La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutti dal 1° gennaio 2019, ma il D.L. n. 202/2024 (Decreto Milleproroghe) ha posticipato dal 31 marzo al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari nei confronti di persone fisiche.
Disciplina IVA e Prestazioni Sanitarie
Secondo la disciplina IVA, non tutte le prestazioni sanitarie dei medici rientrano tra le operazioni esenti da imposta, in particolare quelle indicate nell’articolo 10 n. 18 del DPR n. 633/72. Infatti, deve essere tenuta in considerazione una particolare distinzione delle prestazioni sanitarie, individuando il discrimine per capire se la prestazione ha lo scopo di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone o meno. Vi è un principio fondamentale secondo il quale occorre individuare l’ambito in cui la prestazione sanitaria è resa per stabilire la sua finalità principale, e di conseguenza, il regime da adottare ai fini dell’IVA. Si tratta del c.d. “criterio dello scopo principale“.
Prestazioni Sanitarie Esenti IVA
Per prestazioni sanitarie dei medici si intendono le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, come afferma l’articolo 99, R.D. n. 1265/34. Le stesse prestazioni possono essere svolte anche da operatori abilitati all’esercizio delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie. I soggetti che hanno diritto ad ottenere questi trattamenti, ovvero quelli del servizio sanitario nazionale sono i soggetti fiscalmente residenti in Italia. L'esenzione, definita dall’articolo 10 punto n. 18 del DPR n. 633/72, è limitata alle prestazioni sanitarie il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. Ha carattere oggettivo. Tali prestazioni sono esenti anche quando sono effettuate per il tramite di farmacie che mettono a disposizione dei propri clienti operatori sanitari, infermieri, fisioterapisti, etc.
Prestazioni professionali, tipiche dell’attività medica, sono esenti IVA ai sensi articolo 10, n 18 DPR n.
Prestazioni Sanitarie Imponibili IVA
Le prestazioni mediche, paramediche e odontoiatriche, se sono svolte in modo abusivo e, quindi, senza il possesso dei requisiti professionali abilitativi prescritti, sono imponibili ai fini IVA. Questo dal momento che in tale evenienza, non è più applicabile il dettato dell’articolo 10, n. 18, DPR n.
Le prestazioni sanitarie rese da case di cura non convenzionate sono imponibili IVA.
Cessione di beni acquistati nell’esercizio dell’attività come la vendita di un ecografo, di un riunito, dei mobili, dei computer ecc. Tali cessioni sono esenti ex art. 10 n. 27-quinquiesse per essi non era stata detratta l’IVA al momento dell’acquisto. In caso contrario sono soggetti all’IVA ordinaria al 22%.
Prestazioni di servizi che non sono propriamente tipiche della normale attività esercitata indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa nei confronti di privato, di impresa o di ente.
Ricovero e Cura
Le prestazioni sanitarie di ricovero e cura sono esenti IVA, ai sensi dell’articolo 10 n. 19 del DPR n. 633/72. In particolare è importante definire bene, ai sensi dell’esenzione, cosa si intende per prestazioni di ricovero e cura. Si tratta di alloggio, assistenza, diagnosi e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto. Questo aspetto assume importanza in quanto le prestazioni di maggior comfort alberghiero (come stanza singola, televisore, etc.) sono prestazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. L’erogazione di questi servizi è soggetto all’applicazione di un aliquota del 10%. Questo se tale servizio è reso a soggetti ricoverati, salvo che le stesse siano indispensabili per realizzare gli scopi terapeutici del soggetto ricoverato. Le stesse prestazioni scontrano aliquota IVA ordinaria se rese a soggetti non ricoverati.
Adempimenti e Fatturazione
L’aliquota, l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile: le prestazioni mediche (comprese quelle odontoiatriche) sono operazioni esenti Iva art. 10 DPR n. 633/72 n. Inoltre, non è obbligatorio, ma è opportuno, indicare l’eventuale ritenuta d’acconto.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quindi, per le prestazioni sanitarie dei medici si devono emettere fatture al momento dell’incasso del corrispettivo. L’incasso è percepito, solitamente, al momento in cui la prestazione è completata. Tuttavia, la fattura può essere emessa anche in un momento precedente. Inoltre, nel caso in cui si verifichi un pagamento anticipato totale o parziale del corrispettivo prima di tale termine, la fattura deve essere emessa all’atto dell’incasso. È necessario prestare la massima attenzione a questo aspetto. Considerate le irregolarità contabili che spesso, anche involontariamente, molti medici commettono. Spesso, infatti, risulta il versamento in banca di somme riscosse mentre le corrispondenti fatture vengono emesse solo dopo alcuni giorni. Comportamento che in sede di controlli potrebbe essere contestato. La fattura deve essere sempre emessa in duplice esemplare. Una copia deve essere consegnata al cliente mentre l’altra deve essere archiviata preso lo studio. Nulla vieta l’emissione di più copie: è opportuno però indicare, con l’ausilio di un timbro, la dicitura “copia per uso interno”.
Le fatture per prestazioni sanitarie dei medici devono essere numerate progressivamente per anno solare. È consentito avere più serie di numerazioni: è il caso tipico di chi ha più studi medici, o ambulatori. Per i medici di famiglia che operano in regime di convenzione con le ASL non è obbligatoria l’emissione della fattura in quanto il prospetto di liquidazione mensile emesso dall’ASL sostituisce a tutti gli effetti la fattura. È fatto obbligo indicare e descrivere sulla fattura la natura, la qualità e la quantità della prestazione. È necessario che la descrizione dell’operazione in fattura sia chiara e specifica. Si deve, infatti, descrivere il tipo di prestazione che il medico effettua al paziente. Stessa regola vale anche per le fatture emesse dal medico nei confronti di colleghi per prestazioni svolte nelle loro sedi. Ad esempio, è possibile utilizzare una descrizione che abbia come oggetto la giornata di lavoro (“sostituzione presso il vostro studio“). Oppure una descrizione basata sul numero delle ore di lavoro svolte.
Se il medico emette fatture nei confronti di altri professionisti, imprese o cliniche e/o enti, viene assoggettato ad una ritenuta d’acconto del 20%. Ritenuta che è opportuno sia evidenziata sulla parcella (anche se non obbligatorio), sul totale della prestazione. L’imposta di bollo, attraverso l’applicazione di una marca da 2,00 euro deve essere applicata dai medici che effettuano operazioni esenti Iva. L’imposta è dovuta se la fattura supera l’importo di 77,47 euro e deve essere applicata in calce alla fattura originale. Quella consegnata al paziente. L’obbligo di applicare il bollo è a carico del medico. Sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta entrambe le parti (medico e paziente): quindi sono entrambi sanzionabili in caso di omesso pagamento dell’imposta. In aggiunta, può verificarsi il caso del professionista che sceglie di non addebitare al cliente l’importo dell’imposta di bollo.
I medici sono obbligati alla determinazione mensile e/o trimestrale anche qualora abbiano effettuato solo operazioni esenti. Non sono obbligati i soggetti che hanno fatto richiesta di esonero degli adempimenti IVA. Questo ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 633/72. Per eseguire e versare l’IVA dovuta, con cadenza trimestrale, è necessario aver realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 400.000 euro. L’opzione ha validità per almeno un triennio e sugli importi da versare nei primi tre trimestri è dovuto un interesse dell’1% (tali interesse non è deducibile dal reddito).
Esonero Fatturazione Elettronica e Sistema Tessera Sanitaria
Sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i medici che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Per i medici, quindi, vi è l’esonero dall’emissione della fattura elettronica, se vi è l’invio dei dati al sistema StS. Resta, quindi, l’obbligo di Fatturazione Elettronica per i dati non inclusi. Al contrario, rimane comunque l’obbligo di ricezione delle Fatture Elettroniche passive. L’esonero non riguarda, dunque, il ciclo passivo. In sostanza, devono essere trasmessi in modalità telematica al SdI le fatture di acquisto ricevute dai fornitori dei medici e degli infermieri, così come previsto anche per contribuenti in regime dei minimi e forfettari già esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Entro il 31 gennaio di ogni anno i poliambulatori, i medici, gli odontoiatri, le strutture sanitarie convenzionate e non e i professionisti della salute in generale sono tenuti a inviare i dati sanitari raccolti (scontrini, fatture, ricevute) al sistema Tessera Sanitaria (TS). I soggetti obbligati possono inviare fatture e scontrini attraverso il sistema TS o usando il proprio software gestionale integrato con il sistema.
Rapporto tra Centro Medico e Professionista Sanitario
Una fattispecie che si verifica con frequenza è quella che riguarda il rapporto tra centro medico e professionista sanitario che lo utilizza per la prestazione di servizi sanitari. Prendiamo il caso di un poliambulatorio medico privato che acquista la prestazione di dottori specialisti, tutti lavoratori autonomi. L’art. 1, co. da 38 a 42 della Legge n. 296/06 ha introdotto, per le strutture sanitarie, l’obbligo della riscossione accentrata dei corrispettivi spettanti a medici e paramedici che operano, privatamente, presso le strutture sanitarie private. La riscossione dei compensi dovuti al professionista per l’attività medica e paramedica resa nell’ambito di un centro medico privato deve essere effettuata in modo unitario dalla struttura sanitaria.
Sotto un profilo pratico rientrano in questa casistica le “strutture sanitarie private” che mettono a disposizione o in affitto dei professionisti i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo (mediche o paramediche). L’intervento della struttura sanitaria si ha relativamente ai compensi correlati alla prestazioni sanitarie rese dal professionista in esecuzione di un rapporto diretto con il paziente (vedasi al Risoluzione n. 17/E/2017 e Circolare n. 13/E/2007 e n. 304/E/2008).
Modalità di Fatturazione
- Rapporto diretto con il paziente: Nel caso in cui il professionista (medico) esegua le prestazioni di natura sanitaria in esecuzione di un rapporto intrattenuto “direttamente con il paziente” dovrà essere lo stesso ad emettere fattura nei confronti del paziente in esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/72 (la fattura potrà essere emessa anche dall’ambulatorio in nome e per conto del professionista).
- Rapporto contrattuale con la struttura sanitaria: Nel caso in cui, invece, il professionista esegua la prestazione a favore del paziente nell’ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto con la struttura sanitaria, il professionista deve fatturare la propria prestazione al centro medico, a fine mese, in esenzione IVA (ex art. 10 del DPR n. 633/72) con applicazione della ritenuta di acconto del 20%. Il centro medico, infatti, trattiene le somme riscosse dal paziente e bonifica al medico dietro presentazione della fattura. Al paziente viene rilasciata una fattura dal centro medico in esenzione IVA per l’erogazione della visita effettuata dal medico.
Deve essere sottolineato che, in questo caso, l’esenzione IVA del centro medico è subordinata al fatto che la direzione tecnica dello stesso sia affidata ad un medico abilitato all’esercizio della professione (Risoluzione 39/E/2004 e sentenze della Corte di giustizia Ue del 6 novembre 2003, nella causa C-45/01, e del 10 settembre 2002 nella causa C-141/00).
Fatturazione Elettronica e Privacy
Il Garante della Privacy ricorda che le fatture elettroniche contengono altri dati sensibili (particolari) oltre a quelli anagrafici (come la visita effettuata, il tipo di terapia e i farmaci consigliati, i trattamenti terapeutici prescritti). Informazioni che non sono necessarie ai fini fiscali ma che, per come è stata impostata ad oggi la fattura elettronica, sono obbligatori da inserire nel documento digitale e persino visibili da chi sia abilitato ad entrare nel sistema. L’Agenzia delle Entrate sta cercando una soluzione che permetta l’invio di fatture digitali tutelando i pazienti e venendo incontro, allo stesso tempo, alle indicazioni del Garante della Privacy.
Scontrino Parlante e Prestazioni Sanitarie
Con Risposta a interpello n 275 del 4 aprile le Entrate chiariscono che:le prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi devono essere obbligatoriamente certificate mediante fattura. Nel dettaglio la società istante è un laboratorio analisi cliniche autorizzato per l'attività sanitaria di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche, struttura sanitaria autorizzata, aperta al pubblico ed esegue direttamente le prestazioni sanitarie di analisi cliniche avvalendosi di professionisti sanitari abilitati quali infermieri, biologi, tecnici di laboratorio ed inquadrati come dipendenti o collaboratori.
Sinteticamente l'agenzia specifica che nel caso prospettato le prestazioni sanitarie sono rese direttamente dall'istante che è un Poliambulatorio specialistico Chirurgico ed Endoscopico, nonché laboratorio di analisi cliniche e di conseguenza devono essere documentate mediante fattura ex articolo 21 del decreto IVA. Nel dettaglio, l'articolo 10, comma 1, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che sono esenti dall'imposta «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»
Dunque, sottolinea l'agenzia, la norma individua puntualmente le operazioni esenti elencate dall'articolo 10 del decreto IVA (''da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)'') per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria e che, dunque, possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e l'emissione del cd. ''documento commerciale''Tra queste non sono ricomprese le ''prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona'' indicate al n. 18, che pertanto devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente.
L'agenzia specifica inoltre che la suddetta previsione è in linea con quando previsto dal successivo articolo 36bis del decreto IVA, secondo cui, «Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente»
Infine, in merito ai chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, l'agenzia osserva che è stato ammesso il ricorso all'utilizzo del cd. ''scontrino parlante'' (ora ''documento commerciale parlante'', integrato con il codice fiscale del destinatario) da parte delle farmacie in linea con quanto già disposto (ex articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la certificazione dei medicinali dalle medesime ceduti circoscrivendo puntualmente, secondo le previsioni contenute nel decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.
Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione
La fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione richiede una serie di dati e prevede alcune notifiche del tutto assenti dalle fatture verso i Privati.
- Come reperire il codice, se non ti viene comunicato espressamente?
- Il CIG deve essere sempre riportato, tranne che nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità riportati nella Legge n.
- Una volta compilata la fattura, la dovrai recapitare alla Pubblica Amministrazione utilizzando il Sistema d’Interscambio (SdI). Potrai ricevere dal SdI alcuni messaggi (notifiche), che comunicano non solo l’esito delle operazioni compiute dal sistema stesso, ma anche le risposte trasmesse dalla PA.
Notifiche del Sistema di Interscambio (SdI)
- Notifica di scarto: la fattura non ha superato i controlli del SdI. Controlla l’errore, modifica la fattura e inviala nuovamente entro 5 giorni dalla data in cui hai ricevuto la notifica.
- Attestazione di avvenuta trasmissione: se il recapito alla PA non è andato a buon fine, dopo 10 giorni riceverai questo messaggio.
- Notifica di esito (accettata o rifiutata): la PA ha accettato oppure rifiutato la fattura.
- Notifica di decorrenza termini: se la PA ha ricevuto la fattura, ma nei 15 giorni successivi non ha segnalato nessun esito (non ha né accettato, né rifiutato la fattura), ti verrà recapitata la notifica di decorrenza termini. Questa notifica non determina la correttezza della fattura, né come verrà gestita successivamente dalla PA. Ti consigliamo quindi di contattare la PA, per avere la conferma che abbia accettato il documento.
Alcuni software di fatturazione ti restituiscono lo stato della fattura in tempo reale e persino utili indicazioni su come procedere per ogni notifica ricevuta. Perciò, se sei un forfettario, dovrai emettere la fattura nelle modalità che abbiamo descritto, ma non riportare in fattura la dicitura “scissione nei pagamenti” o “split payment ai sensi dell’articolo 17 DPR 633/1972”.
Riferimenti Normativi
- D.L. n. 202/2024 (Decreto Milleproroghe)
- Articolo 10 n. 18 del DPR n. 633/72
- Articolo 99, R.D. n. 1265/34
- Articolo 10 n. 19 del DPR n. 633/72
- Art. 1, co. da 38 a 42 della Legge n. 296/06
- D.Lgs.n.127 del 5.8.2015
- Decreto Ministero Economia e Finanze n.55 del 3 aprile 2013
- Legge n.244 del 24 dicembre 2007
- DM del 17 giugno 2014
- Articolo 36-bis del DPR n. 633/72
- Risoluzione n. 17/E/2017
- Circolare n. 13/E/2007
- Circolare n. 304/E/2008
- Risoluzione 39/E/2004
- Sentenze della Corte di giustizia Ue del 6 novembre 2003, nella causa C-45/01, e del 10 settembre 2002 nella causa C-141/00
- Risposta a interpello n 275 del 4 aprile
- Circolare n.
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