Valutazione dei Rischi nei Laboratori di Analisi Chimiche e Biologiche

I laboratori chimici rappresentano spesso realtà lavorative con utilizzo di un elevato numero di sostanze chimiche pericolose e dalle caratteristiche tossicologiche più disparate: sostanze che - anche in relazione al formarsi di prodotti secondari - nella maggior parte dei casi non è possibile eliminare o sostituire con sostanze meno pericolose e di cui non sempre sono noti gli effetti sulla salute.

Linee Guida per la Valutazione del Rischio Chimico

In relazione a questi rischi ARPATnews, newsletter dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, ha presentato la nuova edizione delle “Linee Guida per la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni”, documento elaborato dal Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” di ISPRA, con la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche, la Environment Agency (England), la Scottish Environmental Protection Agency (SEPA), le Arpa Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Campania, Marche e, con il ruolo di agenzia “capofila”, l’ Arpa Sicilia.

L’introduzione a questa nuova edizione (segue quella del 2005-2006) indica che queste linee guida sono un prodotto che “pur non pretendendo di fornire soluzioni preconfezionate, persegue l’obiettivo di costituire un insieme di buone pratiche e tecniche per affrontare casi concreti che potrebbero effettivamente prospettarsi nell’ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori operanti nelle Agenzie Ambientali”.

Tali linee guida contengono l’aggiornamento alle nuove disposizioni discendenti dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008 e presentano uno strumento predisposto per il “calcolo dell’indice di rischio, attraverso l’utilizzo di semplici strumenti informatici, permettendo così di effettuare la valutazione del rischio chimico a partire dall’identificazione delle diverse sostanze, dalle loro caratteristiche di pericolosità, dalle quantità e del tempo in uso nonché dalle modalità d’uso”.

Il personale dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Agenzie ha dunque elaborato un “proprio modello tecnico e le relative modalità operative per adempiere agli obblighi normativi in relazione alle difficoltà della valutazione del rischio chimico nelle attività delle Agenzie di Protezione ambientale - “considerate le diverse e specifiche tipologie di attività che si eseguono (attività sia di laboratorio che di controllo) nonché l’elevato numero di sostanze e delle più svariate tipologie di pericolosità (tossici, cancerogeni, infiammabili, irritanti, sensibilizzanti, ecc.) presenti nei cicli lavorativi”.

Il modello/sistema definito che, deve essere inteso come un metodo specifico e congruo per il sistema Agenziale e comunque per tutte quelle attività similari (laboratori diagnostici, clinici, ecc.) consente di classificare l’esposizione dei lavoratori che usano o manipolano gli agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute ai sensi del Titolo IX, Capo I, D.Lgs.

Pertanto, il Titolo IX del D.Lgs. 81/08, Capo I - Protezione da agenti chimici, come definizione di agente chimico, all'art. 222 indica tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

Una così elevata presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, comporta una diffusione del rischio chimico nei luoghi di lavoro ed un corrispondente rilevante numero di lavoratori esposti, a volte, in modo del tutto inconsapevole. Attraverso l’individuazione dei prodotti chimici utilizzati e l’analisi delle relative schede di sicurezza, delle fasi delle lavorazioni, l’individuazione delle persone esposte l'effettuazione dei campionamenti ambientali e altro, elaboriamo il documento di valutazione del rischio chimico.

La valutazione viene effettuata con il modello Al.Pi.Ris.Ch.

Nei laboratori gli addetti all’attività sono particolarmente esposti agli agenti chimici e biologici nocivi. I laboratori chimici e biologici dovrebbero essere attrezzati di respiratori adeguati per la protezione da inalazione di sostanze pericolose, quali prodotti e vapori chimici e particelle infettive. I principali respiratori possono funzionare per mezzo di un’azione di filtraggio dell’aria a pressione negativa o positiva con elettro-ventilazione, tramite la sua purificazione chimica o con la fornitura di aria pulita da una fonte esterna.

I respiratori più semplici che utilizzano un filtro per trattenere le particelle di polvere non proteggono contro le sostanze chimiche, i gas ed i vapori, per i quali sono più idonee maschere antigas che utilizzano filtri corretti per una particolare sostanza chimica o biologica.

Valutazione del Rischio Biologico

La valutazione del rischio biologico è la possibilità che, in seguito ad esposizione o contatto ad agenti biologici, un soggetto possa infettarsi e poi ammalarsi. Viene effettuata dal Datore di Lavoro ai sensi delle vigenti norme in materia e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi redatto.

Per agente biologico, si intende qualsiasi microrganismo che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Gli agenti biologici possono arrivare all’uomo tramite acqua, terreno, polveri, animali, rifiuti, superfici ambienti, attrezzature e oggetti (in particolare se di uso comune). l’apparato respiratorio (es. l’ingestione, anche accidentale (es.

Il rischio biologico è spesso poco conosciuto e sottostimato in molti luoghi di lavoro, tranne poche eccezioni legate ad alcune attività lavorative come gli ambienti sanitari. In linea di principio nessun ambiente di lavoro può considerarsi esente dalla presenza di agenti biologici data la loro ubiquità in acqua, polveri, rifiuti, alimenti, aria e nello stesso essere umano.

Il titolo X del D.Lgs. 81/2008, dall’art. 266 al 286, descrive la valutazione del rischio biologico, le misure di prevenzione e protezione da adottare e gli obblighi del datore di lavoro.

La valutazione dei rischi è il principio fondamentale su cui si basa la buona gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella valutazione del rischio biologico, il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall’esposizione agli agenti biologici, deliberatamente o occasionalmente, presenti nell’ambiente di lavoro.

Come definito dall’art.267, titolo X, D.Lgs. 81/2008, per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Classificazione degli agenti biologici

L’art. 268 fornisce una classificazione degli agenti biologici, ripartiti in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione:

  • il gruppo 1 riporta gli agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie sui soggetti umani;
  • il gruppo 2 comprende gli agenti che possono causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori, con poca probabilità di propagazione nella comunità e per cui sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • il gruppo 3 riporta agenti che possono causare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con probabilità di propagazione nella comunità e per cui sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • il gruppo 4 classifica gli agenti biologici che possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con alto rischio di propagazione nella comunità e per cui, di norma, non sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia.

Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito in modo inequivocabile ad uno dei gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità (comma 2 art. 268 D.Lgs. 81/08).

Obblighi del datore di lavoro

Il Capo II del titolo X del D.Lgs. 81/2008 elenca gli obblighi del datore di lavoro. Essi sono:

  • valutazione del rischio biologico (art. 271);
  • misure tecniche, organizzative e procedurali (art. 272);
  • misure igieniche (art. 273);
  • misure di emergenza (art. 277);
  • informazione e formazione specifica per i lavoratori (art. 278).

Inoltre, lo stesso D.Lgs. 81/2008 definisce anche gli obblighi del datore di lavoro per alcuni specifici ambiti occupazionali dove è necessario intervenire con misure speciali. Si tratta di:

  • strutture sanitarie e veterinarie (art. 274);
  • laboratori e stabulari (art. 275);
  • processi industriali (art. 276).

Misure tecniche, organizzative e procedurali

L’art. 272 indica le misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro deve attuare per evitare ogni esposizione degli agenti biologici. Nello specifico, il datore di lavoro deve:

  • evitare l’utilizzo di agenti biologici nocivi (se il tipo di attività lavorativa lo consente);
  • limitare al minimo i lavoratori esposti al rischio di agenti biologici;
  • progettare adeguatamente i processi lavorativi;
  • adottare misure collettive di protezione;
  • adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
  • usare il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento appropriati;
  • elaborare idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
  • definire procedure di emergenza per affrontare incidenti;
  • verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
  • predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti mediante l’impiego di contenitori adeguati;
  • concordare procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.

Valutazione del Rischio da Agenti Cancerogeni e Mutageni

La valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, essendo parte integrante del documento di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/08, è uno strumento utile per la definizione di misure tecniche, organizzative e procedurali atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ai fini della protezione da agenti cancerogeni e mutageni il Titolo IX, Capo II- Sostanze Pericolose, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro che utilizza agenti cancerogeni/mutageni, quali definiti dall’art. 234, è tenuto, ai sensi del successivo art. 235, ad evitare o ridurre l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, mediante varie misure.

Rischio ATEX

Il rischio ATEX è un’analisi approfondita delle situazioni di rischio legate alla presenza di materie potenzialmente esplosive: polveri di vario tipo, dalla farina ai metalli e sostanze chimiche volatili che per loro natura abbiano dei limiti di esplosività.

La valutazione ATEX ha lo scopo di individuare e valutare i rischi di esplosione, illustrando tra l'altro il tipo e l’estensione delle eventuali zone pericolose individuate, intendendo tali gli spazi dei luoghi pericolosi, circostanti o prossimi alle potenziali sorgenti di emissione che, in relazione alla frequenza di formazione ed alla permanenza di un’atmosfera esplosiva, richiedono l’adozione di misure tecniche e provvedimenti di protezione al fine di evitare l’accensione di atmosfere esplosive.

Secondo l’art. 293 del D.Lgs 81/2008, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Valutazione del Rischio Radiazioni

Il D.Lgs. 159/2016 definisce i limiti di esposizione e i valori di azione definiti dalla direttiva europea 2013/35/UE, alla luce degli studi scientifici presentati dall’ICNIRP nel 2010, riguardanti gli effetti sulla salute dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche. Vengono effettuati rilievi strumentali ed elaborati i dati secondo il metodo del picco ponderato, tenendo conto dell’esposizione sia per i lavoratori e che per la popolazione, ovvero tutte quelle persone che risultano particolarmente sensibili a tale rischio secondo la definizione dell’art.

Le radiazioni ionizzanti sono costituite da radiazioni corpuscolare chiamate alfa e beta e da radiazioni elettromagnetiche, della stessa natura della luce o delle onde radio, chiamate raggi x o gamma. Con radiazione si intende la propagazione di energia attraverso lo spazio o un qualunque mezzo materiale, sotto forma di onde o di energia cinetica propria di alcune particelle. Il termine ionizzante indica la capacità di queste radiazioni di rompere i legami atomici e molecolari della materia bersaglio in cui interagiscono modificandone lo stato chimico.

Il Decreto Legislativo n° 100 del 01 giugno 2011, recante disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 23/2009, di attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.

La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali, effettuata per mezzo di misure strumentali delle sorgenti di radiazioni ottiche, dovrà verificare il rispetto dei valori limite di esposizione riportati nell'allegato XXXVII del D.Lgs.81/2008, sia per le radiazioni ottiche artificiali incoerenti che per le radiazioni ottiche artificiali coerenti (laser).

Valutazione del Rischio Vibrazioni

La valutazione del rischio vibrazioni richiede di analizzare tutti quei fenomeni che sollecitano il sistema ‘mano-braccio’ e il sistema ‘corpo intero’, si indicano le norme tecniche idonee alla valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione di macchine vibranti che interessano un solo braccio o entrambe le braccia contemporaneamente (UNI EN ISO 5349) e le norme idonee alla valutazione dei rischi connessi all’utilizzazione di mezzi vibranti e al rischio vibrazioni sul corpo intero (UNI ISO 2631).

Le vibrazioni possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia quelle trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari, che quelle trasmesse al corpo intero, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Per valutare il rischio da vibrazioni, sia corpo intero che mano braccio, si considerano tutte le caratteristiche della sorgente vibrante, l’intensità (espressa in m/s2) della vibrazione emessa e il tempo d’esposizione del soggetto esposto.

Valutazione del Rischio Rumore

Gli effetti uditivi hanno come organo bersaglio l’apparato uditivo, con una possibile compromissione e recupero incompleto delle funzionalità uditive. Ai fini della prevenzione di tali effetti vanno applicati i criteri valutativi ed i valori di azione prescritti dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo II.

L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi; nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).

Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la Valutazione dei Rischi deve fare riferimento a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a Stress Lavoro Correlato.

Le possibili conseguenze derivanti dall’insorgenza dei disturbi da stress lavoro correlato possono riscontrarsi in danni sia psicologici che fisici per i lavoratori, con possibili assenze prolungate dal luogo di lavoro, stati di malessere e disturbi di tipo psico sociale.

Le linee guida per la valutazione del Rischio da Stress Lavoro Correlato sono disciplinate all’interno dell’accordo quadro Europeo dell’8 ottobre 2004 e sono state recepite in Italia da una serie di orientamenti e indicazioni istituzionali successivi, in modo da poter definire i criteri e la metodologia condivisa per l’elaborazione di profili di rischio.

Il percorso di valutazione deve tenere conto dei fattori di esposizione, è un’analisi complessa e articolata che richiede il coinvolgimento di diversi attori della sicurezza e la partecipazione di consulenti esperti.

Movimentazione Manuale dei Carichi

Per movimentazione manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trasporto, che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli.

Con il D.Lgs. Si utilizza per il calcolo del rischio da sollevamento e spostamento il metodo NIOSH.

Come tutte le attività lavorative responsabili di determinare patologie muscolo-scheletriche, la movimentazione manuale eseguita trainando o spingendo un oggetto (con o senza ruote), se condotta in assenza di requisiti ergonomici (condizioni non ottimali e di tempi di recupero insufficienti), può creare i presupposti per determinare lesioni a carico delle strutture degli arti superiori e della schiena.

Un improprio impiego di un carrello può comportare concreti rischi di sovraccaricare l’apparato muscolo-scheletrico e, conseguentemente, può aumentare la probabilità di maturare, in un periodo medio-lungo, patologie da sovraccarico biomeccanico.

Per tale motivo è importante valutare ed esaminare nel dettaglio tutti gli elementi che concorrono a determinare tale rischio ed eventualmente progettare o riprogettare le attività lavorative.

Si deve fare riferimento al titolo VI del D.Lgs.

L’articolo 15 del D.Lgs 81/2008 mantiene l’obbligo del “rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e quello ripetitivo”.

È evidente che il richiamo della legge ha un duplice scopo: da un lato assicurare che il rispetto dei principi ergonomici conduca alla prevenzione dei disturbi fisici collegati ad un cattivo disegno del sistema organizzato del lavoro, dall’altro che vengano messe in opera specifiche misure collegate all’attenuazione dei compiti contraddistinti da maggiore monotonia e ripetitività.

Il protocollo OCRA (OCcupational Repetitive Action) è un metodo di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico determinato dallo svolgimento di movimenti ripetuti degli arti superiori.

Altri Rischi

Oltre ai rischi specifici sopra descritti, nei laboratori di analisi chimiche e biologiche è necessario valutare anche altri rischi, tra cui:

  • Rischio fulminazione: Valutazione del rischio di fulminazione durante le attività lavorative.
  • Rischio microclimatico: Valutazione delle condizioni microclimatiche negli ambienti di lavoro (temperatura, umidità, velocità dell'aria).
  • Rischio illuminazione: Valutazione dell'illuminazione degli ambienti di lavoro in base alle attività previste.
  • Prevenzione incendi: Individuare e valutare i rischi di incendio ed esplosione, adottando misure tecniche e provvedimenti di protezione.

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