Pubblicità ingannevole su colesterolo e trigliceridi: Analisi e sanzioni

La pubblicità ingannevole nel settore alimentare, in particolare quella relativa a prodotti che promettono benefici sul colesterolo e sui trigliceridi, è un tema di grande rilevanza. Diverse aziende sono state sanzionate per aver diffuso messaggi fuorvianti, enfatizzando proprietà salutistiche non dimostrate o attribuendo ai propri prodotti caratteristiche non supportate da evidenze scientifiche.

Sanzioni dell'Antitrust a Colussi e Galbusera

L’Antitrust ha sanzionato le società Colussi e Galbusera con multe complessivamente pari a 290.000 euro. Il Tar ha confermato le sanzioni.

Colussi: Prodotti "Soia senza colesterolo" e "Senza colesterolo…. con ingredienti contenenti steroli vegetali"

Per quanto riguarda la Colussi, l’Antitrust ha considerato due linee di prodotti (craker, merendine, biscotti etc) commercializzate entrambe con il marchio Misura. La prima linea era caratterizzata dalla dicitura “Soia senza colesterolo”, successivamente sostituita con “Soia 0,001% di colesterolo”.

Nelle tabelle è riportata l’indicazione colesterolo inferiore a 0,5 mg per 100 grammi di prodotto. Sul sito internet erano riportate anche le seguenti affermazioni “Misura, con i suoi prodotti Soia senza Colesterolo soddisfa in pieno non solo le richieste di chi, per necessità, deve inevitabilmente tenere a bada il colesterolo (se il colesterolo è alto, infatti, per la maggioranza dei casi è dovuto a ciò che mangiamo) ma anche di tutti coloro che, pur non avendo alcun problema, preferiscono consumare alimenti completi ed equilibrati senza rinunciare al gusto di mangiare bene.

La seconda linea di prodotti era caratterizzata dalla dicitura “Senza colesterolo…. con ingredienti contenenti steroli vegetali”. Sul sito erano riportate le seguenti affermazioni: “Misura Senza Colesterolo abbina il gusto di prodotti unici per bontà e struttura al benessere vitale derivante da ricettazioni con ingredienti di origine vegetale, privi di colesterolo e contenenti naturalmente steroli vegetali.

Questi ultimi, associati ad un’alimentazione varia ed equilibrata e ad una regolare attività fisica, svolgono un’azione di controllo nell’assorbimento del “colesterolo cattivo” da parte dell’organismo, favorendo il mantenimento di una buona efficienza psico-fisica. L’Antitrust ha contestato la correttezza di tali affermazioni, alla luce della normativa comunitaria e nazionale e della letteratura scientifica, che impediscono di dare specifico risalto allo scarso tenore di colesterolo alimentare nei prodotti perché manca una dimostrazione dell’efficacia degli alimenti privi del colesterolo ai fini del controllo della colesterolemia.

Casomai possono avere rilevanza altri fattori, come la quantità di alcuni tipi di grassi (presenti peraltro in quantità significative nei prodotti in esame). L’accentuazione posta sul colesterolo appare volta ad attrarre l’attenzione dei consumatori sensibili a tale tematica, attribuendo un’efficacia salutistica che la legge espressamente vieta.

Si segnala che nel febbraio 2012 il Tar ha respinto il ricorso della Colussi 2. Il giudice amministrativo sottolinea in particolare che i messaggi pubblicitari, lungi dall’essere mere “indicazioni nutrizionali”, sono volti inequivocabilmente ad attrarre quelle fasce di pubblico attraverso le specifiche “proprietà salutistiche” di tali prodotti al fine di “tenere a bada il colesterolo” (“se il colesterolo è alto … per la maggioranza dei casi è dovuto a ciò che mangiamo”), efficacia che non trova riscontro nella documentazione scientifica.

Galbusera: "Riso su Riso" e prodotti "Col Cuore, con betaglucani"

La prima linea è caratterizzata dalla dicitura “0,001 di colesterolo”; in particolare, in uno spot riguardante la confezione di “risosuriso” una voce afferma: “se ami la bontà e la salute, ami risosuriso di Galbusera, con pochissimo colesterolo e con tanto riso soffiato. Galbusera, la salute buona da mangiare”.

I prodotti della linea “Col Cuore, con betaglucani” erano caratterizzati dalla presenza del claim “Aiutano a ridurre il colesterolo”, successivamente sostituito da “Aiutano a controllare il colesterolo”. Sulla confezione è precisato: “Contengono betaglucani, fibre solubili naturalmente presenti nei cereali. L’assunzione di una quantità giornaliera di betaglucani da orzo e avena pari a 3 g, come parte di una dieta bilanciata a basso contenuto di grassi saturi e colesterolo, accompagnata da un adeguato esercizio fisico, può aiutare a controllare il colesterolo.

L’Antitrust ha svolto considerazioni analoghe a quelle sintetizzate con riferimento alla Colussi, ribadendo che ai prodotti in esame non possono essere attribuiti specifici vanti nutrizionali in quanto le sole indicazioni sul colesterolo alimentare non appaiono significative.

Per quanto riguarda specificamente i prodotti contenenti betaglucani, l’Agcm sottolinea che una normale porzione indicata sulla confezione (4 frollini o 5 cracker), apporta 0,75-0,76 grammi di betaglucani, nettamente inferiore a quella di 3 grammi, giudicata necessaria dall’EFSA (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) per il conseguimento dell’effetto salutistico vantato.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Galbusera, ribadendo la necessità che le affermazioni contenute nei messaggi pubblicitari sugli effetti positivi per la salute dei prodotti alimentari debbano essere sempre dimostrate (sentenza n.

L’Agcm, considerata anche l’assenza di campagne di stampa e lo scarso volume di vendita dei prodotti in esame, ha chiuso i due procedimenti senza applicare sanzioni.

Censura dello Iap per ProLon

Censura del giurì dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria (Iap) agli spot televisivi di ProLon, il kit della dieta mima-digiuno. Nello spot si afferma che ProLon è “l’unico programma alimentare che grazie al protocollo brevettato della dieta mima digiuno attiva un processo di rinnovamento e rigenerazione cellulare, che aiuta il tuo corpo a ritrovare il benessere da dentro”.

A tale richiesta, seguiva la posizione delle aziende interessate, L-Nutra Italia e Selective Brands, secondo cui il messaggio “è stato studiato per essere precauzionale e nel testo sono state inserite molteplici espressioni a questo scopo, quali “a volte”, “attiva”, “aiuta” e che nello stesso è suggerito un consulto con il nutrizionista.

“Posto infatti che” conclude il giurì, “gli studi scientifici prodotti a supporto dei vanti reclamizzati sono di ottimo livello, si deve però osservare che la comunicazione commerciale contestata per alcuni aspetti enfatizzi impropriamente i risultati ottenuti dei trial clinici e per altri versi attribuisca al prodotto reclamizzato caratteristiche ulteriori che non sono affatto dimostrate.

In particolare, nulla nella documentazione allegata fa emergere che il prodotto in questione sia “unico” nel suo settore merceologico. È anche da osservare che le variazioni positive di specifici marcatori biomedici ottenute dopo cinque giorni di trattamento si riscontrano solo in soggetti che in partenza presentavano parametri notevolmente alterati, mentre rispetto ad altri soggetti l’effetto riscontrato è nullo.

Al contrario, la comunicazione commerciale contestata è confezionata in modo da far credere che il trattamento reclamizzato, produca, o possa aiutare a produrre effetti benefici per tutti, con la sola esclusione, peraltro non troppo sottolineata, dei soggetti di età inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70, in modo da suggerirne il consumo universale.

Il caso "Red OilTM" della New Nordic Srl

Il messaggio pubblicitario dell’integratore alimentare “Red OilTM” della New Nordic Srl pubblicato sul settimanale Oggi del 16 ottobre 2013 è ingannevole. Il testo lascia intendere che l’assunzione delle capsule con Omega-3 assicuri la “lubrificazione del corpo” e contribuisca a “mantenere sotto controllo i livelli dei grassi nel sangue e mantenere le arterie libere da concentrazioni elevate di trigliceridi e colesterolo”, garantendo un senso di benessere (“Mi sento proprio bene, ogni giorno”).

Rispetto al senso di benessere che discenderebbe dall’uso di Red Oil, va detto che nessuno degli effetti accreditati grazie alla presenza di omega 3 a lunga catena (effetto sul profilo lipidico, azione antiaggregante piastrinica, ecc.) è percepibile dal consumatore.

L'abbassamento delle soglie di colesterolo e trigliceridi

Modificare i livelli di soglia delle patologie può essere una delle modalità per creare nuovi “ammalati”. Ad esempio, accertata la relazione tra giro vita e infarto, riuscire ad abbassare la misura del giro vita anche di un solo centimetro equivale a far aumentare di milioni le persone che possono essere trattate con farmaci, ovviamente sempre in nome della prevenzione. Ma si potrebbero fare anche altri esempi.

La soglia del colesterolo totale negli anni Ottanta era fissata a 280 mg/dl, ma è poi progressivamente scesa fino ai 200 mg/dl odierni. I trigliceridi passano da una soglia di 200 mg/dl del 2003 ai 150 di oggi.

Simili riduzioni della soglia considerata critica valgono anche per la glicemia e l’ipertensione arteriosa. Un metodo che introduce il tema delle pre-malattie e tra i nuovi arrivi troviamo così la valutazione della "pre-ipertensione", del "pre-diabete" della "pre-osteoporosi".

Appare evidente che una ben studiata campagna di marketing, tendente a trasformare condizioni normali di vita in sintomi di disagio o disturbi veri e propri, crei poi un ambiente attrattivo per persone predisposte o poco accorte.

Tribunale di Milano: Condanna per agenzia di comunicazione

Tribunale di Milano, sentenza del 7 aprile 2021 n. 2847Il Tribunale di Milano ha condannato una agenzia di comunicazione (di seguito AGENZIA) che aveva assunto l'incarico di lanciare un nuovo prodotto alimentare (in particolare un succo di frutta alla mela e bergamotto).

Il cliente (di seguito Cliente) dell'Agenzia, infatti, aveva lamentato il fatto che la sua campagna promozionale, spesa anche in tv, era stata bloccata dall'intervento di autorità indipendenti (quali l'AGCM, l'IAP e la AIIPA) che avevano evidenziato come il messaggio pubblicitario veicolato fosse potenzialmente ingannevole per il pubblico, in quanto creava un collegamento potenziale tra l'assumere il prodotto e ottenere benefici in termini di riduzione del colesterolo.

L'Agenzia, da par suo, aveva sostenuto che: essa non poteva considerarsi responsabile, se non dell'attività creativa della campagna, e non anche degli aspetti legali correlati; a tal fine era in ogni caso intervenuta la consulenza di una società specializzata in questioni legali afferenti i claims pubblicitari (di seguito SOCIETA' SPECIALIZZATA); in ogni caso il Cliente fosse corresponsabile nella scelta dei claims pubblicitari.

Il Tribunale, con una sentenza chiara, nonostante la complessità della vicenda, ha tuttavia rigettato le eccezioni sollevate dall'Agenzia, sostenendo come: l'Agenzia doveva senz'altro ritenersi responsabile di non aver correttamente adempiuto al proprio incarico in quanto la stessa aveva elaborato e fornito al proprio Cliente una campagna promozionale di fatto non utilizzabile con riferimento ai messaggi salutistici che la contraddistinguevano; l'Agenzia, in ogni caso, non aveva dissuaso il proprio Cliente dalla scelta di messaggi pubblicitari contrari alle regole di autodisciplina pubblicitaria e quelle comunitarie; l'Agenzia, infine, non poteva essere considerata irresponsabile, nonostante la consulenza specifica da parte della Società Specializzata, sia per la sua presunta intrinseca esperienza che all'Agenzia veniva riconosciuta sia in ragione del fatto che la Società Specializzata non era stata scelta dal Cliente, ma direttamente dall'Agenzia, la quale provvedeva al pagamento diretto della stessa, salvo poi rifatturare il relativo costo al Cliente.

Per l'effetto, il Tribunale di Milano ha condannato l'Agenzia a rifondere i danni patrimoniali che il Cliente ha dimostrato in corso di causa (anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio all'uopo espletata). In particolare, sono stati riconosciuti danni in relazione al c.d. danno emergente, ovvero i costi afferenti alle spese sostenute (inutilmente) dal Cliente per la promozione del proprio prodotto, con esclusione però delle spese sostenute ed in ogni caso già fruite (come ad esempio le campagne televisive che erano oramai concluse). Complessivamente, il Tribunale ha dunque riconosciuto danni per euro 67.900,00.

Detti danni sono stati posti a carico sia dell'Agenzia sia della Società Specializzata, in maniera solidale, individuando nel 50% la percentuale di responsabilità reciproca (ciò a dire che il Cliente potrà agire anche solo nei confronti di uno dei due condannati, richiedendo il pagamento dell'intero danno. Il danneggiante aggredito potrà poi a sua volta agire in regresso nei confronti dell'altro danneggiante non escusso solamente nel limite del 50%).

Il Tribunale, poi, ha altresì risolto per inadempimento il contratto che era stato sottoscritto tra l'Agenzia e il Cliente, condannando di conseguenza l'Agenzia alla restituzione di quanto percepito in forza del contratto risolto, con un'ulteriore obbligazione restitutoria pari ad euro 96.277,18.

Riassumendo, l'Agenzia, a seguito di questa pronuncia, dovrà restituire la somma complessiva di euro 164.177,18 salvo poter agire in regresso nei confronti della Società Specializzata per recuperare euro 33.950,00 euro. A tale somma vanno altresì aggiunte le spese legali per il procedimento, pari ad ulteriori euro 22.000,00 (sempre da dividersi con la Società Specializzata).

Interessante sottolineare come, in ultima analisi, il servizio di assistenza prestata dall'Agenzia venga correttamente inquadrato come intrinsecamente correlato anche sul piano giuridico e che dunque sia compito precipuo dell'Agenzia considerare anche gli aspetti tecnico-giuridici che afferiscono la materia trattata - direttamente o indirettamente - nel proprio incarico.

Nutraceutici, integratori e rimedi miracolosi: Attenzione agli inganni

Negli ultimi anni il ricorso ai nutraceutici per migliorare lo stato di benessere e curare malattie quali diabete e malattie cardiovascolari è cresciuto in maniera esponenziale, probabilmente per il desiderio di terapie naturali meno invasive e/o di trattamenti innovativi in linea con il sempre più diffuso modello di vita naturalistico e salutistico.

Con la promessa di risultati miracolosi sul peso corporeo e sul controllo glicemico - sempre più pazienti affetti da diabete e malattie cardiovascolari si sono avvicinati all’utilizzo di prodotti come nutraceutici, fitofarmaci e altri integratori, la cui commercializzazione fino al 2006 non era adeguatamente regolamentata. Tutto ciò ha fatto crescere il bisogno di avere risposte di comprovata certezza scientifica sull’efficacia biologica e sicurezza di questi composti.

Forti e consolidate sono attualmente le evidenze scientifiche relative all’utilizzo di nutraceutici quali pectine, β-glucani e amido resistente di indurre un più basso incremento della glicemia postprandiale o dei fitosteroli e degli acidi grassi polinsaturi della serie omega-3 di controllare i livelli ematici di colesterolo e trigliceridi, rispettivamente. Incerte o assenti sono, invece, le evidenze scientifiche relative agli effetti benefici dei polifenoli e di erbe medicinali quali ginseng, cipolle, aglio, cannella che contengono principi attivi in grado di migliorare il metabolismo del glucosio, quello dei lipidi, lo stato antiossidante e la funzionalità vascolare.

Predire il diabete e le malattie cardiovascolari con marcatori genetici: Una promessa non mantenuta

Nel settore della genetica, ma più in generale in quello della medicina molecolare, uno degli obiettivi di chi fa ricerca è individuare delle componenti molecolari, in questo caso genetiche, che siano marcatori della malattia. E ce ne sono tanti di questi marcatori che rivestono un grande interesse soprattutto quando aiutano a scoprire nuovi pathways, nuove vie di malattia: quali quelle su cui poi, a loro volta, altri ricercatori svilupperanno le loro ricerche.

E molto più vendibile ad un pubblico laico è la capacità di questi marcatori di predire la malattia - perché la predizione è l’elemento indispensabile per andare a fare prevenzione. Ancor meglio se un marcatore che può predire la malattia è di tipo genetico - col quale, cioè, nasco - perché invece di svilupparsi nel corso degli anni (ad esempio, se sviluppo il colesterolo a 30-40 anni e mi predice un infarto del miocardio dopo i 50 anni) se ho una componente genetica che mi predice l’infarto del miocardio o il diabete mellito, più di ogni altra medicina molecolare mi permette una predizione precocissima.

E ovviamente tutti saremmo felicissimi se questo fosse fattibile, ma qui finisce la parte bella, e comincia quella brutta: non tutti i marcatori genetici che sono stati fino ad oggi identificati per il diabete o per le malattie cardiovascolari, pur ‘veri’, sono poi utilizzabili nella pratica clinica, in quanto capaci di predire con buona approssimazione chi svilupperà la malattia e soprattutto, aggiunti ai modelli di predizione che già esistono, che costano poco e sono ben collaudati, non migliorano il modello.

Se io ho un marcatore che di suo non mi predice granché la malattia e che, se lo aggiungo a dei modelli per il calcolo del rischio che già di per sé funzionano benissimo e non me li migliora, per quale motivo io dovrei spendere dei soldi per utilizzare questo marcatore? L’unico motivo è che se io spendo dei soldi, c’è qualcuno… che li guadagna: e questa è pubblicità ingannevole.

Né per l’obesità, né per il diabete, né per le malattie cardiovascolari in questo momento i marker genetici sono d’aiuto nella pratica clinica. Il gene oggi più associato al diabete, riscontrato da tutti gli studi è il TCF7L2 (qualunque genetista lo conosce) ed è un attore protagonista di tutti gli studi sul diabete; ma quando lo si prova ad utilizzare il TCF7L2 o anche gli altri 64 geni ormai associati in maniera indiscutibile, al di là di ogni ragionevole dubbio col diabete, i modelli di predizione genetica non funzionano bene.

E se aggiunti ai modelli classici (es. il modello di predizione del Framingham, sia per il diabete che per il cardiovascolare, che si basa sulle caratteristiche cliniche del paziente: es. obesità, età, familiari col diabete e così via, arriva - anche se non con molti anni di anticipo - e con una buona approssimazione la possibilità di ammalarsi o meno).

La morbilità e la mortalità per malattie cardiovascolari rappresentano un importante problema per la salute pubblica in tutto il mondo. L’avanzamento delle conoscenze sulle complesse basi patogenetiche delle malattie cardiovascolari costituisce un importante passo per ridurre l’impatto sulla salute pubblica.

Diverse evidenze indicano che fattori genetici abbiano un ruolo importante nella patogenesi delle malattie cardiovascolari - con stime di ereditabilità fino al 60% per la malattia coronarica. Il completamento del ‘Progetto Genoma Umano’ ha provocato grandi attese per la comprensione dell’architettura poligenica di malattie complesse quali le malattie cardiovascolari. Tuttavia, nonostante la crescente identificazione di varianti genetiche per le malattie cardiovascolari e dei suoi fattori di rischio, i risultati degli studi di genetica non si sono tradotti in applicazioni alla clinica pratica per l’identificazione dei soggetti ad elevato rischio cardio-vascolare.

A differenza delle malattie genetiche mendeliane, non è possibile identificare una singola variante genetica come responsabile delle malattie cardiovascolari. Piuttosto, i fenotipi delle malattie cardiovascolari al pari delle altre malattie complesse, quali in diabete mellito tipo 2, sono dovuti alla somma di polimorfismi multipli, ciascuno con effetti relativamente piccoli sulla espressione genica e/o la funzione di una proteina e quindi sul rischio malattia. Gli studi di Genome Wide Association (GWAS) hanno consentito di identificare oltre 20 loci genici associati all’infarto del miocardico e ad altri fenotipi cardiovascolari.

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