Obbligo di Conservazione delle Radiografie: Normativa e Diritti del Paziente in Italia

La conservazione delle radiografie e della documentazione diagnostica è un aspetto cruciale della gestione sanitaria, regolamentato da specifiche normative in Italia. Questo articolo esamina gli obblighi di conservazione, i diritti dei pazienti e le responsabilità delle strutture sanitarie.

Durata della Conservazione

In merito alla conservazione, presso l’archivio delle istituzioni sanitarie, delle radiografie, la circolare del Ministero della Sanità precisa che, non rivestendo esse il carattere di atti ufficiali, si ritiene che potrà essere sufficiente un periodo di venti anni.

In analogia a quanto stabilito per le radiografie, si ritiene che la restante documentazione diagnostica possa essere assoggettata allo stesso periodo di conservazione di venti anni previsto per le radiografie stesse, finché non intervengano eventuali ulteriori disposizioni a modificare il limite predetto. Così, successivamente a tale promulgazione legislativa, il Ministero dell’Interno con circolare n.558/6b.2.

Diritto del Paziente alla Consegna dei Radiogrammi

Riceviamo segnalazioni di pazienti in merito a comportamenti omissivi riferiti per lo più a “centri odontoiatrici” - ma dalla problematica non sono esclusi gli studi monoprofessionali - che non consegnerebbero le lastre nemmeno dopo esplicita richiesta. I pazienti possono invece pretendere dalla struttura odontoiatrica, in qualsiasi forma societaria condotta, o dal proprio dentista, la consegna di cartella clinica e radiogrammi.

Ciò, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia o no gratuita (ma attenzione, le norme sulla pubblicità vietano la gratuità!).

Implicazioni per i Professionisti Sanitari

Il Segretario Sindacale AIO Danilo Savini osserva come sugli esami radiologici in odontoiatria vi sia oggi una giurisprudenza rigorosa, basata sulla direttiva Euratom 2013/59 che vieta l’esposizione eccessiva ed inutile ai raggi x.

Relativamente ai casi specifici riferitici, è bene ricordare innanzi tutto che, se il paziente lamenta al dentista di non poter disporre del radiogramma eseguito in precedenza in altro studio o centro, il professionista in linea di massima non può offrire ulteriori radiografie. Effettuarle, andrebbe contro il principio di giustificazione di un esame comunque pericoloso ed esporrebbe l’odontoiatra a gravi sanzioni.

Base Normativa

La base normativa da tener presente è il Decreto ministeriale 14/02/1997 del Ministero della sanità [Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell’art. 111, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.

Cartella Clinica e Materiale Radiologico

Il materiale radiologico fa parte della refertazione sanitaria e della relativa cartella clinica, quindi è soggetto alle stesse regole, sia quanto alla riservatezza, sia quanto alla pertinenza con l’intervento eseguito, sia quanto alla sua conservazione.

Il materiale radiologico contenuto nella cartella clinica va, quindi, conservato dal sanitario o dalla struttura nella quale sia eventualmente inserito, con i tempi e le modalità fissate in via generale dal D.M. 14/2/1997.

Deve però essere consegnato al paziente qualora quest’ultimo lo richieda. Questo anche per consentire la “circolazione” degli esami radiologici allo scopo di diminuire le esposizioni del paziente.

Detti esami devono, quindi, essere resi disponibili “a richiesta per successive esigenze mediche […]per un periodo non inferiore a dieci anni (art.

Riepilogo dei Tempi di Conservazione
Documento Periodo di Conservazione
Radiografie 20 anni
Documentazione Diagnostica 20 anni (in analogia alle radiografie)
Esami Radiologici (per disponibilità a richiesta) Minimo 10 anni

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