La visita medica del lavoro, o visita medica aziendale, è la valutazione delle condizioni di idoneità fisica del lavoratore rispetto alla mansione che dovrà svolgere all’interno dell’organizzazione. Tutto ciò avviene attraverso accertamenti sanitari (visita medica lavoro) in accordo con i rischi aziendali riscontrati dal Datore di lavoro, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP aspp).
I dubbi circa le visite mediche dei lavoratori sono molti: innanzitutto, cosa sono? Come funzionano? Quali sono le diverse tipologie di visita?
Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori: Cosa Prevede la Legislazione sulla Sicurezza sul Lavoro?
Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (definizione art. 2 comma 1 lettera m del D.Lgs. 81/08).
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema delle visite mediche sul lavoro affrontando i seguenti argomenti:
- Chi effettua la sorveglianza sanitaria?
- La sorveglianza sanitaria è obbligatoria?
- Cosa comprende la sorveglianza sanitaria?
- Quando non fare la sorveglianza sanitaria?
- Quali giudizi sono previsti?
- Cosa sono le visite mediche sul lavoro?
- Cos’è la cartella sanitaria?
- Come gestire i risultati della sorveglianza sanitaria?
- Quali obblighi per il lavoratore?
Chi Effettua la Sorveglianza Sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è programmata ed effettuata dal medico competente, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, sottoponendo i lavoratori a specifiche visite mediche sul lavoro.
La Sorveglianza Sanitaria è Obbligatoria?
La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutti i lavoratori ma è effettuata nei seguenti casi:
- Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
- Su richiesta da parte del lavoratore qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente in relazione ai rischi lavorativi.
- Nei casi in cui la valutazione del rischio lo preveda.
Relativamente ai casi espressamente previsti dalla normativa vigente, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata mediante apposite visite mediche lavorative in presenza di questi rischi:
- Videoterminalisti
- Movimentazione manuale di carichi
- Rischio rumore
- Rischio vibrazioni
- Rischio campi elettromagnetici
- Rischio radiazioni ottiche
- Rischio agenti chimici
- Rischio agenti cancerogeni e mutageni
- Rischio amianto
- Rischio agenti biologici
L’obbligo di sorveglianza sanitaria vige anche nei seguenti casi:
- Lavoro notturno
- Lavoratori disabili
- Lavoratrici in gravidanza
Cosa Comprende la Sorveglianza Sanitaria?
La sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08, finalizzata al rilascio del giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente, comprende le seguenti visite mediche sul lavoro:
- Visita medica preventiva: effettuata dopo l’assunzione del lavoratore, è finalizzata a constatare l’idoneità alla mansione specifica, senza che vi siano quindi controindicazioni al lavoro cui è destinato. Il medico competente deve chiedere al lavoratore neoassunto, qualora precedentemente assunto in altra azienda, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.
- Visita medica periodica: è intesa a controllare lo stato di salute dei lavoratori. La periodicità, qualora non specificata dalla normativa, di norma è annuale, salvo diverse indicazioni del medico competente o provvedimento motivato dell’organo di vigilanza.
- Visita medica su richiesta del lavoratore: effettuata qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
- Visita medica in occasione del cambio della mansione: con lo scopo di verificare l'idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: effettuata solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Visita medica preventiva, in fase preassuntiva: effettuata su scelta del datore di lavoro, del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL.
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro: qualora ci sia un’assenza superiore ai 60 giorni continuativi.
Le visite mediche di sorveglianza sanitaria, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente e devono essere effettuate durante l’orario di lavoro senza comportare un onere per i lavoratori.
Tutte le visite mediche, ad esclusione di quelle effettuate su richiesta del lavoratore e alla fine del rapporto di lavoro, sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Su richiesta, analoghe informazioni vengono fornite anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Tra le visite sanitarie più frequenti per i differenti tipi di mansioni, troviamo il controllo delle funzionalità visive, l’audiometria o esame audiometrico, la spirometria, l’elettrocardiogramma, la valutazione clinico-funzionale del rachide, gli esami del sangue e i test tossicologici.
Quando Non Fare la Sorveglianza Sanitaria?
Come indicato all’art. 41 del D.Lgs. 81/08, il controllo di sorveglianza sanitaria non può essere effettuato per accertare stati di gravidanza e in tutti gli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Quali Giudizi Sono Previsti?
Relativamente agli esiti delle visite mediche sul lavoro di sorveglianza sanitaria, il medico competente formula, informandone per iscritto lavoratore e datore di lavoro, i seguenti giudizi con riferimento alla mansione specifica:
- Idoneità
- Idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei limiti temporali di validità) o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente
Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono fare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità/inidoneità alla mansione, anche per quello formulato in fase preassuntiva. Competerà poi all’organo di vigilanza territorialmente competente decidere, dopo opportuni accertamenti e valutazioni, se confermare, modificare o revocare il giudizio formulato dal medico competente.
Qualora il giudizio preveda un’inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Cosa Sono le Visite Mediche sul Lavoro?
Le visite mediche sul lavoro rientrano nell’ambito della sorveglianza sanitaria, ovvero quell’insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione ai rischi presenti nei luoghi di lavoro e alle modalità di svolgimento delle mansioni (art. 2, comma 1, lettera m del D.Lgs. 81/08).
Queste visite non hanno scopo diagnostico generico, ma sono specificamente orientate alla prevenzione, al monitoraggio e alla valutazione dell’idoneità psicofisica del lavoratore rispetto alle attività svolte. La loro finalità è quindi quella di:
- Verificare che il lavoratore possa svolgere in sicurezza le mansioni assegnate.
- Individuare precocemente eventuali alterazioni della salute legate all’esposizione a determinati rischi professionali.
- Contribuire alla protezione collettiva e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le visite mediche sono svolte dal medico competente, figura nominata dal datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi aziendali e secondo protocolli sanitari mirati. La sorveglianza sanitaria si traduce in visite di vario tipo: preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, al cambio mansione, al rientro da malattia prolungata o alla cessazione del rapporto di lavoro, in funzione della normativa vigente e delle specificità del contesto lavorativo.
Cos’è la Cartella Sanitaria?
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e visita medica sul lavoro, il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità e con salvaguardia del segreto professionale, una cartella sanitaria e di rischio cui deve allegare gli esiti delle visite mediche sul lavoro. La cartella sanitaria può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato.
La cartella sanitaria è conservata presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso.
Copia della cartella sanitaria viene consegna dal medico al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
Per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni e ad amianto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro trasmette all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e ne consegna copia al lavoratore stesso. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.
Cartelle sanitarie e registro di esposizione sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL per un periodo di 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.
Come Gestire i Risultati della Sorveglianza Sanitaria?
In sede di riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, il medico competente comunica per iscritto ed espone i risultati della sorveglianza sanitaria, elaborati in forma anonima e collettiva, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Sulla base di tali informazioni sanitarie, in tale occasione, vengono valutate la necessità di eventuali attuazioni delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Se dai risultati della sorveglianza sanitaria ne emerge la necessità, il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e medico competente, può anche aggiornare la valutazione dei rischi.
Quali Obblighi per il Lavoratore?
La sorveglianza sanitaria rientra tra gli obblighi in capo al datore di lavoro (art. 18 del D.Lgs. 81/08), ma anche per il lavoratore c’è l’obbligo di sottoporsi alla visita medica sul lavoro, qualora prevista, secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, così come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08.
Lavoro Notturno e Sorveglianza Sanitaria
Il Decreto Legislativo 81/2008 e tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro obbligano il datore di lavoro a nominare un medico competente in grado di adottare le misure necessarie a tutelare tutti i lavoratori dai rischi professionali e le specifiche previsioni a tutela di particolari condizioni come il lavoro notturno.
La fase di sorveglianza sanitaria ha la funzione di verificare che il lavoratore sia idoneo a poter svolgere le prestazioni di lavoro notturno (nel caso di inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore deve essere adibito al lavoro diurno).
La sorveglianza sanitaria consiste nel compimento di visite mediche, test clinici ed esami integrativi diretti a stabilire lo stato di salute del lavoratore in relazione ai rischi dell’attività aziendale e nell’attestazione dell’idoneità fisica e psichica del candidato a svolgere una specifica mansione (idoneità parziale; idoneità temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; eccetera).
Forte delle competenze in materia di Medicina del lavoro e della legislazione vigente, il medico competente del lavoro supervisiona i rischi e i problemi dell’azienda e li rapporta a ogni mansione aziendale, snellendo la fase di sorveglianza sanitaria: ogni test viene interpretato alla luce dei rischi effettivi a cui il singolo lavoratore viene esposto durante le ore di lavoro.
Esami Strumentali nella Medicina del Lavoro
In medicina del lavoro, gli esami strumentali sono esami medici obbligatori a cui si sottopongono i lavoratori. Il responsabile degli esami strumentali in azienda è il medico competente. Non ci sono indicazioni precise su quando sia necessario richiedere delle analisi specifiche, in quanto sono proprio a discrezione di questo professionista.
Egli può richiedere, in base alle esigenze del momento, degli esami come quelli del sangue, delle urine, oculistici ecc. In questo modo, è possibile individuare da subito dei disturbi inerenti all'ambiente di lavoro e svolgere quindi una corretta sorveglianza sanitaria.
Il medico di base, per effettuare una diagnosi su ogni paziente all'interno di un'azienda, può emanare la prescrizione per un esame strumentale.
Uno degli esami strumentali più comune è l'elettrocardiogramma (E.C.G.), un esame che serve a monitorare lo stato di salute dell'apparato cardiovascolare; l'esame registra l'attività elettrica del cuore, studiando l'attività di pompaggio del sangue, e verifica la regolarità del ritmo cardiaco, evidenziando eventuali aritmie; l'esame è fondamentale per stabilire lo stato di salute del lavoratore e l'idoneità alle mansioni a lui assegnate.
Il visio-test o screening visivo, è sicuramente uno degli esami strumentali disponibili più richiesti ed importanti, a cui sono sottoposti principalmente coloro che svolgono impieghi legati all'utilizzo di videoterminali.
La prescrizione di esami strumentali è importantissima e viene effettuata dal medico di base per completare al meglio la sorveglianza sanitaria.
Oneri Finanziari e Collaborazione tra MeLC e Medico di Base
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori (comma 2 art. 3 DL 626/94). È importante un rapporto corretto tra MeLC (Medico del Lavoro Competente) e medico di base, attraverso la conoscenza e il reciproco riconoscimento dei ruoli ricoperti dalle due figure.
La massima collaborazione, invece, attiene a quanto riguarda quelle patologie “work related” che oggi affliggono gran parte della popolazione in età lavorativa, data anche la progressiva estensione di quest’ultima; basti pensare, ad esempio, alla sindromi lombalgiche e simili.
Sanzioni per il Datore di Lavoro
Nel caso in cui il datore di lavoro sottoponga il dipendente a una mansione per cui non ha ancora ricevuto l’idoneità necessaria, allora egli andrà incontro ad una ammenda che può andare dai 1096,00 euro ai 4392,00 euro. Mancare all'obbligo di sorveglianza sanitaria può comportare sanzioni severe per il datore di lavoro, inclusi procedimenti penali.
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