Avviare un'attività commerciale, come l'apertura di un laboratorio di analisi, può offrire buone opportunità di guadagno, ma richiede impegno e la scelta del settore giusto. In un contesto economico in continua evoluzione, l'apertura di un laboratorio di analisi può rappresentare una valida opportunità, data la crescente necessità di servizi diagnostici.
La Legge Regionale 11 aprile 1980, n. 25 disciplina i laboratori privati di analisi, definendoli come strutture aperte al pubblico che effettuano indagini diagnostiche su materiali organici umani. Questi laboratori devono garantire livelli qualitativi di prestazioni sanitarie non inferiori a quelli offerti dalle strutture pubbliche.
Requisiti Generali
I laboratori privati di analisi possono appartenere a persone fisiche o giuridiche e devono rispettare determinati requisiti per l'apertura e l'esercizio dell'attività. Per poter procedere all’apertura, si deve avere un organico base, comune a tutte le strutture di questo genere. Ci vuole un direttore medico o un biologo regolarmente iscritti all’albo professionale di riferimento ed essere in possesso di una specializzazione nelle materie trattate dal laboratorio.
Nel caso non abbiano tali requisiti, gli esperti medici e biologi devono aver svolto un’attività di praticantato di almeno cinque anni in ambienti simili. Si devono quindi avere in forza collaboratori laureati in medicina, biologia o chimica. Non dovranno essere dimenticati i dipendenti che svolgono ruoli pratici, quali il tecnico di laboratorio, l’impiegato amministrativo e l’addetto alle attività esecutive.
Ogni compito deve essere affidato a una precisa persona (si deve avere un organigramma interno ben definito) e si devono separare i vari ruoli, proprio perché ci sono norme e regole da rispettare, a cui non sono ammesse deroghe di alcun genere.
Procedura di Autorizzazione
Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o trasferire un laboratorio privato di analisi deve inoltrare domanda in carta legale alla giunta regionale, tramite l'unità sanitaria locale (USL), indicando:
- Il livello di attività che intende svolgere.
- La sede e la denominazione del laboratorio.
- Le generalità e i titoli professionali del direttore responsabile.
- Il numero e le qualifiche del personale.
- Un elenco delle apparecchiature di cui si intende dotare il laboratorio.
Il presidente dell'USL deve inviare la domanda alla giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento, corredata del parere espresso dal comitato di gestione.
La giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnica e della commissione consiliare competente, delibera l'autorizzazione all'esercizio del laboratorio. Entro 180 giorni dalla comunicazione di autorizzazione, il titolare del laboratorio deve comunicare l'avvenuta realizzazione del laboratorio e chiedere l'ispezione tecnica. Entro 45 giorni dalla comunicazione, il presidente della giunta regionale decreta l'autorizzazione all'apertura al pubblico del laboratorio, acquisito il nulla-osta tecnico all'attivazione del servizio. L'inizio dell'attività è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale.
Per gravi e comprovati motivi, il presidente della giunta regionale può concedere una proroga fino a ulteriori 180 giorni all'attivazione del laboratorio. La stessa procedura si applica anche per ampliamenti, trasformazioni e trasferimenti di laboratori privati di analisi.
Classificazione dei Laboratori
I laboratori di analisi possono essere classificati in:
- Laboratori generali.
- Laboratori generali con sezioni di specialità.
- Laboratori specializzati.
I laboratori generali devono essere in grado di eseguire gli esami elencati dalla giunta regionale nelle tabelle di cui all'art. 20 della legge regionale. I laboratori specializzati sono autorizzati a eseguire ogni tipo di esame afferente alla specialità, oltre quelli elencati nelle tabelle di cui all'art. 20.
Direttore Responsabile
Ogni laboratorio privato di analisi deve avere un direttore responsabile dell'organizzazione tecnico funzionale del laboratorio e dell'esattezza dei risultati delle analisi. Il direttore deve scegliere i metodi di analisi, attuare sistemi di sicurezza di qualità, indicare le modalità tecniche di esecuzione dei prelievi a domicilio, vigilare sull'esecuzione degli esami, sulla refertazione e sulla registrazione dei risultati, e prestare consulenza medica. Il direttore deve essere presente in laboratorio per almeno trenta ore settimanali e possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Personale del Laboratorio
Nel laboratorio di analisi, oltre al direttore, deve essere assicurata la presenza di personale laureato, tecnico e ausiliario. Nei laboratori generali con sezioni di specialità, a ciascuna sezione deve essere addetto un laureato in medicina e chirurgia o in scienze biologiche o in chimica o in farmacia. Il personale laureato e quello tecnico devono essere numericamente proporzionati al carico di lavoro e al grado di automazione degli impianti e devono assicurare una presenza in laboratorio non inferiore alle 30 ore settimanali. Qualora il direttore del laboratorio sia laureato in scienze biologiche, dovrà essere assicurata la presenza giornaliera di un laureato in medicina e chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici.
Aggiornamento Professionale
Il direttore del laboratorio deve provvedere all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze e di quelle del personale laureato e tecnico attraverso la partecipazione a corsi, seminari, convegni organizzati dalla regione, dalle unità sanitarie locali, dall'università degli studi, dagli ordini professionali o dagli enti pubblici territoriali e da società scientifiche.
Requisiti Strutturali
Per strutturare un laboratorio bisogna avere un locale adatto, abbastanza ampio e con stanze adeguatamente divise e protette, per salvaguardare le sostanze da esaminare e i lavoratori. Le misure di sicurezza e l’igiene sono i due punti essenziali da rispettare.
La dislocazione segue le indicazioni delle normative, quindi si devono avere determinate sale con funzioni precise, da destinare alle diverse attività, mantenendo la separazione prevista. Servono una stanza per l’attesa, un locale per l’archiviazione dei documenti e per lo svolgimento delle attività amministrative, uno spazio per il prelievo dei campioni, uno per eseguire le analisi, sterilizzato in modo attento, e un altro per lavare e pulire la strumentazione impiegata per il lavoro svolto.
Ci dovranno essere inoltre i servizi igienici, con una distinzione per quelli destinati al personali e quelli dedicati agli utenti. Infine non può mancare l’inceneritore per eliminare i rifiuti nocivi. Le regole, però, variano tra le diverse regioni italiane, ma la struttura descritta è quella che viene adottata da tutte le legislazioni regionali, così come la metratura minima dell’immobile scelto per aprire un laboratorio di analisi. Per ogni operatore dell’impresa sono necessari 12 metri quadrati.
Questi aspetti non possono essere trascurati perché prima di concedere l’apertura, i tecnici competenti effettuano dei controlli e rilasciano i nulla osta necessari, altrimenti non è possibile lavorare e iniziare l’attività.
Requisiti Specifici dei Locali
I laboratori generali devono avere:
- Un locale per l'accettazione dei pazienti e per il prelievo del materiale biologico.
- Un locale per l'esecuzione delle analisi.
- Un locale per la preparazione dei vetrini e per la colorazione.
- Un locale per la conservazione dei reagenti e dei liquidi infiammabili.
- Un locale per la sterilizzazione dei materiali.
- Servizi igienici per il personale e per il pubblico, adeguatamente disimpegnati.
- Un locale di deposito materiali.
I laboratori generali con sezioni di specialità o i laboratori specializzati devono avere ulteriori locali adeguati per numero e caratteristiche al relativo indirizzo di specialità. La superficie complessiva dei locali non deve essere comunque inferiore a mq. 110.
Le strutture edilizie e gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro e in osservanza alle norme C.E.I. per gli impianti elettrici nei locali adibiti a uso medico. Qualora nel laboratorio sia previsto l'impiego di materiale radioattivo dovranno essere osservate le relative norme di legge.
Tutti i locali dovranno essere costruiti in modo da garantire la massima igiene e sicurezza dell'ambiente. In particolare i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, almeno sino a due metri di altezza devono essere realizzati con materiali che resistano all'aggressione chimica e siano perfettamente lavabili.
La dimensione e la forma dei singoli locali devono consentire il corretto svolgimento delle varie attività in essi previste, in particolare il locale principale per l'esecuzione delle analisi deve avere una superficie non inferiore a 20 mq., mentre gli altri locali non dovranno avere superfici inferiori ai mq. 9.
Tutti i locali dovranno essere sufficientemente aerati, in particolare nei locali destinati all'esecuzione delle analisi dovrà essere assicurato un ricambio d'aria di 6 volumi/ora, mediante idoneo sistema di ventilazione che garantisca una velocità dell'aria non superiore a 0,15 m/sec. In questi ultimi locali dovranno essere anche garantite condizioni adeguate di temperatura e di umidità relativa. I locali devono essere altresì sufficientemente illuminati, in particolare sul piano di lavoro dei locali per l'esecuzione delle analisi e del locale prelievi, il valore minimo di illuminazione naturale e artificiale non dovrà essere inferiore ai 200 lx.
Smaltimento Rifiuti
Gli scarichi dei laboratori possono, di norma essere immessi nella fognatura urbana. In difetto di questa, tuttavia, o quando non vi sia garanzia di un innocuo smaltimento dei rifiuti, gli scarichi dei laboratori devono essere convogliati in un apposito impianto interno di depurazione e, se del caso, disinfettati prima di essere immessi nella rete fognaria urbana o in corsi d'acqua. Le condotte di scarico devono essere realizzate in materiali idonei in relazione alle caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dei liquami da smaltire.
L'autorizzazione all'attivazione del laboratorio è comunque subordinata al nulla-osta dell'autorità comunale riguardante gli scarichi in fognatura. I materiali solidi di rifiuto possono essere consegnati, previa sterilizzazione, al servizio di nettezza urbana in idonei contenitori, o inceneriti presso il laboratorio medesimo, nel rispetto delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico.
Apparecchiature Tecniche
Le apparecchiature tecniche devono essere in condizioni di efficienza e sufficienti per carico e tipologia in prestazioni.
È necessario disporre di banchi da lavoro liberi da apparecchi in ragione di un metro lineare per ogni persona impiegata nel laboratorio (compresi laureati, tecnici e ausiliario ecc.) per un minimo di 6 metri.
Prelievi di Materiale Organico
I prelievi di materiale organico vengono eseguiti nella sede del laboratorio. Non è consentito al laboratorio disporre di un centro-prelievi ubicato in altra sede. Il direttore del laboratorio impartisce le indicazioni tecnico-organizzative necessarie per una corretta esecuzione dei prelievi in relazione alle esigenze dei metodi di analisi utilizzati, assumendone la responsabilità anche per quanto riguarda il trasporto dei campioni eventualmente prelevati a domicilio dei pazienti impediti.
Registrazione e Conservazione dei Risultati
I laboratori sono tenuti a registrare ordinatamente e in ordine cronologico i risultati delle analisi effettuate con le generalità e l'indirizzo forniti dai pazienti cui si riferiscono, nonché l'intervallo dei valori di riferimento e le metodiche eseguite. Le registrazioni devono essere conservate presso il laboratorio per almeno un anno. I laboratori specializzati in isto-patologia e citodiagnostica o i laboratori generali con sezione di tale specialità sono tenuti a conservare per un periodo non inferiore a dieci anni le registrazioni afferenti a tali analisi, nonché i preparati istologici e citologici relativi. Sono fatte salve eventuali disposizioni statali che prevedano limiti superiori di conservazione di particolari referti.
Pubblicità
La pubblicità dei laboratori privati di analisi è sottoposta alla preventiva autorizzazione della giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnica. A tal fine i laboratori che intendano effettuare della pubblicità devono allegare alla domanda il testo del comunicato, l'eventuale disegno o fotografia che intendono divulgare e quant'altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario e la sua serietà. La pubblicità deve essere in ogni caso contenuta entro i limiti rigorosi di correttezza professionale e non incentivare il consumismo sanitario.
La denominazione dei laboratori privati di analisi deve in ogni caso e dovunque essere preceduta dalla indicazione "laboratorio privato di analisi". E' vietato usare denominazioni atte a ingenerare confusione con analoghi servizi di enti pubblici.
Controlli di Qualità e Ispezioni
I laboratori privati di analisi sono tenuti a:
- Eseguire controlli di qualità interni ed esterni secondo le modalità stabilite dalla regione.
- Comunicare alla regione i dati relativi all'attività svolta.
- Mettere a disposizione della regione i propri laboratori per eventuali verifiche e controlli.
- Dimostrare la disponibilità a ispezioni periodiche.
- Sostenere l'onere della spesa.
La giunta regionale individua i laboratori di riferimento negli ospedali regionali, nelle università e fra i presidi multizonali di prevenzione cui affidare attività di consulenza per le questioni emergenti dai controlli.
Convenzioni con le USL
In relazione alle prescrizioni e ai parametri del piano sanitario regionale, qualora sia necessario ai fini delle esigenze assistenziali e tenuto conto delle prestazioni offerte dalle strutture pubbliche, le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con i laboratori privati di analisi, in conformità a uno schema-tipo nazionale a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A seguito di accertata inosservanza delle prescrizioni stabilite dalla convenzione, l'unità sanitaria locale, previa diffida, può revocare in ogni momento la convenzione. In caso di inerzia dell'unità sanitaria locale, la revoca può essere disposta dalla giunta regionale.
Ispezioni e Vigilanza
I laboratori privati di analisi sono ispezionati almeno ogni biennio e, in ogni caso, quando se ne ravvisi l'opportunità, dal responsabile del settore dell'unità sanitaria locale competente per materia congiuntamente con un primario laboratorista. Nel corso dell'ispezione si accerta la partecipazione del personale ai convegni e seminari di aggiornamento. Le ispezioni tecnico-sanitarie possono anche essere richieste dalla giunta regionale alla unità sanitaria locale. La giunta regionale può delegare un'apposita commissione composta da un dirigente medico igienista, da un primario laboratorista e da un dirigente amministrativo dei ruoli regionali.
Sanzioni
L'autorizzazione all'esercizio del laboratorio può essere sospesa o revocata:
- Quando il laboratorio non rispetti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi prescritti dalla legge.
- Quando il direttore responsabile non adempia ai propri compiti.
- Per negligenza e irregolarità nell'esercizio del laboratorio accertata ai sensi della legge o per mancata ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite dalla commissione di vigilanza.
Commissione Tecnica
Presso la giunta regionale è istituita una commissione tecnica con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della giunta regionale in materia di laboratori privati di analisi, compresi quelli delle case di cura. La commissione ha il compito di:
- Esprimere parere sui progetti di nuovi laboratori e sulle modifiche di quelli esistenti.
- Proporre l'aggiornamento delle modalità di espletamento dei controlli di qualità.
- Esprimere parere sulle tariffe delle prestazioni.
- Curare la formulazione e l'aggiornamento degli elenchi degli esami.
- Esprimere parere su ogni altro aspetto riguardante i laboratori privati di analisi.
La commissione è composta da:
- Quattro direttori di istituti universitari, uno per ciascuna delle specialità previste all'art. 4.
- Quattro primari di servizi ospedalieri uno per ciascuna delle specialità previste all'art. 4.
- Un rappresentante dell'associazione unitaria regionale dei presidi sanitari e diagnostici privati.
Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario regionale alla sanità. La commissione rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Tabelle degli Esami
Entro il 31 dicembre 1980, la giunta regionale, sentita la commissione tecnica, approva distinte tabelle degli esami che i laboratori generali di base, i laboratori generali con sezioni di specialità e i laboratori specializzati devono essere in grado di eseguire. Le tabelle possono annualmente essere aggiornate per iniziativa della giunta regionale o su pro...
Aspetti Economici e Burocratici
Come accade per ogni impresa, anche per aprire un laboratorio di analisi richiede l’assolvimento di una serie di obblighi. Per iniziare si deve presentare istanza all’Agenzia delle Entrate competente per territorio per avere la partita Iva, quindi si procede con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia in cui si trova l’attività. Si provvede poi a trasmettere la comunicazione al Comune della sede dell’azienda. L’ufficio tecnico del Comune passerà le informazioni ai Vigili del Fuoco per l’ispezione su sicurezza e antincendio e all’Azienda Sanitaria Locale per la verifica dell'igiene. Serviranno infatti i loro nulla osta per poter operare, quindi tutto dovrà essere perfettamente a norma.
L’avvio di una nuova impresa richiede sempre un capitale iniziale e in questo caso non è certamente di poco conto. Infatti bisogna trovare un locale abbastanza ampio, come prevede la normativa regionale e prenderlo in locazione, se possibile, oppure acquistarlo. Poi ci sono le utenze da pagare periodicamente, le assicurazioni, le tasse e le imposte per la costituzione e per i guadagni ottenuti. Dovranno essere aggiunte le spese per gli stipendi, per l’allestimento, l’acquisto del materiale e delle apparecchiature.
Per riuscire a far fronte all’avvio e alla gestione, si può richiedere un prestito a una banca o a una finanziaria, approfittando della riduzione deitassi di interesse del periodo. Potranno essere presi in considerazione i finanziamenti provenienti dall’Unione Europea o dallo Stato per aprire un laboratorio di analisi.
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