Esame Urine e Visita Medico-Sportiva Agonistica: Linee Guida e Normative in Italia

La visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica dell’attività sportiva è un adempimento di fondamentale importanza, sia sotto l’aspetto della regolarità della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva che, soprattutto, in relazione alla responsabilità del dirigente sportivo. Si tratta di un obbligo che viene troppo spesso sottovalutato, anche se, purtroppo, torna drammaticamente in evidenza ogni qualvolta ci si trova di fronte a situazioni quali decessi o invalidità permanenti determinate dallo svolgimento dell’attività sportiva ovvero verificatesi nel corso dello svolgimento di un’attività sportiva.

In tali casi, qualora l’atleta risulti privo di certificato di idoneità (ovvero con certificato non regolare) la responsabilità (civile e penale) ricade sul Presidente della società e su coloro che, verosimilmente, potevano essere al corrente della situazione, quali i dirigenti della società (segretario, direttore sportivo), il medico sociale e l’allenatore. In caso di manifestazioni a partecipazione individuale (es. gare podistiche, tornei amatoriali etc.) è da intendersi responsabile il Presidente del Comitato Organizzatore, cui spettano gli stessi compiti del presidente della società sportiva in relazione agli atleti partecipanti non iscritti a società sportive.

Il problema del mancato rispetto dell’obbligo assume connotazione importante anche per le visite agonistiche; nonostante la visita sia obbligatoria per legge e condizione “sine qua non” per il tesseramento sportivo, non tutti gli atleti vengono sottoposti a visita di idoneità: nel Lazio, su un totale di circa 700.000 atleti agonisti , sembra che vengano sottoposti a visita meno del 50%, nelle Marche l’indice di ’”evasione” è calcolato in di ca. il 35-40% e nel Veneto tale percentuale si attesta nell’ordine del 40%.

Infine, è importante sottolineare sin d’ora - anche se l’argomento sarà approfondito “ultra” - che eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità sottoscritte dal praticante l’attività sportiva allo scopo di liberare il soggetto responsabile ai sensi di legge (Presidente della società o del comitato organizzatore) non hanno alcuna validità.

Normativa di Riferimento

In primo luogo va sottolineato che, in linea con l’organizzazione e la legislazione sanitaria generale, la competenza, soprattutto in materia economica, è delegata alle regioni, nell’ambito delle “leggi quadro” nazionali di riferimento; possono quindi verificarsi diversità sul territorio nazionale. Conseguentemente le società sportive, ed i singoli atleti, per avere una visione complessiva degli obblighi e degli adempimenti cui sono tenute, dovranno verificare le normative regionali di riferimento, oltre che le eventuali prescrizioni previste ai fini dell’affiliazione dalle singole Federazioni Sportive/Enti di Promozione Sportiva.

La prima normativa in materia risale al 1950 con la Legge 28/12/1950 n. 1055; successivamente l’articolo 2 della legge n. 1099 del 26/10/1971 - intitolato “Tutela sanitaria delle attività sportive” - ha prescritto che “la tutela sanitaria si esplica mediante l’accertamento obbligatorio con visite mediche di selezione e di controllo periodico dell’idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportive…”.; Seguirono il D.M. 5/7/1975 “Disciplina dell’accesso alle singole attività sportive” e, infine, le due disposizioni che rappresentano tuttora la normativa di riferimento in materia “Norme per la tutela della attività sportiva agonistica e non agonistica”:

  • il D.M.18/2/1982 (con relativa circolare esplicativa Ministero della Sanità n. 7 del 31/01/1983), relativo alla pratica sportiva agonistica e
  • il D.M. 28/2/1983 che impone il controllo sanitario per la pratica di attività sportiva non agonistica in capo a coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società o a.s.d. affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che non siano considerati agonisti ai sensi del citato Decreto del Ministero della Sanità del 18.02.1982.
  • infine, la Circolare del Ministero della Sanità 18 marzo 1996 n. 5004 “linee guida per un’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica” ha tentato di omogeneizzare le modalità e gli strumenti operativi previsti dalle leggi regionali allo scopo di ridurre le diversità operative sul territorio nazionale.

E’ il caso di segnalare che esistono anche norme specifiche relative a singole fattispecie che non è il caso di approfondire in questa sede ma che si ritiene utile riportare a livello informativo:

  • DPR 05 agosto 1988, n. 404: Regolamento di attuazione della L. 25/03/1985 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo,artt.12.13.14.15
  • D.M. 04 marzo 1993: Tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica praticata da persone disabili;
  • DM 13 marzo 1995: Tutela sanitaria degli atleti professionisti.

Si evidenzia, infine, che anche le norme di diritto sportivo ed i regolamenti delle singole Federazioni Sportive possono prevedere specifici obblighi in materia, e che per l’affiliazione delle società a qualsivoglia Federazione è obbligatoria l’indicazione del medico sociale.

La Visita Medico-Sportiva e il Certificato di Idoneità

Come sopra accennato, sono previste modalità diverse in relazione alle finalità, agonistiche o non agonistiche, in relazione alle quali è svolta l’attività sportiva. Inoltre le modalità di svolgimento della visita possono variare, sia a livello di esami richiesti che di periodicità, a seconda della disciplina sportiva in relazione alla quale la visita stessa viene richiesta.

Le strutture di Medicina dello Sport nelle singole Regioni dovrebbero prevedere i seguenti ambiti di intervento:

A - Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche

  1. Attività certificativa dell’idoneità sportiva agonistica ai sensi del D.M. 18/02/1982 valido per effettuare attività non agonistiche ai sensi del D.M. 18/02/1983.
  2. Valutazione funzionale di atleti dilettanti, costruzione di tabelle di allenamento, analisi nutrizionali, diete.
  3. Monitoraggio, vigilanza e controllo sulla qualità delle certificazioni di idoneità rilasciate da medici pubblici e privati , accertamento delle incompatibilità.
  4. Attività di vigilanza nei confronti delle Società sportive rispetto all’obbligo di certificazione dell’idoneità degli atleti tesserati.
  5. Sorveglianza igienico-sanitaria degli impianti sportivi (in collaborazione con le altre strutture del Dipartimento di Sanità pubblica (le prime due funzioni sono di tutte le strutture di Medicina dello Sport, i punti 3,4,5 riguardano solamente le strutture pubbliche di Medicina dello Sport)

B - Promozione dell’attività fisica nella popolazione generale e tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche

L’attività sportiva agonistica

Gli sportivi che devono essere sottoposti al controllo di idoneità specifica allo sport che intendono svolgere previsto dal D.M. sono (art. 1):

  1. Coloro che praticano attività agonistica (la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI);
  2. i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi nazionali.

L’obiettivo primario della visita medico-sportiva per il rilascio dell’idoneità agonistica è quello di evidenziare anomalie che controindicano, per sempre o temporaneamente, la pratica agonistica in relazione allo sport per il quale il soggetto si presenta a visita, ovvero di evidenziare con anticipo piccole anomalie, in modo da indirizzare l’atleta ad uno sport più consono alle sue possibilità; uno studio condotto sui risultati finali delle visite medico sportive agonistiche ha permesso ad alcune regioni del Nord di monitorare più di mezzo milione di visite. Il 47% delle non idoneità è stato rilevato alla prima visita e le cause di non idoneità sono soprattutto di tipo cardiologico (71%). Va sottolineato che un recente studio (JAMA, 2006, 296, 1593-601 e 1648-50) elogia la legge italiana nel settore (indicandolo come “programma di screening sportivo”) che avrebbe permesso di ridurre in maniera importante i casi di morte improvvisa nello sport agonistico.

Per le attività agonistiche, in relazione a quanto previsto dalle varie normative regionali, le strutture preposte al rilascio del certificato di idoneità agonistica possono essere:

  1. Centri ASL/ASUR
  2. Centri pubblici non ASL/ASUR (es. Università)
  3. Centri della FMSI convenzionati con la Regione
  4. Centri privati convenzionati o accreditati

La visita medico sportiva non può essere effettuata al di fuori delle suddette strutture autorizzate e quindi non può esistere uno Studio di Medicina dello Sport autorizzato alla certificazione per l’idoneità sportiva agonistica in una struttura sportiva (palestra, piscina ecc.) se non rispetta le norme di legge relative (DPR 22.7.1996, art. 22, comma 4: lo studio di medicina dello sport situato in una struttura sportiva, deve avere ingresso indipendente e deve essere totalmente esclusa ogni comunicazione tra le due strutture …).

La richiesta di accertamenti deve essere presentata sugli appositi moduli (che dovrebbero essere forniti dalle ASL) a firma del presidente della società; Nel modulo vanno indicati i dati della società (compreso il codice di affiliazione alle Federazione o EPS) ed i dati personali dell’atleta, in relazione al quale è necessario specificare se trattasi di prima visita o di rinnovo dell’idoneità. In caso di visite effettuate su atleti minori di età è obbligatoria la presenza di un genitore, che deve sottoscrivere una dichiarazione di consenso informato.

Il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonista è demandato esclusivamente al medico specialista in Medicina dello Sport operante nelle strutture autorizzate di cui sopra (in alcune regioni, il Lazio ad esempio, esistono degli albi regionali dove sono iscritti gli specialisti e le relative strutture autorizzate).

Gli esami clinici e strumentali da effettuare sono i seguenti:

  1. Visita medica completa, comprendente la raccolta dell’anamnesi (la storia clinica, anche familiare) dell’atleta e l’esame dei grandi apparati (respiratorio, cardiaco, muscolo-scheletrico …).
  2. Esame completo delle urine (che deve essere eseguito obbligatoriamente da un laboratorio di analisi).
  3. Elettrocardiogramma a riposo
  4. Elettrocardiogramma dopo step-test [lo Step Test consiste nel salire e scendere su un gradino di altezza variabile (30 cm per i bambini, 40 cm per le donne, 50 cm per gli uomini) al ritmo di 120 movimenti al minuto, per un tempo di 3 minuti]; sulla base di questo test deve essere calcolato l’I.R.I. (indice rapido di idoneità), che fornisce informazioni sulla capacità di recupero dell’atleta;
  5. Spirometria, con determinazione della capacità polmonare statica e dinamica e della massima ventilazione volontaria;
  6. Acuità visiva

Durante una visita medica sportiva agonistica, il medico o il professionista sanitario eseguirà una serie di valutazioni e esami mirati a identificare eventuali problemi di salute o fattori di rischio specifici per l’attività sportiva agonistica.

  • Anamnesi: Il medico raccoglie informazioni dettagliate sulla storia medica, sportiva e competitiva dell’atleta.
  • Valutazione cardiovascolare: Viene effettuata una valutazione approfondita del sistema cardiovascolare per rilevare eventuali anomalie o condizioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza durante l’attività sportiva agonistica.

L’obiettivo principale della visita medica sportiva agonistica è garantire che l’atleta sia in condizioni fisiche adeguate per competere in modo sicuro ed efficace.

Nella visita medica agonistica per individui di età inferiore ai 35 anni, l’obiettivo principale è valutare le condizioni fisiche generali e l’idoneità per praticare uno sport a livello agonistico. D’altra parte, nella visita medica agonistica per individui di età superiore ai 35 anni, si aggiunge una valutazione più dettagliata delle condizioni di salute generali e dei fattori di rischio associati all’età. A questa fascia d’età sono più comuni alcune condizioni mediche, come l’ipertensione, il diabete, le malattie cardiovascolari o muscoloscheletriche, che potrebbero richiedere una valutazione più approfondita.

L’accesso alla visita avviene tramite richiesta della Società Sportiva o Ente di Promozione di appartenenza su apposito modulo ovvero in base al disposto della L.R. n. Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti con il timbro della Società di appartenenza e firma del suo Presidente in originale. Il modulo è disponibile presso la tua Società. Se non sei tesserato per nessuna Società puoi comunque fare la visita compilando una autocertificazione (prevista dall’Atto di indirizzo della L.R. n. 35/2003) su un modulo che ti verrà presentato al momento dell’accettazione.

La visita è gratuita per i minorenni se il modulo viene presentato al momento della visita ed è correttamente e completamente compilato. *N.B. In caso di raggiunto tetto economico assegnato dalla A.S.L. all’Istituto, la prestazione è con onere totale a carico del minore. I maggiori di 18 anni devono pagare per intero la prestazione (Delibera R.T.

Sia per i minorenni che per i maggiorenni che sono già stati visitati all’Istituto, o altrove, e che sono già in possesso del Libretto Sanitario Medico Sportivo non è necessario portare la Fototessera, ma devono portare al momento della visita, il libretto che vale 10 anni.

Gli atleti di età maggiore di 40 anni (39 anni e sei mesi a norma dell’Atto di indirizzo della L.R. Nel novembre 2007 il Ministero della Salute, su proposta del CONI nazionale e con parere favorevole del Consiglio superiore di Sanità, ha abbassato a 35 anni il limite per l’esecuzione del Test da sforzo al cicloergometro invece che allo scalino per molte discipline.

A tale proposito va sottolineato che la legge (e la buona pratica medica) prevedono che l’esame delle urine sia completo, ovvero con analisi del sedimento al microscopio e refertazione del biologo. Peraltro dall’ottobre 2012 l’Istituto si è dotato di un nuovo apparecchio da poco presente sul mercato Italiano, che effettua in automatico l’analisi chimica e al microscopio del sedimento; in tal modo vengono abbattuti i tempi necessari di esecuzione dell’esame completo ed è possibile ottenere il risultato contestualmente alla visita e in assenza di motivi ostativi il certificato può essere restituito subito.

Se durante la visita il medico ne ravvisi la necessità, sarà richiesta al diretto interessato l’effettuazione presso il nostro Istituto (a norma dell’Atto di indirizzo della L.R. 35/2003) od in un’altra struttura sanitaria accreditata a sua scelta di ulteriori esami clinici, nel rispetto dei protocolli e linee guida esistenti. Nel caso si verifichi un’incompletezza degli accertamenti previsti da D.M. 18.02.82 o nel caso di mancato rispetto degli adempimenti della normativa e trascorsi 60 giorni dall’inizio della procedura si procede al rigetto della richiesta di visita medica per la concessione della certificazione di idoneità sportiva agonistica, avvertendo l’interessato che in caso di nuova richiesta dovrà essere percorso di nuovo tutto l’iter amministrativo e sanitario previsto dalla normativa.(L.R.n° 35/2003 e Dec. G.R.T.

Non appena il medico conclude l’iter della visita con il giudizio di idoneità il certificato è consegnato immediatamente all’interessato. Il ritiro può essere fatto dal diretto interessato o da persona da lui delegata per scritto allegando copia del proprio documento di identità valido. Quando, a seguito degli accertamenti sanitari, si verifichi la non idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica, entro cinque giorni lavorativi dal giudizio espresso verrà comunicato per scritto (con raccomandata A/R) all’interessato ed alla commissione regionale di appello l’esito negativo con l’indicazione della diagnosi posta a base del giudizio.

Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l’interessato può proporre ricorso alla commissione regionale d’appello, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità. La non idoneità ha la stessa durata della idoneità per lo sport per la quale è stata richiesta (salvo diversa disposizione della Commissione Regionale di Appello) e alla scadenza può essere rivalutata.

Il Certificato è periodico, per la gran parte degli sport a scadenza annuale e l’età minima e massima per le quali è necessaria questa visita vengono stabilite dalle singole Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione. Nel maggio 2008 è stata diramato dal Ministero della Salute l’ultimo aggiornamento delle età minima e massima e della durata del certificato concordato con il C.O.N.I.

Va peraltro detto che la definizione delle età minime e massima e durata del certificato rientrano nei compiti delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione e pertanto occorre far riferimento sempre ai Regolamenti annuali aggiornati dei singoli Enti.

Gli accertamenti da effettuare sono previsti dal D.M. 18/02/1982 e seguenti e recepiti dalla L.R. La redazione del certificato è demandata esclusivamente al medico specialista in medicina dello sport operante nelle strutture pubbliche o in quelle private accreditate.L'obiettivo primario della visita medico-sportiva è di escludere la presenza di patologie o malformazioni che controindichino l'attività agonistica.

Coloro che praticano attività agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica dello sport che intendono svolgere o svolgono.Il certificato di idoneità sportiva agonistica è specifico, in quanto deve indicare lo sport per cui l'idoneità è stata concessa.

I singoli utenti e le società sportive possono richiedere l'appuntamento presso l'ambulatorio di medicina dello sport, inviando il modulo compilato via fax. Chi non può presentarsi all'appuntamento è pregato di avvisare l'ambuatorio con almeno 24 ore di anticipo. Gli appuntamenti sono individuali, con intervalli prestabiliti di 20 minuti.

Per i gruppi vale l'orario del primo appuntamento. Si prega pertanto di essere puntuali, per non creare disguidi all'operatività del servizio ed agli altri utenti.Per la visita si consiglia un abbigliamento sportivo o comunque comodo, con scarpe da ginnastica.

Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui al DM 18/02/1982 e s.m.e.i. DGR n. La visita medico sportiva riveste un ruolo cruciale per coloro che praticano un’attività fisica in modo regolare, sia a livello amatoriale che agonistico.

Durante la visita medico-sportiva, l’anamnesi rappresenta un momento fondamentale per comprendere appieno lo stato di salute del paziente. Durante questa fase, il medico raccoglie informazioni dettagliate sull’individuo, inclusa la sua storia clinica personale e familiare. Vengono esplorati eventuali problemi di salute pregressi, patologie familiari di rilievo e l’uso di sostanze come alcol, fumo e farmaci. I dati antropometrici vengono poi registrati per fornire una panoramica completa della composizione corporea del paziente. La misurazione del peso e dell’altezza fornisce informazioni cruciali sulla conformazione fisica dell’individuo e può essere utile nel monitoraggio delle variazioni nel tempo.

Durante l’auscultazione toracica, il medico ascolta i suoni prodotti dal cuore e dai polmoni utilizzando uno stetoscopio. La misurazione della pressione arteriosa fornisce informazioni importanti sulla salute cardiovascolare del paziente. La pressione arteriosa è un indicatore della forza con cui il sangue viene pompato dal cuore e della resistenza dei vasi sanguigni.

Infine, l’elettrocardiogramma a riposo è un esame non invasivo che registra l’attività elettrica del cuore. Questo test fornisce informazioni dettagliate sul ritmo cardiaco e può rilevare eventuali anomalie nell’attività elettrica cardiaca, come aritmie o blocchi cardiaci.

La visita medica sportiva agonistica è un esame approfondito dedicato agli atleti professionisti o a coloro che praticano sport a livello agonistico. Questa visita comprende una valutazione dettagliata delle condizioni cardiache, muscoloscheletriche e metaboliche, oltre a eventuali test specifici in base al tipo di sport praticato.

La visita è regolamentata dal D.M. del 18 febbraio 1982 e può essere eseguita solo da un medico specialista in medicina dello sport abilitato all’esercizio della professione, in un ambulatorio di Medicina dello Sport pubblico o privato, accreditato o convenzionato secondo legislatura regionale.

Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, ha facoltà di richiedere una prova da sforzo massimale e/o altri accertamenti per specifici problemi di salute.

Fonte ufficiale GU n.

Esami Clinici e Strumentali Descrizione
Visita medica completa Raccolta dell'anamnesi e esame dei grandi apparati (respiratorio, cardiaco, muscolo-scheletrico).
Esame completo delle urine Eseguito obbligatoriamente da un laboratorio di analisi.
Elettrocardiogramma a riposo Registrazione dell'attività elettrica del cuore a riposo.
Elettrocardiogramma dopo step-test Valutazione della capacità di recupero dell'atleta.
Spirometria Determinazione della capacità polmonare statica e dinamica.
Acuità visiva Misurazione dell'acutezza visiva.

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