Il settore dei laboratori di analisi a Messina, come nel resto della Sicilia, è stato oggetto di una profonda riorganizzazione negli ultimi anni, mirata a migliorare la qualità dei servizi offerti e a ottimizzare l'utilizzo delle risorse.
Riorganizzazione della Rete dei Laboratori
La situazione della Regione siciliana è caratterizzata da un consistente numero di soggetti erogatori, ben al di sopra della media nazionale e di gran lunga superiore alle Regioni con analoga popolazione.
Per raggiungere gli obiettivi previsti, dovrà necessariamente essere favorita e attuata l'aggregazione delle strutture minori, centralizzando le attività analitiche e trasformando le sedi dei laboratori aggregati in punti di accesso e di diagnosi, utilizzando a tal fine le modalità previste dal decreto n. 34692 del 17 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001.
Già precedentemente, nell'anno 2001, accogliendo le richieste formulate dagli specialisti di settore, con decreto n. 34692 del 17 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001.
La modalità di rimodulazione della rete dei laboratori privati dovrà favorire le aggregazioni spontanee in funzione delle specifiche esigenze territoriali per assicurare il mantenimento di un adeguato livello di qualità del servizio offerto.
Ciascuna struttura che si aggrega funzionalmente e giuridicamente, entro un periodo di 2 anni dalla data dell'aggregazione, per motivate ragioni può recedere dalla propria scelta aggregativa e aggregarsi ad altro soggetto gestore.
I nuovi soggetti gestori costituiti in base al presente decreto possono, in qualsiasi tempo, procedere ad aggregarsi ulteriormente fra loro. Di tali ulteriori aggregazioni, anche queste regolate dai precedenti articoli, i soggetti gestori che hanno proceduto ad aggregarsi danno comunicazione scritta alle rispettive aziende sanitarie di competenza, comunicando altresì quale dei precedenti codici identificativi nell'ambito del S.S.R. intendono mantenere.
Aggregazione Funzionale e Giuridico-Amministrativa
L'aggregazione funzionale fra strutture che erogano prestazioni di medicina di laboratorio, accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 724/94, in regola con i requisiti ulteriori di cui al decreto n. 890/02 e s.m.i, che hanno positivamente superato i controlli previsti per l'accreditamento e che hanno rapporti contrattuali con le aziende sanitarie territoriali, comporta anche l'automatica aggregazione giuridico-amministrativa in capo allo stesso soggetto giuridico che gestisce l'aggregazione funzionale.
A tale nuovo soggetto societario, appresso indicato "soggetto gestore", l'azienda sanitaria territoriale di competenza attribuisce un nuovo codice identificativo nell'ambito del servizio sanitario regionale, cessando i singoli codici delle unità aggregate. Le strutture che già aderiscono a consorzi operativi si aggregano anche per la parte giuridico-amministrativa.
L'aggregazione potrà realizzarsi su base volontaria, con diritto di recesso entro 2 anni, e sarà incoraggiata attraverso appositi strumenti incentivanti concordati con le direzioni aziendali. Essa è consentita, in via prioritaria, tra strutture operanti nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di riferimento.
Il soggetto gestore subentra nella titolarità giuridico-amministrativa a tutte le strutture aggregate e assume la piena rappresentanza in materia di contrattazione nei confronti del servizio sanitario regionale, previa adozione del relativo provvedimento assessoriale del nuovo soggetto accreditato.
I soggetti che intendono aggregare i loro servizi costituiscono, ex novo, una figura giuridica societaria, scelta tra quelle consentite dal codice civile; copia di tale atto costitutivo e dello statuto è inviata all'azienda sanitaria territoriale per le verifiche di competenza. In caso di accorpamento tra più strutture, è consentito ai titolari dell'autorizzazione delle singole strutture confluite di esercitare il diritto di recesso entro 2 anni dalla comunicazione dell'avvenuta aggregazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme sull'accreditamento istituzionale.
Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le singole strutture già aggregate funzionalmente ai sensi del decreto n. 34692 del 17 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001, presentano, alla rispettiva azienda sanitaria di competenza, richiesta di aggregazione giuridico-amministrativa in capo allo stesso soggetto giuridico che gestisce l'aggregazione funzionale. La richiesta di aggregazione giuridico-amministrativa delle singole strutture già aggregate funzionalmente comporta gli obblighi di cui al successivo art. 7.
Laboratori Centralizzati e Punti di Accesso
I laboratori centralizzati ai sensi dell'art. 2, punto "a" e punto "b", del decreto n. 34692 del 17 maggio 2001, al fine di potere rendere tutte le tipologie di prestazioni, potranno integrare eventuali settori specialistici carenti previa richiesta e attestazione del possesso dei requisiti all'azienda sanitaria di appartenenza; quest'ultima provvede al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ed alla verifica ai fini dell'accreditamento istituzionale a cura della competente U.O. aziendale. In esito al procedimento di cui sopra verrà adottato il conseguente provvedimento assessoriale .
Le singole strutture specialistiche aggregate funzionalmente e giuridicamente, ove non siano sede di laboratorio centralizzato, diventano "Punti di accesso" e svolgono anche la funzione di punti prelievo. La dotazione minima dei punti di accesso è esplicitata nell'allegato 1 al presente decreto.
Al fine di garantire l'omogenea accessibilità alle prestazioni sanitarie, è consentito il trasferimento delle strutture che ne facciano richiesta, dalle zone cittadine o dai comuni con numerosa presenza di laboratori, nelle aree disagiate e nelle zone carenti individuate dalle stesse aziende nella ricognizione effettuata a seguito dei processi di aggregazione. Ove non vi siano richieste, e sempre previa autorizzazione dell'azienda sanitaria territoriale, è consentito ai laboratori che fanno parte di una struttura societaria di istituire dei punti prelievi in comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati, che sono distanti non meno di 10 km.
Standard di Produttività
Sulla base della frequenza, complessità, grado di automazione applicabile in un corretto rapporto costo/beneficio e livello specialistico, oltre che per le caratteristiche connesse alle specifiche di trattamento dei campioni biologici, risulta proponibile uno standard compreso tra 100.000 e 300.000 prestazioni per erogatore, da definire in funzione delle realtà territoriali: per le aree disagiate, tale valore deve essere opportunamente modulato per consentire aggregazioni basate anche su un piccolo numero di laboratori molto dispersi su territori con bassa densità di popolazione e infrastrutture di trasporto poco sviluppate.
Il soggetto gestore, indipendentemente dal comune in cui ha sede giuridico/funzionale, deve tendere a soddisfare il più alto dei volumi di prestazioni/anno in capo a ciascuno dei singoli soggetti afferenti, determinati in base al comune o area metropolitana nel quale ciascuno ha sede; il volume di prestazioni anno di riferimento è il maggiore realizzato negli ultimi tre anni. Il soggetto gestore ha l'obbligo di diventare operativo, centralizzando la totalità delle prestazioni, entro quattro mesi.
Classificazione degli Esami di Laboratorio
La suddivisione degli esami di laboratorio previsti nel nomenclatore tariffario regionale in esami di base (B), complessi (C) e specialistici (S) caratterizza il livello del laboratorio, e della relativa dotazione tecnologica e strumentale, definendo il repertorio di prestazioni che ricadono nell'ambito di attività di ciascun livello.
Infatti è anche necessario che l'attività analitica sia caratterizzata da un livello di produttività tale da rendere economicamente vantaggiosa l'esecuzione del test. Sulla base degli specifici scenari individuati in sede locale, dovrà essere prevista la possibilità di creare diverse aree di specializzazione per definiti set di test che, in base alla concentrazione delle competenze professionali e delle dotazioni tecnologiche, riescano ad operare a bassi costi e ad elevati livelli qualitativi.
Dati Statistici
Dall'analisi del flusso M risulta che, relativamente all'anno 2007, sono state eseguite complessivamente 31.856.414 prestazioni di laboratorio analisi sulla base di 5.467.502 ricette, per un totale netto di E 134.018.614,73.
Suddividendo il numero delle prestazioni erogate per il numero degli erogatori presenti nei rispettivi bacini provinciali, risulta una media regionale di 47.055 prestazioni per erogatore.
Analizzando i relativi costi, si evince, in media, un costo pari a E 4,21 per prestazione, di E 24,51 per ricetta, di ca. per erogatore e di E 26,71 per abitante.
Requisiti Minimi e Adeguamenti
Nei limiti temporali indicati, le strutture accreditate dovranno realizzare gli adeguamenti ed associarsi nelle previste forme societarie che risponderanno ai requisiti minimi di cui al decreto n. 890/02 e s.m.i. ai fini della prevista classificazione in laboratorio generale di base, laboratorio specializzato, laboratorio generale di base con settori specializzati. I punti di accesso di cui all'art. 8 dovranno rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Per ciascun livello di attività e per tipologia di prestazioni erogate vanno assicurati i requisiti tecnologici e di dotazione organica in grado di assicurare qualità ed efficienza nella erogazione di tutte le prestazioni dalla più semplice alla più complessa secondo la logica del miglioramento continuo della qualità e della valutazione dei risultati dei processi così come previsto dal decreto n.
Base Giuridica
- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- Visto il decreto legislativo n. 502/92 per come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
- Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, l'art. 1, comma 796, lett. o).
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o).
Tabella Riepilogativa Dati Statistici (Anno 2007)
| Dato Statistico | Valore |
|---|---|
| Prestazioni di laboratorio analisi | 31.856.414 |
| Ricette | 5.467.502 |
| Costo totale netto | E 134.018.614,73 |
| Media prestazioni per erogatore | 47.055 |
| Costo medio per prestazione | E 4,21 |
| Costo medio per ricetta | E 24,51 |
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