Laboratorio Analisi Pasquariello Orta Nova: Orari, Prezzi e Prenotazioni

Questo articolo fornisce informazioni dettagliate sul Laboratorio Analisi Pasquariello situato a Orta Nova, con particolare attenzione agli orari di apertura, ai prezzi dei servizi offerti e alle modalità di prenotazione per gli esami clinici.

Modalità del Trattamento dei Dati

Il sito internet del laboratorio tratta i dati in base al consenso degli utenti, raccogliendo informazioni automatizzate durante le visite. Ai sensi degli artt. 12 e ss., vengono adottate misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi, adempiendo a tutti i necessari requisiti di legge.

Diritti dell’Interessato

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Il Valore di Liquidazione nel Diritto della Crisi

Il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale rappresenta il fulcro delle proposte concordatarie, poiché costituisce il parametro di base per verificare che il soddisfacimento dei creditori non sia inferiore rispetto a quello realizzabile nello scenario liquidatorio. Definisce il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta e offre al singolo creditore il diritto individuale di sindacare un potenziale pregiudizio del proprio credito.

Nonostante l’importanza che il valore di liquidazione riveste ai fini di un corretto utilizzo dello strumento concordatario e delle relative regole distributive, il Codice della crisi, quantomeno prima del D.Lgs. n. 136/2024, non ne ha fornito una chiara definizione. Tuttavia, il recente intervento del legislatore ha fornito maggiore chiarezza e cercato così di superare alcuni dei dubbi interpretativi emersi a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dal D.Lgs. n. 83/2022.

Il presente elaborato, tenuto conto dell’intervento correttivo e degli sviluppi giurisprudenziali e dottrinali emersi a seguito del contributo precedentemente edito, affronta le tematiche principali connesse al valore di liquidazione e al valore eccedente quello di liquidazione, tra cui (i) lo scenario nell’ambito del quale operare le valutazioni relative agli attivi patrimoniali dell’impresa, (ii) i criteri di stima, con particolare riferimento alla percorribilità della stima del valore dell’azienda in esercizio rispetto alla vendita atomistica dei singoli beni, (iii) la qualificazione delle eventuali maggiori somme conseguite dalla vendita di beni non funzionali alla continuità ovvero dell’eventuale eccedenza dei flussi di cassa effettivamente prodotti, (iv) la stima del valore in ipotesi di offerta irrevocabile di acquisto per l’azienda ovvero per un altro asset, (v) la stima del valore in caso di soci illimitatamente responsabili e (vi) il computo dei potenziali crediti derivanti dall’esercizio di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie.

L’elaborato, in seguito, intende evidenziare la centralità del valore di liquidazione non solo nell’ambito del concordato preventivo, ma anche nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi, con specifico riferimento alla fase delle trattative con i creditori, tenuto conto che questi divengono titolari di un’aspettativa ad essere soddisfatti almeno nei limiti del valore di liquidazione, inteso quale punto di riferimento essenziale per la tutela dei creditori.

Viene analizzato il controllo del tribunale sul corretto utilizzo della regola della priorità relativa e, conseguentemente, sulla correttezza delle stime che hanno condotto alla determinazione del valore di liquidazione: anche in considerazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 136/2024, si esamina la questione se tale controllo debba essere condotto nell’ambito della valutazione sulla ritualità della proposta che il tribunale è tenuto a svolgere in sede di apertura della procedura o se, invece, vada svolto solo in fase di omologazione e solo laddove, su richiesta del debitore o con il suo consenso in caso di proposte concorrenti, vi sia il dissenso di una o più classi e venga quindi domandata la ristrutturazione trasversale.

The liquidation value of assets in the context of judicial liquidation represents the cornerstone of restructuring plans, as it constitutes the basis for verifying that the creditors’ satisfaction is not lower than that obtainable in a liquidation scenario. It also defines the scope of the absolute priority rule and grants individual creditors the right to challenge any potential prejudice to their claims. Despite its importance, the Italian Crisis Code originally did not provide a consistent definition of the “liquidation value”. However, the Italian legislator has recently intervened (Legislative Decree No. 136/2024) to eliminate inconsistencies and clarify the scope of its application.

This paper addresses various issues related to the “liquidation value” including: (i) the scenario in which to estimate the company’s assets, (ii) the estimation criteria (ranging from a going concern scenario or to a piecemeal liquidation of the company’s assets), (iii) the qualification of any amount in excess of the liquidation value obtained from the sale of “non-core” assets or any excess cash flows actually generated from the business, (iv) the estimate of the value of the business or of a particular asset in the event of an irrevocable purchase offer, (v) the estimation of value in the case of partners with unlimited liability and (vi) the calculation of potential claims arising from recovery actions against directors and supervisory bodies.

The paper, taking into account the recent legislative reform and the jurisprudential and doctrinal developments that emerged following the previous publication, emphasizes the importance of the assessment of the liquidation value not only in the context of the “concordato preventivo” but also in the “composizione negoziata” and in general in the crisis regulation tools, with specific reference to the phase of negotiations with creditors, considering that they acquire the expectation of being satisfied at least equl to the liquidation value, defined as an essential reference point for the protection of creditors.

Then, the paper addresses the role of the court’s control over the correct application of the relative priority rule and, consequently, the importance of the accuracy of the determination of the liquidation value: taking into account the amendments introduced by the Legislative Decree No. 136/2024, the interpretative issue concerns whether such control should be carried out by the court at the opening of the procedure, or whether it should be carried out only during the homologation phase and only if there is dissent from one or more classes and a cross-class cram-down is therefore requested.

Introduzione al Valore di Liquidazione

L’art. 87, comma 1, lett. c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (in seguito “CCII” o “Codice della crisi”), rubricato “Contenuto del piano di concordato”, dispone che l’imprenditore presenti, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall’art. 39 CCII, un piano contenente, tra gli altri, “il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in ipotesi di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.

L’art. 84, comma 6, CCII puntualizza che nel “concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione Il requisito previsto dalla lettera c) della predetta disposizione costituisce il fulcro del piano concordatario, poiché il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale, da determinarsi alla data della domanda di concordato, oltre a rappresentare il parametro di base per verificare che il soddisfacimento dei creditori non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, delimita, in ipotesi di continuità aziendale, il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell’attivo, ai sensi dell’art. 84, comma 6, CCII.

Il valore di liquidazione, inoltre, offre al singolo creditore il diritto individuale di sindacare un potenziale pregiudizio del proprio credito, mediante l’opposizione all’omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, così divenendo il punto di riferimento essenziale per la tutela dei creditori.

Sebbene il valore di liquidazione rappresenti lo snodo fondamentale per una corretta utilizzazione dello strumento concordatario, il Codice della crisi non ne ha fornito una chiara definizione e tantomeno ha individuato i criteri di determinazione dello stesso.

La ragionevole necessità di una specifica definizione di valore di liquidazione si rinviene non solo nella centralità assunta da tale nozione nel sistema delle regole distributive, ma anche nel rischio che l’utilizzo di espressioni simili in altre disposizioni del Codice della crisi possa generare dubbi ed incertezze applicative.

Si consideri, infine, che il valore di liquidazione indicato dal debitore nel piano non deve necessariamente basarsi, in considerazione del dato letterale dell’art. 87 CCII, su una relazione attestativa ad hoc. In realtà, la questione non pare avere una grande rilevanza sostanziale posto che, nell’ambito del concordato preventivo in continuità aziendale, l’art. 87, comma 3, CCII prevede che la “generale” attestazione del professionista indipendente contenga anche una “specifica” attestazione circa l’idoneità del piano a “riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”.

Ciò assume maggiormente rilievo se si tiene conto della assoluta necessità di una corretta determinazione del valore di liquidazione per evitare una ingiustificata sottovalutazione che potrebbe comportare un pregiudizio ai diritti dei creditori. Infatti, da un lato, ciò comprimerebbe l’applicazione della absolute priority rule e, dall’altro, aprirebbe la strada a propositi abusivi del debitore volti a trattenere per sé parte della ricchezza prodotta dalla continuità aziendale, una volta soddisfatti i creditori nell’esigua misura prevista nel piano, sebbene non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Premessa Metodologica: la Liquidazione Giudiziale come Parametro di Riferimento

Per aversi un “valore di liquidazione” occorre preliminarmente individuare lo scenario (di liquidazione) nell’ambito del quale operare le diverse simulazioni relative agli attivi patrimoniali dell’impresa. Pertanto, prima di entrare nel merito dell’oggetto del presente scritto, è doveroso formulare una precisazione in considerazione della (apparente) diversità di terminologia utilizzata dal legislatore in ordine allo scenario di riferimento ai fini della stima del valore di liquidazione.

Infatti, accanto a norme del CCII che prendono in considerazione il valore di liquidazione, ve ne sono altre che, invece, si riferiscono al valore di mercato, ovvero norme che richiamano espressamente lo scenario della liquidazione giudiziale e altre che, invece, si riferiscono genericamente alla liquidazione dei beni e diritti. Sul punto, è intervenuto recentemente il decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 settembre, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”, proprio al fine di fare chiarezza anche sulla nozione di valore di liquidazione.

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