Validità Impegnative Esami del Sangue in Lombardia: Durata e Impatti

La durata delle ricette per visite specialistiche ed esami sta cambiando in diverse Regioni italiane. In Lombardia, già da ottobre 2023, la validità dell'impegnativa è stata ridotta "temporaneamente" a sei mesi anziché un anno, come si spiega sul sito regionale (delibera n. 957).

Questa modifica è stata introdotta in vista dell'entrata in vigore (rinviata a gennaio 2025) delle nuove tariffe per le prestazioni ambulatoriali garantite nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Cambiamenti nella Validità delle Impegnative

In alcune Regioni, come il Lazio, la durata dell'impegnativa è passata da un anno a sei mesi. Anche altre regioni si stanno uniformando, riducendo la durata a sei mesi, come spiega il dottor Luigi Galvano, del Consiglio di presidenza della Società italiana dei medici di medicina generale (Simg).

Il dottor Galvano suggerisce: "Se si hanno impegnative per visite ed esami da eseguire, è bene verificare (sul sito regionale o dell’Asl o al Cup) che non sia cambiata la validità della ricetta. Se dura 6 mesi, occorre prenotare la prestazione entro quella data".

Disagi per i Pazienti Cronici

I disagi per i cittadini non finiscono qui, come riferisce Tiziana Nicoletti, responsabile del Coordinamento nazionale delle Associazioni malati cronici e rari di Cittadinanzattiva: "Più di un paziente cronico su cinque lamenta liste di attesa troppo lunghe sia per prenotare prime visite specialistiche ed esami diagnostici ma anche per i controlli".

Dimezzare il tempo di validità delle impegnative, poi, è un ulteriore ostacolo che i malati cronici devono affrontare nel percorso di cura e va in controtendenza rispetto all’impegno verso la sburocratizzazione e semplificazione delle procedure, da tempo richiesta da più parti, per venire incontro alle esigenze delle persone.

Codici di Priorità: Cosa Sapere

Quando il medico prescrive visite specialistiche e accertamenti, è tenuto a specificare sulla ricetta del Servizio sanitario il quesito diagnostico, cioè il problema di salute, e se si tratta di una prestazione fatta per la prima volta oppure di un controllo, spiega il dottor Galvano.

In quest’ultimo caso è lo specialista a indicare i tempi, ad esempio prescrive esami a distanza di sei mesi per verificare se la terapia prescritta è efficace. L’accesso alle prestazioni avviene, secondo la normativa, con tempistiche definite dal prescrittore all’interno di classi di priorità.

Le ricette con urgenze differibili (classe di priorità U), devono essere prenotate entro le 48 ore dal momento della prescrizione (DGR 47675/1999); diversamente l’utente perde il diritto alla tempistica prevista dalla priorità.

Nel caso in cui l’utente non possa più effettuare la prestazione nella data prenotata, è necessario procedere tempestivamente con l’ANNULLAMENTO dell’appuntamento, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, al fine di consentire la prenotazione ad un altro utente del posto liberato in agenza e di non incorrere nel pagamento del ticket relativo alla prestazione non usufruita, anche se esente (Art. 3 comma 7 del D.L. 07.06.2024, n.

Se la struttura prescelta non è in grado di garantire il tempo massimo indicato sulla ricetta, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) o al Responsabile Unico Aziendale (RUA) per i tempi di attesa, presente in ogni struttura sanitaria, che saranno in grado di supportare l’utente ricercando sul territorio altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati dalla classe di priorità (DGR n.

A seguito di criticità registrate in questi mesi in relazione all’attivazione del percorso di tutela dei tempi di attesa, si pone l’attenzione su quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 124/1998 all’art. “…. qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti.

Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) non eroga prestazioni sanitarie, per questo non è tra i soggetti individuati all’Art. 41 c. 6, Decreto Legislativo n.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 107/2024 e nelle more del completo funzionamento della Piattaforma Nazionale Liste di Attesa (PNLA), a decorrere dal 1 gennaio 2025 prende il via il nuovo monitoraggio dei tempi di attesa predisposto da AGENAS.

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