Certificato Medico Non Agonistico ed Elettrocardiogramma: Linee Guida

Il certificato medico non agonistico è un documento necessario per la partecipazione a diverse attività sportive e fisiche, soprattutto per coloro che non sono tesserati presso federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Tale certificazione può essere richiesta da palestre o altri impianti a fini assicurativi.

I medici aventi potestà certificatoria in materia di attività sportiva non agonistica sono stabiliti dall’art.10-septies della Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - art.

Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministro della salute (Legge 30.10.2013, n. 125 - art.

La certificazione è rilasciata su apposito modello predefinito e può prevedere limitazioni (es. attività solo isotonica o isometrica lieve, moderata, ecc.).

Tipologie di Attività Sportiva e Certificazioni Mediche

Partendo dalla definizione contenuta nell’art. 1 della legge regionale per la tutela delle attività sportive (L.R. 35 del 9 luglio 2003), si distinguono tre tipologie di attività sportiva:

  1. Attività sportiva agonistica: Attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La certificazione è di esclusiva competenza degli ambulatori delle Asl e di quelli privati accreditati dalla Regione e prevede una serie di accertamenti più sofisticati, come descritto nel D.M.
  2. Attività sportiva non agonistica: Attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal ministero dell'Istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva. In questo caso, oltre ai suddetti ambulatori pubblici e accreditati, possono certificare anche il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e ogni medico iscritto alla Fmsi, attraverso una anamnesi, una visita comprensiva di misurazione della pressione arteriosa e un ecg. Il medico di medicina generale e il pediatra possono certificare solo ed esclusivamente per i propri iscritti.
  3. Attività motoria ludico-ricreativa: Attività svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al Coni, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo, tranne quella per una eventuale copertura assicurativa, che ha contenuti espressivi diversi da quella per lo sport.

In relazione alle suddette specificazioni e a puro titolo esemplificativo, si precisa che devono considerarsi come attività ludico-motorie e ricreative - svolte singolarmente o in gruppo - le seguenti attività, indipendentemente dal soggetto che le organizza o gestisce: ginnastica formativa in età pediatrica, danza, ginnastica per anziani, nuoto in piscina, body building ed altre attività fisiche in palestra, ginnastica presciistica, fitness, attività motorie nelle scuole materne ed elementari.

L'importanza dell'Elettrocardiogramma (ECG)

L'ecg annuale, per la normativa attuale, è obbligatorio solo dopo i 60 anni, mentre fino a tale età ne basterebbe uno soltanto, effettuato anche diversi anni prima. Però dalla Fmsi viene suggerito di richiederlo o farlo ugualmente, ogni volta, anche ai minori di 60 anni, perché le situazioni cardiocircolatorie possono cambiare di anno in anno e non solo negli anziani.

Si sa che i suggerimenti di società scientifiche, come è la Fmsi, sarebbero considerati come una linea guida, dovesse accadere qualcosa di grave al paziente, in qualsiasi contenzioso legale.

L'elettrocardiogramma è preferibile che sia effettuato e refertato da un cardiologo, ma ciò non toglie che il medico di medicina generale possa effettuarlo e valutarlo in proprio, se ha attrezzatura e se conosce in maniera adeguata l'elettrocardiografia.

I medici della FMSI per indicazione della stessa hanno un indirizzo di effettuare un ECG basale contestualmente alla visita.

Considerazioni aggiuntive

Fare ATTIVITÀ "NON AGONISTICA" non significa non avere nessun rischio di malore o di infortunio acuto o cronico. Certamente l'impegno e i carichi di lavoro possono essere minori rispetto a quelli di una attività agonistica, ma sono minori anche la preparazione preliminare agli eventi, l'abitudine, le tecniche, le sedute di allenamento, il riscaldamento, lo stretching, la prudenza e così lo sono anche gli accorgimenti alimentari, psicologici, di materiali (scarpe, attrezzi, eccetera) e a volte anche la tipologia di una attività pico adatta a quella età o a quella particolare struttura fisica . Quindi massima attenzione nel rilascio.

Tenuto conto che la partecipazione ad un’attività del tipo igienico ricreativo, individuale o di tipo collettivo organizzato, in assenza dell’aspetto competitivo non può essere considerato un elemento di rischio per il soggetto, bensì una consuetudine che caratterizza un più adeguato stile di vita e che deve entrare a far parte degli atti quotidiani della vita, si è ritenuto opportuno non renderlo oggetto di una valutazione medico-certificativa.

Infatti la sensibilizzazione dei cittadini è dovuta dal medico di famiglia nei confronti dei propri assistiti in merito all’osservanza di comportamenti e stili di vita positivi per la salute, così come previsto dall’art.3, comma 3 del DPR 270 del 28/7/2000 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) e dall’art. 29 comma 3 del DPR del 28/7/2000 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta) e non si può realizzare se non all’interno delle abituali consultazioni dei cittadini con il proprio medico di famiglia, il quale potrà indicare al proprio assistito la tipologia dell’attività e la modalità di effettuazione della stessa, in analogia a qualsiasi altro farmaco somministrabile.

Pazienti con sospetto o alto rischio di sviluppare una malattia cardiovascolare soprattutto se assumono farmaci che possono avere effetti a livello cardiaco (es. somministrazione di farmaci con potenziali elevati cardiovascolari (es. soggetti con attività lavorativa che prevede un importante impegno cardiovascolare (es. pompieri, poliziotti, astronauti)o la cui salute cardiovascolare è importante per la sicurezza pubblica (es.

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