Piano di Organizzazione dei Laboratori di Analisi in Italia

La situazione della Regione siciliana è caratterizzata da un consistente numero di soggetti erogatori, ben al di sopra della media nazionale e di gran lunga superiore alle Regioni con analoga popolazione.

Già precedentemente, nell'anno 2001, accogliendo le richieste formulate dagli specialisti di settore, con decreto n. 34692 del 17 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. Vista il decreto legislativo n. 502/92 per come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, l'art. Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett.

Vista l'accordo attuativo del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. Rilevato che il predetto accordo, unitamente al Piano di rientro, con le relative misure ed azioni da adottare, sono stati approvati dalla Giunta regionale con delibera n. Preso atto che con tale deliberazione n. Tenuto conto che il citato Piano di rientro prevede nell'allegato 2 che la Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. O, della legge n.

Visto lo schema di decreto con il quale è stata prevista l'adozione del Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera O, della legge n. Visto il decreto n. 62 del 16 gennaio 2009 e il relativo allegato, con il quale, in attuazione della delibera di Giunta n.

Considerato che il "Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private di diagnostica di laboratorio", elaborato in conformità alle indicazioni ministeriali, è stato sottoposto alla prevista valutazione della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale nella seduta del 21 agosto 2009 e che lo stesso ha conseguito l'approvazione con parere del Tavolo di verifica degli adempimenti di Piano di rientro rif.

Ritenuto di dovere assumere, altresì, le indicazioni della predetta Commissione relativamente alla flessibilità delle procedure di aggregazione tra le strutture interessate che potrà quindi realizzarsi su base volontaria, con diritto di recesso entro 2 anni, prevedendo anche appositi strumenti incentivanti concordati con le direzioni aziendali.

Adozione del Piano Regionale

In attuazione della delibera di Giunta n. 312 dell'1 agosto 2007, con cui la Regione ha adottato il "Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 e del relativo decreto 6 agosto 2007, n. 1657, in esecuzione degli obiettivi di cui ai punti B.1.2, B.1.6 e I.3.1 del Piano e facendo seguito al previsto parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è adottato il "Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private di diagnostica di laboratorio" di cui all'allegato 1 al presente decreto, pervenendo al completamento del piano di programmazione dell'intera rete regionale delle strutture di diagnostica di laboratorio.

Aggregazione Funzionale e Giuridico-Amministrativa

L'aggregazione funzionale fra strutture che erogano prestazioni di medicina di laboratorio, accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 724/94, in regola con i requisiti ulteriori di cui al decreto n. 890/02 e s.m.i, che hanno positivamente superato i controlli previsti per l'accreditamento e che hanno rapporti contrattuali con le aziende sanitarie territoriali, comporta anche l'automatica aggregazione giuridico-amministrativa in capo allo stesso soggetto giuridico che gestisce l'aggregazione funzionale.

A tale nuovo soggetto societario, appresso indicato "soggetto gestore", l'azienda sanitaria territoriale di competenza attribuisce un nuovo codice identificativo nell'ambito del servizio sanitario regionale, cessando i singoli codici delle unità aggregate.

Le strutture che già aderiscono a consorzi operativi si aggregano anche per la parte giuridico-amministrativa.

L'aggregazione potrà realizzarsi su base volontaria, con diritto di recesso entro 2 anni, e sarà incoraggiata attraverso appositi strumenti incentivanti concordati con le direzioni aziendali. Essa è consentita, in via prioritaria, tra strutture operanti nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di riferimento.

Il soggetto gestore subentra nella titolarità giuridico-amministrativa a tutte le strutture aggregate e assume la piena rappresentanza in materia di contrattazione nei confronti del servizio sanitario regionale, previa adozione del relativo provvedimento assessoriale del nuovo soggetto accreditato.

I soggetti che intendono aggregare i loro servizi costituiscono, ex novo, una figura giuridica societaria, scelta tra quelle consentite dal codice civile; copia di tale atto costitutivo e dello statuto è inviata all'azienda sanitaria territoriale per le verifiche di competenza.

In caso di accorpamento tra più strutture, è consentito ai titolari dell'autorizzazione delle singole strutture confluite di esercitare il diritto di recesso entro 2 anni dalla comunicazione dell'avvenuta aggregazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme sull'accreditamento istituzionale.

Con separato provvedimento i direttori generali riceveranno apposite direttive finalizzate alla incentivazione delle strutture che intendono aggregarsi.

Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le singole strutture già aggregate funzionalmente ai sensi del decreto n. 34692 del 17 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001, presentano, alla rispettiva azienda sanitaria di competenza, richiesta di aggregazione giuridico-amministrativa in capo allo stesso soggetto giuridico che gestisce l'aggregazione funzionale.

La richiesta di aggregazione giuridico-amministrativa delle singole strutture già aggregate funzionalmente comporta gli obblighi di cui al successivo art. 7.

Il soggetto gestore, indipendentemente dal comune in cui ha sede giuridico/funzionale, deve tendere a soddisfare il più alto dei volumi di prestazioni/anno in capo a ciascuno dei singoli soggetti afferenti, determinati in base al comune o area metropolitana nel quale ciascuno ha sede; il volume di prestazioni anno di riferimento è il maggiore realizzato negli ultimi tre anni.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di diventare operativo, centralizzando la totalità delle prestazioni, entro quattro mesi. Entro tale periodo massimo le strutture afferenti allo stesso soggetto gestore manterranno i singoli rapporti contrattuali amministrativi con le aziende di competenza.

Trascorso tale termine, i rapporti contrattuali tra le singole strutture e le aziende cessano, subentrando i nuovi rapporti tra le stesse aziende e il soggetto gestore.

Al fine di garantire l'omogenea accessibilità alle prestazioni sanitarie, è consentito il trasferimento delle strutture che ne facciano richiesta, dalle zone cittadine o dai comuni con numerosa presenza di laboratori, nelle aree disagiate e nelle zone carenti individuate dalle stesse aziende nella ricognizione effettuata a seguito dei processi di aggregazione.

Ove non vi siano richieste, e sempre previa autorizzazione dell'azienda sanitaria territoriale, è consentito ai laboratori che fanno parte di una struttura societaria di istituire dei punti prelievi in comuni o frazioni dove non ci sono laboratori pubblici e privati, che sono distanti non meno di 10 km.

Le singole strutture specialistiche aggregate funzionalmente e giuridicamente, ove non siano sede di laboratorio centralizzato, diventano "Punti di accesso" e svolgono anche la funzione di punti prelievo. La dotazione minima dei punti di accesso è esplicitata nell'allegato 1 al presente decreto.

Fermo restando il trasferimento dei campioni biologici alla struttura centralizzata secondo le buone pratiche di laboratorio, a parziale modifica dell'art. 5 del decreto n. 34692 del 17 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001), è consentito il trasporto e la centralizzazione del plasma per l'esecuzione di tempo di protrombina e tempo di tromboplastina parziale e dell'ammoniemia.

Le disposizioni in "service" di cui al decreto 23 novembre 1996 potranno essere effettuate esclusivamente fra strutture centralizzate, limitatamente ad esami di particolare complessità, rarità ed impegno tecnologico. L'attivazione di tale procedura è subordinata a semplice comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente.

I nuovi soggetti gestori costituiti in base al presente decreto possono, in qualsiasi tempo, procedere ad aggregarsi ulteriormente fra loro. Di tali ulteriori aggregazioni, anche queste regolate dai precedenti articoli, i soggetti gestori che hanno proceduto ad aggregarsi danno comunicazione scritta alle rispettive aziende sanitarie di competenza, comunicando altresì quale dei precedenti codici identificativi nell'ambito del S.S.R. intendono mantenere.

1) entro i 30 giorni successivi al termine fissato al precedente art. Nei limiti temporali indicati, le strutture accreditate dovranno realizzare gli adeguamenti ed associarsi nelle previste forme societarie che risponderanno ai requisiti minimi di cui al decreto n. 890/02 e s.m.i. ai fini della prevista classificazione in laboratorio generale di base, laboratorio specializzato, laboratorio generale di base con settori specializzati. I punti di accesso di cui all'art. 8 dovranno rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Dall'analisi del flusso M risulta che, relativamente all'anno 2007, sono state eseguite complessivamente 31.856.414 prestazioni di laboratorio analisi sulla base di 5.467.502 ricette, per un totale netto di E 134.018.614,73.

Suddividendo il numero delle prestazioni erogate per il numero degli erogatori presenti nei rispettivi bacini provinciali, risulta una media regionale di 47.055 prestazioni per erogatore. Il dettaglio provinciale, mostrato in tab. Analizzando i relativi costi, si evince, in media, un costo pari a E 4,21 per prestazione, di E 24,51 per ricetta, di ca. per erogatore e di E 26,71 per abitante. Nella tab.

La modalità di rimodulazione della rete dei laboratori privati dovrà favorire le aggregazioni spontanee in funzione delle specifiche esigenze territoriali per assicurare il mantenimento di un adeguato livello di qualità del servizio offerto.

Per ciascun livello di attività e per tipologia di prestazioni erogate vanno assicurati i requisiti tecnologici e di dotazione organica in grado di assicurare qualità ed efficienza nella erogazione di tutte le prestazioni dalla più semplice alla più complessa secondo la logica del miglioramento continuo della qualità e della valutazione dei risultati dei processi così come previsto dal decreto n.

Per raggiungere gli obiettivi previsti, dovrà necessariamente essere favorita e attuata l'aggregazione delle strutture minori, centralizzando le attività analitiche e trasformando le sedi dei laboratori aggregati in punti di accesso e di diagnosi, utilizzando a tal fine le modalità previste dal decreto n. 34692 del 17 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001.

Sulla base della frequenza, complessità, grado di automazione applicabile in un corretto rapporto costo/beneficio e livello specialistico, oltre che per le caratteristiche connesse alle specifiche di trattamento dei campioni biologici, risulta proponibile uno standard compreso tra 100.000 e 300.000 prestazioni per erogatore, da definire in funzione delle realtà territoriali: per le aree disagiate, tale valore deve essere opportunamente modulato per consentire aggregazioni basate anche su un piccolo numero di laboratori molto dispersi su territori con bassa densità di popolazione e infrastrutture di trasporto poco sviluppate.

Le strutture prevedibili dovranno essere ricondotte alle tipologie previste nel decreto n.

Ciascuna struttura che si aggrega funzionalmente e giuridicamente, entro un periodo di 2 anni dalla data dell'aggregazione, per motivate ragioni può recedere dalla propria scelta aggregativa e aggregarsi ad altro soggetto gestore.

La suddivisione degli esami di laboratorio previsti nel nomenclatore tariffario regionale in esami di base (B), complessi (C) e specialistici (S) caratterizza il livello del laboratorio, e della relativa dotazione tecnologica e strumentale, definendo il repertorio di prestazioni che ricadono nell'ambito di attività di ciascun livello.

Tuttavia, la classificazione degli esami di laboratorio in queste tre categorie non è l'unico criterio che deve definire il set dei test effettuati da ciascun laboratorio. Infatti è anche necessario che l'attività analitica sia caratterizzata da un livello di produttività tale da rendere economicamente vantaggiosa l'esecuzione del test.

Sulla base degli specifici scenari individuati in sede locale, dovrà essere prevista la possibilità di creare diverse aree di specializzazione per definiti set di test che, in base alla concentrazione delle competenze professionali e delle dotazioni tecnologiche, riescano ad operare a bassi costi e ad elevati livelli qualitativi.

Altro parametro da tenere in conto è quello della capacità operativa massima delle strutture.

Occorre precisare che la definizione dei carichi di lavoro massimi erogabili da ogni singolo soggetto erogatore di prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali, derivante dai requisiti strumentali, strutturali e professionali posseduti, rappresenta solo la capacità operativa massima (C.O.M.)invalicabile attribuita, ma non rappresenta un diritto ad effettuare per il S.S.R. un tale numero di prestazioni, essendo tale limite demandato alla contrattazione con le aziende sanitarie.

leggi anche: