La radiologia odontoiatrica è una disciplina essenziale per il lavoro del dentista. Quando si parla di radiologia odontoiatrica, l'esame più comune a cui si fa riferimento è sicuramente la radiografia panoramica dell'arcata dentale, nota anche come ortopantomografia o ortopanoramica. Ma quali sono le metodiche radiologiche utilizzate in odontoiatria e perché è necessario firmare un consenso informato?
È bene precisare che le procedure in ambito odontoiatrico implicano dosi di radiazioni relativamente basse, non invasive e piuttosto sicure. Il centro dispone di tutti gli strumenti per eseguire esami radiologici odontoiatrici con macchinari di ultima generazione, in grado di fornire immagini ad altissima risoluzione.
Chi può eseguire esami radiologici?
Solo l’odontoiatra può eseguire esami radiologici, che vanno tenuti per dieci anni e sono a disposizione del paziente su richiesta. No alla consegna in automatico e in originale. Secondo la normativa italiana vigente (D.Lgs. 187/2000) gli esami diagnostici di radiologia sono giustificati e attribuiti ai dentisti come attività complementare all’espletamento della propria branca specialistica, solo come ausilio diretto e imprescindibile alla prestazione clinica: sono legittimati solo dal contesto contingente, integrato e indilazionabile della prestazione clinica al proprio paziente.
Fintanto che la legislazione italiana prevede la formazione all’erogazione della prestazione radiologica solo per il dentista, non possono esserci altri attori tra gli operatori dello studio dentistico in grado di sostituire il medico; questo non esclude la possibilità per il futuro di estendere mediante opportuni disegni legislativi e corsi di formazione tale responsabilità ad altre figure professionali, come recita l’art. Si possono presentare due casi: può trattarsi di una mera esecuzione di indagini, principalmente endorali, consistente nel premere il tasto “erogazione raggi” sulla centralina dei comandi, oppure può essere necessario operare una scelta dei parametri d’irradiazione e della pellicola, del posizionamento del paziente, della pellicola all’interno del cavo orale, del centratore: tutti fattori che determinano la qualità dell’immagine radiografica endorale, cefalometrica e ortopanoramica e la sua accettabilità clinica.
La Cartella Clinica Odontoiatrica
Quando si entra per la prima volta in uno studio odontoiatrico viene subito consegnato un foglio da compilare prima da soli e poi con l’aiuto dell’odontoiatra. Contemporaneamente a questo documento di raccolta di dati sanitari ed anagrafici, viene consegnato il documento della Privacy. Dopo questo se non si è già in possesso di una adeguata documentazione radiografica, si inizierà con una ortopantomografia (una radiografia panoramica di tutta la bocca) ed altre radiografie endorali ove si rivelassero necessarie. Inoltre verranno scattate una serie di fotografie che documentano lo stato iniziale: sono anche un ottimo mezzo per comunicare con il paziente.
Dopo un’accurata visita viene steso un piano di trattamento ed un preventivo. Anche questi devono essere firmati e conservati nella nostra famosa cartella. Un’ulteriore firma che il paziente dovrà apporre su un documento che deve essere conservato con cura è quella del consenso informato detto “generico”. A questo consenso informato ne seguiranno degli altri specifici, da firmare dopo aver ricevuto adeguate informazioni riguardo alle terapie proposte anche con l’ausilio di immagini e la visione di casi clinici simili al proprio. Se necessario, occorre raccogliere nella cartella clinica anche esami strumentali o ematochimici che possano essere interessanti per la cura. Quando è necessario eseguire anche lavori protesici come per esempio una corona, un altro documento da conservare in cartella è una copia della prescrizione per il laboratorio odontotecnico a cui si da incarico di eseguire il manufatto. Con la consegna della capsula finita, il laboratorio consegna anche un documento che attesta la qualità dei metalli, le tecniche utilizzate ed altre informazioni che indicano che il lavoro è stato eseguito secondo le normative in vigore.
Quando il lavoro è terminato, vanno consegnate al paziente le istruzioni d’uso del manufatto protesico. Una copia è bene conservarla anche in studio. Nel caso in cui si eseguano degli atti chirurgici, al paziente vengono ugualmente consegnate delle istruzioni post-chirurgiche scritte del mantenimento domiciliare oltre che un recapito telefonico per le urgenze fuori orario di studio. Se il paziente è stato sottoposto a sedazione cosciente occorre, prima di congedarlo, fargli eseguire il test di Newman che attesta che è in grado di lasciare, sebbene accompagnato, lo studio dentistico. Tutto ciò comporta che la cartella del paziente diviene corposa e di un certo ingombro, con problemi per la conservazione e il facile reperimento.
Obbligo di Tenuta della Cartella Clinica
La gestione della cartella clinica e la sua obbligatorietà è un tema spesso controverso. Se non vi è dubbio che la compilazione della cartella clinica sia un atto dovuto per i medici ospedalieri e i dipendenti delle case di cura private convenzionate, compresi i dipendenti delle case di cura private non convenzionate, per quanto concerne i dentisti liberi professionisti, e più in generale di tutti gli studi privati, non esiste nessun obbligo alla sua tenuta.
La tenuta di una cartella o di una scheda medica evidenzia infatti professionalità e consente di eseguire un controllo sulle prestazioni eseguite. Peraltro grazie a questo documento e alla tenuta di tutti gli esami eseguiti sul paziente, il medico potrebbe difendersi da eventuali contestazioni per responsabilità professionale. In caso di contestazioni riguardo una prestazione, grazie alla cartella clinica, il professionista ha la possibilità di dimostrare la correttezza dei propri interventi. Inoltre, la documentazione può essere conservata per tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento danni. Ecco perché, nel caso, sarà bene custodirla per almeno 10 anni, tanti quanti servono prima che si prescriva il diritto del paziente ad agire in giudizio contro il medico.
Cosa succede se il dentista perde la cartella clinica?
Atteso che non esiste alcun obbligo di tenuta della cartella clinica, il dentista o l’odontoiatra che prima la rediga e dopo la perda non è soggetto ad alcuna sanzione. Nel caso in cui la cartella clinica dovesse essere compilata, il medico ha diverse opzioni: può consegnarla al paziente al termine della cura oppure può distruggerla. Non è necessaria l’autorizzazione del paziente per tali scelte. Tuttavia, come anticipato sopra, è consigliabile conservare la documentazione fino al periodo di prescrizione dell’azione di risarcimento dell’eventuale danno.
Diritto del Paziente agli Esami Radiologici
Ma andiamo con ordine, perché dietro a questa semplice domanda si nasconde un concetto fondamentale: il diritto del paziente all’accesso ai propri dati clinici. Secondo la normativa italiana e il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), ogni paziente ha il diritto di accedere ai propri dati sanitari. Il dentista, così come qualsiasi altro professionista sanitario, non può rifiutarsi di fornire una copia di tali documenti, se il paziente ne fa richiesta.
Poiché le radiografie effettuate dal dentista hanno il carattere di accertamento diagnostico complementare alla sua attività clinica, costituiscono parte integrante della cartella clinica e quindi della prestazione in toto offerta dal professionista. La documentazione iconografica da radiografie deve essere conservata dal dentista per almeno dieci anni, come sancito dall’art. È tenuto a consegnarne copia al paziente?
Il dentista deve consegnare al paziente gli esami radiologici?
Gli esami radiologici hanno una normativa a parte. Poiché sono legati alla radioprotezione, devono essere conservati per almeno dieci anni. L’odontoiatra ha l’obbligo di archiviarli e di renderli disponibili al paziente in qualsiasi momento. Il paziente ha quindi diritto a chiederne una copia, né il medico può rifiutarsi solo perché tale documentazione serve per accertare eventuali responsabilità e per fare causa al professionista.
Discorso diverso invece per la documentazione degli esami radiologici. Poiché l'odontoiatra è abilitato ad eseguire attività radiodiagnostiche complementari, le leggi in materia di radioprotezione impongono la conservazione e la circolazione degli esami radiologici, per diminuire di inutili esposizioni alle radiazioni della popolazione. L'odontoiatra è tenuto all'archiviazione per dieci anni ( ex art. 111 D.L.n. 230/95; D.M. 14/02/97, art A, comma 3) degli esami eseguiti presso il proprio studio , che devono essere rintracciabili e disponibili per il paziente in qualsiasi momento. In alternativa è possibile, per l'odontoiatra, consegnare le radiografie al paziente, documentando con ricevuta.
Costi per Copie di Esami Radiologici e Cartella Clinica
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 ottobre 2023 nella causa C-307/22 ha stabilito chiaramente che ogni paziente ha il diritto di ottenere gratuitamente una prima copia della sua cartella medica. Ciò significa che i professionisti, compresi i dentisti, non possono addebitare costi per la prima copia fornita. Per quelle successive è invece possibile chiedere un compenso.
Nella sentenza in commento si legge che il dentista deve essere considerato titolare del trattamento dei dati personali del suo paziente. In quanto tale, è tenuto a fornirgli gratuitamente una prima copia dei suoi dati. Il paziente non è tenuto a motivare la propria richiesta. Le norme nazionali non possono porre a carico di un paziente le spese della prima copia della sua cartella medica, e ciò nemmeno per tutelare gli interessi economici dei professionisti sanitari.
Sì, è possibile che venga richiesto un rimborso spese, soprattutto per supporti fisici (stampe o CD), ma il costo deve essere congruo e proporzionato. Inoltre, il paziente ha il diritto di ottenere una copia integrale dei documenti contenuti nella sua cartella medica qualora ciò sia necessario per la comprensione dei dati personali contenuti in tali documenti.
È bene ricordare innanzi tutto che, se il paziente lamenta al dentista di non poter disporre del radiogramma eseguito in precedenza in altro studio o centro, il professionista in linea di massima non può offrire ulteriori radiografie. Effettuarle, andrebbe contro il principio di giustificazione di un esame comunque pericoloso ed esporrebbe l’odontoiatra a gravi sanzioni. I pazienti possono invece pretendere dalla struttura odontoiatrica, in qualsiasi forma societaria condotta, o dal proprio dentista, la consegna di cartella clinica e radiogrammi. Ciò, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia o no gratuita (ma attenzione, le norme sulla pubblicità vietano la gratuità!).
Il materiale radiologico fa parte della refertazione sanitaria e della relativa cartella clinica, quindi è soggetto alle stesse regole, sia quanto alla riservatezza, sia quanto alla pertinenza con l’intervento eseguito, sia quanto alla sua conservazione. Il materiale radiologico contenuto nella cartella clinica va, quindi, conservato dal sanitario o dalla struttura nella quale sia eventualmente inserito, con i tempi e le modalità fissate in via generale dal D.M. 14/2/1997. Deve però essere consegnato al paziente qualora quest’ultimo lo richieda. Questo anche per consentire la “circolazione” degli esami radiologici allo scopo di diminuire le esposizioni del paziente. Detti esami devono, quindi, essere resi disponibili “a richiesta per successive esigenze mediche per un periodo non inferiore a dieci anni (art.
leggi anche:
- Richiesta Copia Radiografie Pronto Soccorso: Come Fare e Documenti Necessari
- Analisi del Sangue: Quanto Tempo Ci Vuole per i Risultati?
- Risonanza Magnetica: Guida Completa alla Richiesta, Costi e Preparazione
- Ecografia per il Cancro Ovarico: Come Identificare i Segnali e Cosa Aspettarsi
- Quando Misurare la Glicemia Dopo i Pasti: Scopri il Momento Perfetto per Controllare il Tuo Zucchero nel Sangue!
