Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria attraverso il pagamento di un ticket per alcune prestazioni, tra cui le analisi del sangue. Tuttavia, sono previste diverse categorie di esenzione per tutelare le fasce più deboli della popolazione.
Chi ha diritto all'esenzione del ticket?
Hanno diritto a fruire dell'esenzione dal pagamento del ticket i cittadini italiani, comunitari e stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che, oltre al requisito reddituale, rientrino in determinate condizioni. In particolare, sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:
- I bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione E01).
- I cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98. L’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01).
- I disoccupati, e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02).
- I titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03).
- I titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04).
Oltre alle esenzioni legate al reddito, numerose esenzioni sono legate a stati patologici o invalidanti. Queste esenzioni possono essere totali o legate a specifiche e determinate prestazioni di specialistica ambulatoriale. Con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario ambulatoriale sono esenti le prestazioni presenti nell’elenco vigente al momento della prescrizione.
Cosa comporta l'esenzione del ticket?
I cittadini titolari di una di queste esenzioni possono fruire di tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di altre specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio Sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute, senza corrispondere alcuna partecipazione al costo (ticket). Il codice di esenzione deve essere necessariamente apposto sulla relativa ricetta.
Come ottenere l'esenzione del ticket in base al reddito
Le esenzioni E01 - E03 ed E04 sono riconosciute d’ufficio agli aventi diritto sulla base delle informazioni fiscali fornite annualmente dall’Agenzia delle Entrate e sono riportate sull’attestato di esenzione consultabile e scaricabile dal proprio FSE. Chi non riceve l’esenzione in automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate ma ritiene di averne diritto (è il caso, ad esempio, dei cittadini che non presentano la dichiarazione dei redditi), può presentare all’Asl di assistenza una autocertificazione della propria condizione reddituale relativa all’anno precedente (si considera sempre il reddito lordo del nucleo familiare fiscale di appartenenza) tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.
L’esenzione per disoccupazione cod. E02, invece, deve essere sempre autocertificata annualmente dal cittadino mediante il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.
Le autocertificazioni devono essere rilasciate accedendo al proprio FSE nell’area AUTOCERTIFICAZIONI del menù principale e l’effettivo possesso dei requisiti è verificato successivamente dall’Asl tramite l’Agenzia delle Entrate. Nel caso emerga una non conformità si riceverà una comunicazione che indica eventuali ticket da restituire all’Azienda.
Per tutti i dettagli su come rilasciare l’autocertificazione tramite il proprio FSE consultare le FAQ - L’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito - Salute (regione.emilia-romagna.it) Qualora il cittadino che ha reso un’autocertificazione si renda conto che le condizioni per averne diritto sono venute meno, è tenuto a revocare l’esenzione prima della scadenza della stessa mediante il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.
Solo in casi eccezionali, in cui non sia possibile l’attivazione del proprio FSE, l’autocertificazione può essere rilasciata presso uno degli sportelli aziendali dedicati.
Autocertificazione: cosa sapere
L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000. Se sono stati dichiarati dati non veri, anche a distanza di anni, la persona dovrà versare tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati per prestazioni sanitarie di cui ha usufruito.
Per chi si trovi in una situazione di impedimento per motivi di salute l’autocertificazione può essere presentata dal coniuge, dal figlio, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Tutte le Autocertificazioni verranno sottoposte a verifica. L'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art. 76 del D.P.R. n.
Dubbi sulla situazione reddituale?
Per chiarimenti o dubbi sulla propria situazione reddituale ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale. In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito ci si può rivolgere all'Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.
Validità dell'esenzione
Tutte le esenzioni per status e reddito hanno validità annuale: dal 1 ° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Quando l’esenzione è presente nell’Anagrafe Regionale, il medico che prescrive visite ed esami specialistici, interventi di chirurgia ambulatoriale, può indicare il codice di esenzione sulla ricetta.
Affinché il diritto all’esenzione sia riconosciuto, il codice esimente deve sempre essere apposto sulla ricetta: in mancanza dello stesso, anche se il cittadino è titolare dell’esenzione, la prestazione sarà erogata in regime pagante ticket senza possibilità di rimborso.
Cosa fare alla scadenza del 31 marzo
Le esenzioni E01 - E03 - E04 assegnate d’ufficio è verosimile si rinnovino automaticamente qualora permangano le stesse condizioni. Le esenzioni autocertificate, se il cittadino ritiene di conservarne il diritto, potranno essere nuovamente autocertificate.
I cittadini che risultano esenti in banca dati sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad avvalersi dell'esenzione se persiste la situazione economica dell'anno precedente e i requisiti non sono decaduti.
Esenzioni: codici principali
Ecco un riepilogo dei principali codici di esenzione:
- E01: soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a € 36.151,98 (ex art.
- E02: disoccupati iscritti a un Centro per l'Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art.
- E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art.
- E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art.8-c.
A livello regionale, anche per l'anno 2025, sono previste misure straordinarie di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica. per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. per fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, gli aventi diritto e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR n. i dati forniti il 1 aprile di ogni anno dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps.
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