La Legge n. 537 del 24 Dicembre 1993 (come modificata dalla Legge n. 724 del 1994 e dalla Legge 549 del 1995) all’art. 8, comma 15, prevede che tutti i cittadini siano soggetti al pagamento delle prestazioni specialistiche, fino all’importo massimo di 36,15 euro per ricetta.
Inoltre, il Decreto della Giunta Regionale Campania n. 53 del 27.09.2010 ha introdotto una quota fissa regionale di 10,00 euro. Per tale motivo, per i pazienti non esenti è previsto un ticket pari alla somma di 36,15 euro + 10 euro (quota regionale) = 46,15 euro.
Per alcuni codici di esenzione la Regione Campania, con DGRC 141 del 31.10.2014 e s.m.i., ha ridotto la quota regionale di 10,00 euro.
La Regione Campania, con il DGRC n. 32 del 30.03.2015, ha introdotto i doppi codici da utilizzare per una corretta gestione delle possibili combinazioni di codici di esenzione per patologia cronica e/o malattia rara e/o condizione e i codici di esenzione per reddito.
Per una corretta interpretazione dei codici con le relative esenzioni, si riporta di seguito la tabella riassuntiva allegata al decreto:
L'esenzione deve essere richiesta al Servizio di medicina di base del Distretto di appartenenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell'elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica.
Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini di monitorare l'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
L'elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo è stato ampliato dal D.P.C.M. le indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all'assistito, una malattia rara di origine genetica.
In particolare, i pazienti appartenenti a queste fasce, che hanno perso i requisiti, non possono più avvalersi delle esenzioni.
Per quanto riguarda i pazienti con codice E05 (cioè reddito ISEE inferiore a 10 mila euro), E08 (cioè cittadini trapiantati d’organo con reddito ISEE non superiore a 22 mila euro, limitatamente ai farmaci necessari per le proprie patologie), i certificati di esenzione valgono fino al 30 settembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce il reddito (chi ha presentato l’ISEE su reddito del 2009, è esentato fino al 30 settembre prossimo).
Alcuni cittadini potrebbero però non essere presenti negli elenchi del sistema TS o trovarsi in una condizione reddituale che non ritengono idonea.
Si consiglia di porre molta attenzione nella compilazione della autodichiarazione giacché utilizzare una esenzione su una fascia di reddito non corretta comporta il recupero delle quote economiche dovute e la contemporanea segnalazione agli organi competenti (ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sull'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente).
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