra lo svolgimento di lavoro straordinario e l’utilizzo ad ore di un permesso retribuito per l’espletamento di visite mediche, a patto che la prestazione di lavoro straordinaria sia richiesta ed effettuata oltre l’orario d’obbligo e dia luogo ad un’eccedenza oraria ( Orientamento applicativo ARAN CFC n. 1496).

In caso di contratti a tempo determinato, hanno diritto a fruire di tali permessi i dipendenti con contratto a termine di durata di almeno 6 mesi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 comma 1 lett. f) del CCNL 16/11/2022, il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato, arrotondando l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento all’unità superiore, se questa è uguale o superiore a 0,5.

Qualora, poi, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti.

Documentazione Necessaria

L’assenza per i permessi è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Per quanto riguarda la tipologia di attestazione che deve essere redatta, il contratto non prevede specifiche caratteristiche, limitandosi a richiedere un’attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, anche privati, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all’amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico o dal personale della relativa struttura.

Permessi e Malattia

La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett. a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 44 deve essere imputata a malattia, con le conseguenti applicazioni della disciplina legale e contrattuale del trattamento giuridico ed economico. In questo caso l’assenza è giustificata con le attestazioni di cui all’art. 44 comma 11 lett.

Permessi per Donazione di Sangue

I dipendenti donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 della L. 584/1967.

Questo permesso può essere usufruito da tutti i dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e a tempo parziale o pieno, considerato che il D.lgs 219/2005 (art. 8 comma 1) parla genericamente di lavoratori dipendenti ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al D.lgs. 81/2015.

Nell'ipotesi di inidoneità alla donazione vada applicato il comma 2 dell’art. 8 del D.lgs. 219/2005, quindi debba essere considerato come permesso esclusivamente il tempo necessario all'espletamento delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione.

Inidoneità alla Donazione

Un dipendente si astiene dal lavoro per donazione sangue ma non viene, però, considerato idoneo alla stessa. L’ARAN, pur ritenendo che la questione esuli dalle proprie competenze, non riguardando clausole contrattuali ma disposizioni legislative, ritiene che nell'ipotesi di inidoneità alla donazione vada applicato il comma 2 dell’art. 8 del D.lgs. 219/2005, quindi debba essere considerato come permesso esclusivamente il tempo necessario all'espletamento delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione.

Tabella Riassuntiva dei Permessi

Tipo di Permesso Durata Documentazione Richiesta Imputazione
Visite mediche, terapie, esami diagnostici Oraria o giornaliera Attestazione di presenza del medico/struttura Permesso retribuito (se non in concomitanza con malattia)
Donazione di sangue Intera giornata Certificazione della donazione Permesso retribuito
Visite mediche in concomitanza con malattia Intera giornata Attestazione medico curante e attestazione struttura sanitaria Malattia

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