Chi Può Refertare ECG: Linee Guida e Normative

Vediamo chi è autorizzato a svolgere gli esami strumentali nell'ambito della medicina del lavoro, sia che essi vengano effettuati direttamente in azienda, sia presso centri medici convenzionati.

È fondamentale chiarire che gli esami strumentali non possono essere effettuati da personale NON sanitario. Chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, commette un illecito grave, punibile con reclusione fino a sei mesi o con una multa da centotre euro a cinquecentosedici euro (art. 348 C.P.).

Quali sono i principali esami strumentali effettuati in ambito di medicina del lavoro?

  • Esame audiometrico in campo libero o cabina silente
  • Spirometria
  • Elettrocardiogramma
  • Screening visivo a mezzo tavole o ortoanalizzatori manuali o automatici
  • Screening urinario delle sostanze stupefacenti

Chi può effettuarli?

Il medico, anche non specialista, può effettuare e refertare ogni tipo di esame strumentale. Ma quali sono le professioni sanitarie, inerenti ai suddetti esami, previste dal nostro ordinamento? Tra queste troviamo: tecnico audiometrista e/o audioprotesista (Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 667), tecnico ortottista/assistente di oftalmologia (Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 743) e il tecnico optometrista (L. 14 gennaio 2013, n. 4).

Il laureato in scienze infermieristiche (infermiere professionale) può effettuare, se opportunamente formato e sotto la responsabilità del medico: spirometria ed elettrocardiogramma, screening urinario sostanza stupefacenti; esami per i quali non esiste una professionalità specifica di legge. (il tecnico di fisiopatologia respiratoria infatti esiste come percorso formativo spesso interno alle strutture ospedaliere nei servizi di fisiopatologia respiratoria ma non esiste un percorso universitario che porti ad un titolo abilitante).

L'audiometrista può effettuare quindi le audiometrie. L'ortottista/assistente di oftalmologia e il tecnico optometrista possono effettuare gli screening visivi e/o esame della vista. Tutte le altre figure non esercenti una professione sanitaria non possono effettuare nessun tipo di esame strumentale.

Anche una recente sentenza della Corte di Cassazione (Penale Sent. Sez. 6 Num. 22534 - 12/05/2015), si è occupata di una vicenda legata ad esami strumentali effettuati in una azienda da parte di centro medico con il quale l'azienda aveva la convenzione di fornitura del medico competente e degli esami stessi.

"Costituisce dato pacifico che gli esami strumentali audiometrici e spirometrici (segnatamente i primi) effettuati nei confronti della società...........vadano svolti o da un medico o da un tecnico audiometrista, cioé da un soggetto munito di specifica qualificazione professionale. Come statuiscono l'art. 3 L. 10.8.2000 n. 251 e il regolamento 14.9.1994 n. 667, il tecnico audiometrista deve essere in possesso di diploma di laurea triennale inserita nel corso di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia e il relativo profilo professionale lo individua quale operatore sanitario svolgente attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenza diagnistiche-terapeutiche del medico...............Corollario di tale dato, nello specifico caso oggetto degli odierni ricorsi, è l'evenienza che l'imputata............non era al momento dei fatti in possesso del necessario titolo abilitante (tecnico audiometrista) per poter effettuare gli esami audiometrici e spirometrici che le si contesta di aver abusivamente svolto".

La sentenza si sofferma sulla responsabilità del medico competente: "ragioni di completezza espositiva della premessa sulla resgiudicanda, quale ricomposta dalle due conformi decisioni di merito, inducono a rimarcare, per ragioni normofilattiche, l'infondatezza delle osservazioni con cui il ricorrente ............ (il medico competente n.d.r.) adduce essergli stato attribuito il concorso nel reato in ipotesi commesso dalla.................... in base a mere presunzioni connesse alla sua qualità di medico, ancorchè semplice dipendente della.........s.r.l., che avrebbe dovuto vietare alla................di eseguire i controlli audiometrici, sapendola priva del necessario diploma abilitante".

"La fattispecie criminosa regolata dall'art. 348 c.p. non è infatti un reato di evento che taluno debba impedire..........sicchè il professionista abilitato (quale era il .........(medico competente n.d.r.) non versa in posizione di garanzia rispetto al reato commesso da altri che egli sappia non essere munito di abilitazione, rendendosi soltanto necessario accertare la consapevolezza di tale circostanza e il connesso suo assenso anche tacito all'esecuzione di atti professionali da parte del terzo non abilitato".

In sostanza la sentenza richiama il concorso nel reato da parte del medico competente che prescrive gli esami previsti e che, anche tacitamente, acconsente che vengano svolti da un soggetto privo dell'abilitazione a svolgerli.

Anche il dubbio che molti avevano sulla possibilità di far effettuare gli esami strumentali da parte di un infermiere, viene chiarificato dalla sentenza che conferma che, per gli esami ove esiste una figura professionale abilitata per legge: "Costituisce dato pacifico che gli esami strumentali audiometrici e spirometrici (segnatamente i primi) effettuati nei confronti della società...........vadano svolti o da un medico o da un tecnico audiometrista, cioé da un soggetto munito di specifica qualificazione professionale".

E infatti, nelle strutture pubbliche o private, non troviamo l'infermiere che esegue le audiometrie o l'esame della vista. Effettua l'elettrocardiogramma. Le spirometrie vengono invece effettuate da tecnici di fisiopatologia respiratoria che, come sopra detto, non rappresenta una figura professionale riconosciuta dal nostro ordinamento.

Caratteristiche dell'esito dell'esame

Che caratteristiche deve avere l'esito dell'esame che viene allegato alla cartella sanitaria e che viene consegnato nelle mani del lavoratore?

  • L'esame effettuato deve riportare il timbro e la firma.
  • Le audiometrie devono riportare timbro e firma del tecnico audiometrista o del medico che l'ha effettuato e refertato.
  • Gli esami della visita/screening visivi devono riportare timbro e firma del tecnico ortottista /assistente oftalmologia/optometrista o del medico che l'ha effettuato e che l'ha refertato.
  • La spirometria deve riportare la firma del medico che l'ha refertata che si assume la responsabilità della corretta esecuzione eventualmente effettuata dall'infermiere.
  • L'elettrocardiogramma deve riportare la firma del medico che l'ha refertata che si assume la responsabilità della corretta esecuzione eventualmente effettuata dall'infermiere.

Chi deve vigilare?

In primis il datore di lavoro che effettua una convenzione con un centro medico deve verificare e pretendere, oltre al fatto che tale centro servizi sia abilitato ad effettuare prestazioni mediche ed abbia un direttore sanitario che gestisce e risponde di quanto accade nella struttura, che gli esami siano effettuati dalle figure previste dalla legge.

Il medico competente ed il responsabile sanitario del centro che eroga il servizio hanno anch'essi l'obbligo di verificare che chi effettua gli esami strumentali abbia i requisiti previsti dalla legge. Lo stesso R.L.S. può anche chiedere conto di quanto sopra. Lo stesso dicasi che ogni soggetto lavoratore sottoposto all'esame strumentale.

Le aziende che hanno sistemi interni di audit dovrebbero inserire anche la verifica della rispondenza degli esami strumentali al dettato normativo.

A chi segnalare eventuali irregolarità?

Quali sono le autorità a cui possono essere inviate le segnalazioni qualora vengano effettuati esami strumentali da soggetti non abilitati?

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute territorialmente competente per l'azienda ed i Servizi di Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro territorialmente competenti per l'azienda.

Cosa succede nei centri che forniscono servizi di medicina del lavoro? Si accaparrano, coltelli alla mano, fornitura di servizi di prestazioni mediche a prezzi sempre inferiori e poi mandano ad effettuarli personale non qualificato, i quali, ignari, rischiano l'accusa di esercizio abusivo di professione medica. E qui, i medici competenti che tacitamente, accettano che gli esami da loro richiesti vengano effettuati da figure non abilitate, hanno una responsabilità non solo etica ma anche penale come sottolineato dalla sentenza della cassazione.

Se un esame della funzione visiva o una audiometria vengono fatturate 10-15 euro (esecuzione e refertazione del medico).........chi le effettua? Figure professionali abilitate?

Responsabilità infermieristiche nell’esecuzione e interpretazione dell’elettrocardiogramma

L’esecuzione dell’elettrocardiogramma è di responsabilità infermieristica sia nelle strutture di cura, sia a domicilio. L’elettrocardiogramma è il primo strumento per rilevare molte delle malattie cardiache che causano migliaia di morti solo in Italia.

Prima di utilizzare un qualsiasi dispositivo elettromedicale, non solo l’elettrocardiografo, è necessario verificare che lo stesso rispetti tutte le normative nazionali e internazionali di qualità e sicurezza. In quanto apparecchio elettrico dovrà essere sempre considerato il rischio di folgorazione, soprattutto in presenza di ulteriori cavi o adattatori, che quindi vanno evitati il più possibile: in presenza di batteria interna e autonomia di carica, al fine di ridurre ulteriormente il rischio, andranno scollegate le prese dalla rete centrale.

Per quanto concerne la responsabilità dell’interpretazione dell’elettrocardiogramma da parte dell’infermiere, il profilo di responsabilità è molto più complesso. L’infermiere, per esempio, quando ritenga corretto eseguire un tracciato ECG perché il paziente riferisce dolore retrosternale, deve necessariamente collaborare con il medico al fine di escludere anche il sospetto dell’infermiere.

Viene titolato anche il suo ruolo di osservatore clinico, la verifica dei parametri vitali e la risposta terapeutica, fonte importantissima dei dati necessari alla cura del paziente. Per questo è bene e doveroso che l’infermiere sia preparato, perché risponde del suo ruolo, essendo corresponsabile del percorso clinico del paziente. Si ma senza fare diagnosi.

Tale affermazione è confermata dal caso emblematico in cui un’infermiera è stata recentemente condannata penalmente per imperizia e imprudenza dal Tribunale di Ferrara, insieme ad altri sanitari, sulla base di concause che hanno portato la professionista ad eseguire l’elettrocardiogramma in maniera meccanica e acritica, sottovalutando completamente i segni elettrocardiografici di un IMA in corso. Questo dimostra come l’assenza delle capacità minime di individuazione dei segni patologici, presenti al momento dell’esecuzione dell’ECG e che sono stati completamente ignorati dalla collega, avrebbero portato la stessa a richiamare fortemente l’attenzione del medico, che avrebbe attivato il processo terapeutico con cui la paziente sarebbe sopravvissuta all’infarto miocardico in atto e di cui la collega ha sottostimato persino i sintomi e le lamentele della paziente portandola alla morte.

Il manuale ha il solo scopo di farvi sviluppare la competenza di saper discriminare un tracciato normale da uno patologico, sapere quando dovrete segnalarlo al medico, e possibilmente salvare la vita del paziente.

Elettrocardiogramma (ECG): indicazioni e normative recenti

I cardiologi accolgono con riserva le linee guida del Ministero della Salute sul rilascio dei certificati sportivi per l'attività non agonistica, che dovrà avere cadenza annuale, e soprattutto sull'elettrocardiogramma da effettuare annualmente nei soggetti a rischio e almeno una volta nella vita prima dei 60 anni.

Francesco Fedele, presidente della Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, osserva che nella circolare ministeriale si parla di "elettrocardiogramma debitamente refertato", facendo intendere che la validità del documento sta nell'atto della refertazione. Il timore è che a refertare siano medici privi di competenza o che l'iter per la pratica sportiva si trasformi in "fabbrica di referti".

Il 20 luglio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Balduzzi (Decreto del Ministro della Salute del 24.04.2013), che ha introdotto regole stringenti per ridefinire, in un’ottica di prevenzione, i certificati relativi all’attività motoria/sportiva: ha introdotto quelli relativi all’attività amatoriale, ludico/motoria e ad alto impegno cardiovascolare. Contestualmente ha modificato il certificato necessario per praticare l’attività sportiva NON AGONISTICA (già previsto con il DM 18.02.1983), modificando le modalità di rilascio (inseriti la misurazione della pressione arteriosa e l’elettrocardiogramma a riposo), il testo del certificato, i medici che possono rilasciarlo (Medici di Medicina Generale e Pediatri, rispettivamente per i propri pazienti; Specialista in Medina dello Sport).

A distanza di meno di un mese però il legislatore ha nuovamente modificato la normativa (il 09 agosto 2013 con il Decreto del Fare, convertito in Legge 98, art. Infine il 30 ottobre 2013 (Legge n. non serve alcun certificato; consigliata però una valutazione preventiva dei fattori di rischio presso il proprio medico curante. serve il certificato, rilasciato dal proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra, o dallo Specialista in Medicina dello Sport o da un Medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana, dopo aver eseguito un esame clinico e un elettrocardiogramma secondo linee guida da emanare.

All’art. A tali soggetti è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali eseguiti …………………………………..., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui all’articolo 4 del D.M.

La spesa è a carico dell’interessato. L’elettrocardiogramma previsto e il costo del certificato infatti non possono implicare una maggior spesa per la finanza pubblica. Solo nel caso che eventuali altri accertamenti siano necessari in ambito clinico come parte del percorso diagnostico terapeutico questi possono rientrare in ambito del SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

L’elettrocardiogramma basale, lo step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e gli altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi devono quindi essere eseguiti con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Elettrocardiogramma: come si esegue e a cosa serve

Si esegue mediante l’applicazione di elettrodi nell’area cardiaca. L’elettrocardiogramma ECG è l’esame con cui si valutano le variazioni elettriche che si verificano durante l’attività cardiaca. Serve per vedere se il cuore è sofferente e se il ritmo cardiaco è regolare oppure no. A volte l’ECG basale può non essere sufficiente per formulare la diagnosi di patologia del cuore perchè i sintomi non sono presenti nè rlevabili durante la visita, come può accadere per il cardiopalmo. Costo di 35 euro.

Refertazione ECG: panoramica

L'elettrocardiogramma (ECG) è un esame diagnostico fondamentale in cardiologia, utilizzato per registrare l'attività elettrica del cuore. La sua interpretazione, o refertazione, è un processo complesso che richiede competenza medica specifica e il rispetto di normative, standard e linee guida ben definite.

L'ECG registra le variazioni di potenziale elettrico generate dal cuore durante il ciclo cardiaco. Queste variazioni vengono rappresentate graficamente su un tracciato che permette di valutare la frequenza cardiaca, il ritmo, la morfologia delle onde e degli intervalli, e la presenza di eventuali anomalie.

La refertazione ECG consiste nell'analisi sistematica di questo tracciato, allo scopo di identificare eventuali patologie cardiache o alterazioni fisiologiche. Un referto ECG completo e accurato deve contenere una descrizione dettagliata del tracciato, l'interpretazione clinica dei risultati e, se possibile, una diagnosi. È fondamentale che il referto sia chiaro, conciso e comprensibile, in modo da fornire al medico curante tutte le informazioni necessarie per la gestione del paziente.

Normativa Italiana sulla Refertazione ECG

In Italia, la refertazione ECG è un atto medico che rientra nelle competenze del medico specialista in cardiologia o del medico con specifica formazione in elettrocardiografia. La normativa di riferimento non è univoca e specifica, ma si basa su principi generali di responsabilità professionale e di appropriatezza clinica. È importante sottolineare che la responsabilità della refertazione ECG ricade interamente sul medico refertatore, che deve garantire la correttezza e l'accuratezza dell'interpretazione.

Alcune regioni italiane hanno emanato linee guida o raccomandazioni specifiche sulla refertazione ECG, in particolare nell'ambito della telemedicina e dei servizi di ECG a distanza. Queste linee guida mirano a garantire la qualità e la sicurezza dei servizi, definendo i requisiti minimi per la refertazione, le competenze del personale coinvolto e i protocolli di comunicazione tra il medico refertatore e il medico curante.

Standard Internazionali per la Refertazione ECG

A livello internazionale, esistono diversi standard e raccomandazioni per la refertazione ECG, elaborati da società scientifiche e organizzazioni professionali. Tra i più importanti, si segnalano gli standard dell'American Heart Association (AHA), dell'American College of Cardiology (ACC) e della European Society of Cardiology (ESC).

Questi standard definiscono i criteri diagnostici per le diverse patologie cardiache, i requisiti tecnici per gli apparecchi ECG e le modalità di archiviazione e trasmissione dei dati. L'adozione di standard internazionali nella refertazione ECG consente di uniformare le pratiche cliniche, migliorare la qualità dei referti e facilitare la comunicazione tra i professionisti sanitari a livello globale.

Linee Guida delle Società Scientifiche

Le società scientifiche di cardiologia pubblicano regolarmente linee guida sulla gestione delle diverse patologie cardiache, incluse le indicazioni per l'esecuzione e la refertazione dell'ECG. Queste linee guida sono basate sull'evidenza scientifica e rappresentano un importante strumento per orientare la pratica clinica. È fondamentale che i medici refertatori ECG siano aggiornati sulle linee guida più recenti e le applichino nella loro attività quotidiana.

Le linee guida ESC, ad esempio, forniscono raccomandazioni specifiche sulla refertazione ECG in diverse situazioni cliniche, come la sindrome coronarica acuta, le aritmie cardiache, l'ipertrofia ventricolare e le patologie del tratto QT. Queste raccomandazioni riguardano i criteri diagnostici, le indicazioni per ulteriori accertamenti e le strategie terapeutiche più appropriate.

Telemedicina e Refertazione ECG a Distanza

La telemedicina ha aperto nuove prospettive per la refertazione ECG, consentendo di erogare servizi diagnostici a distanza, anche in aree geografiche remote o in situazioni di emergenza. La refertazione ECG a distanza presenta numerosi vantaggi, tra cui la riduzione dei tempi di attesa, l'accesso facilitato alle cure e la possibilità di coinvolgere specialisti esperti in tempo reale.

Tuttavia, la refertazione ECG a distanza richiede il rispetto di specifici requisiti tecnici e organizzativi, al fine di garantire la qualità e la sicurezza dei servizi. È necessario utilizzare apparecchi ECG certificati, trasmettere i dati in modo sicuro e protetto, e definire protocolli di comunicazione chiari tra il medico refertatore e il medico curante. Inoltre, è fondamentale garantire la privacy dei pazienti e il rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali.

Aspetti Pratici della Refertazione ECG

La refertazione ECG è un processo complesso che richiede una conoscenza approfondita dell'elettrofisiologia cardiaca, della semeiotica ECG e delle patologie cardiache. Solo in questo modo è possibile formulare una diagnosi accurata e definire la strategia terapeutica più appropriata.

Errori Comuni nella Refertazione ECG

La refertazione ECG è un'attività complessa e soggetta a errori. Alcuni degli errori più comuni includono:

  • Sovrainterpretazione o sottointerpretazione dei risultati: attribuire un significato clinico eccessivo o insufficiente alle anomalie del tracciato ECG.
  • Mancanza di correlazione con il quadro clinico del paziente: interpretare i risultati dell'ECG senza tener conto dei sintomi, dell'anamnesi e dell'esame obiettivo del paziente.
  • Errori nella misurazione degli intervalli e delle ampiezze: misurare in modo errato gli intervalli PR, QT e ST, o le ampiezze delle onde P, QRS e T.
  • Mancanza di aggiornamento sulle linee guida più recenti: applicare criteri diagnostici obsoleti o non conformi alle raccomandazioni delle società scientifiche.

Per evitare questi errori, è fondamentale che i medici refertatori ECG siano adeguatamente formati, aggiornati sulle linee guida più recenti e consapevoli dei limiti dell'esame ECG. Inoltre, è importante adottare un approccio sistematico alla refertazione, valutando attentamente tutti gli elementi del tracciato e correlarli con il quadro clinico del paziente.

L'importanza della formazione continua

Il campo dell'elettrocardiografia è in continua evoluzione, con nuove scoperte, nuove tecnologie e nuove linee guida che vengono costantemente pubblicate. Per questo motivo, è essenziale che i medici che si occupano di refertazione ECG partecipino a programmi di formazione continua per rimanere aggiornati sulle ultime novità del settore. Questi programmi possono includere corsi, workshop, conferenze e pubblicazioni scientifiche. La formazione continua aiuta i medici a migliorare le loro competenze nella refertazione ECG, a evitare errori comuni e a fornire ai pazienti la migliore assistenza possibile.

Responsabilità Legali e Professionali

La refertazione ECG è un atto medico che comporta importanti responsabilità legali e professionali. Il medico refertatore è responsabile della correttezza e dell'accuratezza dell'interpretazione del tracciato ECG, e delle conseguenze che possono derivare da un errore diagnostico. In caso di negligenza o imperizia, il medico può essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente dei danni causati al paziente.

Per tutelarsi da eventuali responsabilità, è fondamentale che i medici refertatori ECG operino nel rispetto delle normative, degli standard e delle linee guida, e che documentino accuratamente il processo di refertazione. Inoltre, è consigliabile stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale, che possa coprire eventuali danni derivanti da errori diagnostici.

Integrazione con Altre Tecnologie

La refertazione ECG sta diventando sempre più integrata con altre tecnologie mediche, come l'intelligenza artificiale (IA) e l'apprendimento automatico (machine learning). Queste tecnologie possono essere utilizzate per automatizzare alcune fasi del processo di refertazione, come la misurazione degli intervalli e delle ampiezze, o per identificare pattern anomali nel tracciato ECG. L'IA può anche supportare il medico refertatore nella diagnosi, fornendo suggerimenti e raccomandazioni basate sull'analisi dei dati.

Tuttavia, è importante sottolineare che l'IA non può sostituire completamente il medico refertatore. La refertazione ECG richiede una valutazione clinica complessa, che tiene conto di numerosi fattori, come l'anamnesi, l'esame obiettivo e gli altri esami diagnostici.

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