Detrazione Fiscale per Ionoforesi e Spese Mediche: Una Guida Completa

In vista della stagione calda di Unico e 730, è utile avere un quadro riassuntivo delle spese mediche "particolari" e delle norme che ne regolano le detrazioni IRPEF. Non tutte le spese mediche o paramediche sono sempre detraibili! Vediamo nel dettaglio cosa è possibile portare in detrazione.

Spese Mediche Specialistiche Deducibili

Come espressamente indicato nella Circolare n.14 del 23.04.1981 (parte seconda), le spese mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione. Sono detraibili, solo in presenza di prescrizione medica, le prestazioni di fisioterapia (Circolare n.95 del 12.05.2000) e quelle rese dal dietista (Circolare n.17 del 18.05.2006).

La necessità della prescrizione medica è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate anche per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’art.3 del D.M.

Prestazioni Sanitarie Detraibili

Più in generale, le prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi dai medici, sono detraibili purché, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, come indicato nella già citata Circolare Ministeriale n. 17.

  • FISIOKINESITERAPIA/KINESITERAPIA/IDROKINESITERAPIA
  • FISIOTERAPIA
  • GINNASTICA CORRETTIVA - RIABILITATIVA - POSTURALE - PROPRIOCETTIVA
  • HALOTERAPIA
  • IDROCOLONTERAPIA
  • IDROKINESITERAPIA
  • IDROTERAPIA
  • IODOTERAPIA (anche iodio terapia o terapia radio metabolica)
  • IONOFORESI (anche IONTOFORESI)
  • IPPOTERAPIA
  • IPERTERMIATERAPIA
  • KINESITERAPIA ATTIVA E PASSIVA
  • KINESIOLOGIA APPLICATA E SPECIALISTICA
  • LASERTERAPIA
  • LOGOPEDIA
  • MAGNETOTERAPIA
  • MASSOFISIOTERAPIA - MASSOTERAPIA - MASSAGI
  • MESOTERAPIA
  • MUSICOTERAPIA
  • OSTEOPATIA
  • OZONOTERAPIA
  • PEDAGOGIA (trattamenti e valutazioni)
  • PODOLOGIA
  • PRESSOTERAPIA
  • PSICOTERAPIA
  • RIABILITAZIONE POST-TRAUMATICA
  • RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
  • TECARTERAPIA
  • T.E.N.S.

Spese Dentistiche Detraibili

Le spese dentistiche possono essere portate in detrazione fiscale con il modello 730. Il costo del dentista rientra tra le spese mediche e sanitarie che danno diritto a beneficiare della detrazione Irpef del 19%. Anche in questo caso si applica la franchigia di 129,11 euro, ovvero una minimo di spesa sotto la quale non spetta alcuna agevolazione. Certo è che spesso tale limite si supera facilmente.

Le spese per prestazioni odontoiatriche sono detraibili purché la fattura riporti dettagliatamente le prestazioni rese (da evitare le descrizioni generiche es. ciclo di cure odontoiatriche). Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto e l’affitto di protesi sanitarie dentarie, fonetiche e oculistiche (compresi lenti e liquidi per la loro pulizia).

In caso di prestazioni odontoiatriche non è sufficiente che la fattura riporti un’indicazione generale della prestazione eseguita (es. ciclo di cure odontoiatriche).

Esempio di Spese Dentistiche Deducibili:

  • Terapie specialistiche che prevedono esami di laboratorio e controlli ordinari sulla salute della persona.
  • Spese per acquisto, affitto o manutenzione di dispositivi medici.
  • Cure odontoiatriche volte a migliorare il proprio stato di salute.

Altre Spese Mediche e Sanitarie Detraibili

  • Spese per acquisto, affitto o manutenzione di dispositivi medici.

Limitazioni e Condizioni

Se la detrazione è richiesta per sé stessi, bisognerà indicare l’importo totale delle spese mediche sostenute nel corso dell’anno all’interno del rigo E1.

Se il documento è intestato al figlio, i genitori, in via generale, possono detrarre la spesa in misura del 50% ciascuno. È il caso di sottolineare che la scelta effettuata dai genitori per ripartire la detrazione per i figli a carico non influenza la scelta per ripartire le spese per oneri sostenuti per conto dei figli.

Si evidenzia, inoltre, che le medesime regole valgono nel caso degli altri familiari fiscalmente a carico indicati nell’art.

Non sono detraibili le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale per future esigenze personali.

Le spese sostenute per la medicina olistica non rientrano tra le spese per cui è prevista la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, anche se prescritte da un medico. La disciplina olistica, che ricomprende diverse branche di attività quali la riflessologia plantare, la naturopatia e lo shiatsu, è svolta da persone che, nella maggioranza dei casi, non sono in possesso nemmeno della qualifica medica o paramedica.

Riteniamo che le prestazioni effettuate da un pranoterapeuta non siano assimilabili a quelle svolte al chiropratico. Quest’ultima figura, infatti, risulta regolamentata da una circolare del Ministero della Sanità, n.66 del 1984, che stabilisce le modalità e gli ambiti di applicazione delle prestazioni chiropratiche. Non esiste analoga regolamentazione per le attività svolte dal pranoterapeuta.

Non sono detraibili le spese per:

  • CROMOPUNTURA/CROMOTERAPIA
  • DERMOPIGMENTAZIONE
  • DIETA ALIMENTARE
  • ECOSCLEROTERAPIA
  • EDUCAZIONE PROFESSIONALE SANITARIA
  • ELETTROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE
  • FLORITERAPIA
  • GINNASTICA PER TUTTI (PALESTRA)
  • IRIDOLOGIA
  • LOGOTERAPIA (analisi esistenziale Frankliana)
  • NATUROPATIA
  • PALESTRA
  • REIKITERAPIA (trattamenti reiki, massaggi reiki)
  • RIFLESSOLOGIA PLANTARE
  • SBIANCAMENTO DENTALE

Acquisto di Ausili Ortopedici e Detrazioni Fiscali

Acquistare ausili ortopedici e sanitari con il supporto delle detrazioni fiscali e delle agevolazioni IVA è un vantaggio importante per i pazienti, sia in termini di risparmio economico che di semplificazione amministrativa. Quando acquistate degli ausili ortopedici e dei dispositivi medici, ricordatevi sempre di richiedere l’emissione dello scontrino parlante.

Rimborso I.V.A. per Cittadini Stranieri Extra UE

Il servizio di rimborso I.V.A. ai cittadini stranieri, non residenti e non domiciliati nell'Unione Europea, si basa sull'art. 38 quater del D.P.R. 633/72 e pertanto tale rimborso Iva è destinato solo ai cittadini extra UE quali: SVIZZERA, CAMPIONE D'ITALIA E LIVIGNO.

L'acquisto deve risultare da un documento commerciale denominato fattura elettronica, nel quale deve essere descritta dettagliatamente con codice o matricola la merce e devono essere indicati i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli estremi del suo passaporto o di un altro documento equipollente.

Al momento dell’acquisto vi emetteremo in modalità elettronica la fattura e trasmetteremo al Portale "Otello 2.0" dell'Agenzia delle Dogane i dati per il tax free shopping.

La fattura NON deve più essere restituita al venditore italiano vidimata dall’ultima dogana ma sarà sufficiente comunicarci telefonicamente l'avvenuto sdoganamento (che verificheremo sul Portale Otello con l'assegnazione del visto digitale) per poter ottenere il rimborso dell’Iva da parte nostra.

Sanitaria Varesina si impegna a supportare i propri clienti fornendo tutte le informazioni necessarie e gestendo le procedure in modo accurato, aggiungendo valore al processo di acquisto.

Spesa Detraibile Note
Ionoforesi Se prescritta da un medico
Fisioterapia Se prescritta da un medico
Prestazioni odontoiatriche Se la fattura è dettagliata
Medicina olistica No Anche se prescritta da un medico
Conservazione cellule staminali No Per uso personale futuro

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