L'Esperto Responsabile (ER) per la sicurezza del sito di Risonanza Magnetica (RM) è una figura fondamentale per la prevenzione e la protezione del sito RM, assicurando la sicurezza sotto un’ottica tecnico-fisica. L’Esperto Responsabile della Sicurezza in RM (Risonanza Magnetica) è un professionista specializzato nella gestione della sicurezza durante la conduzione di esami di imaging RMN. La RMN è una tecnologia di imaging che utilizza campi magnetici molto potenti e onde radio per creare immagini dettagliate del corpo umano.
Il Decreto del Ministero della Salute del 14 gennaio 2021 “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione” definisce gli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature di risonanza magnetica.
Requisiti Professionali dell'Esperto Responsabile
Il D.M. 2.08.91 identifica quali responsabili per la gestione della sicurezza in un sito di Risonanza Magnetica due figure professionali specifiche, il Medico Responsabile (MR) e l’Esperto Responsabile (ER). Per assumere una tale responsabilità di incarico, ad oggi è richiesto avere un diploma di laurea e un curriculum professionale specifico attestante le competenze acquisite in materia, così come esplicitamente previsto dall’articolo 2 del D.M. Presso Studio E, i nostri Esperti Responsabili della sicurezza in RM sono professionisti altamente qualificati, Ingegneri o laureati in Fisica e specializzati in Fisica Sanitaria.
Interessante riscontrare come circa il 60% di coloro che esercitano la mansione di esperto responsabile per la sicurezza in risonanza magnetica, risultino anche abilitati alla mansione di esperto qualificato per la radioprotezione (EQ): questo dato consente di confermare come spesso le Aziende Sanitarie pubbliche e private, ove possibile, tendano ad accentrare gli incarichi per la gestione della sicurezza rispetto a quegli agenti fisici in qualche modo apparentabili poiché riscontrabili nei medesimi luoghi di lavoro, come nel caso delle radiazioni ionizzati e non ionizzanti nell’ambito dei Servizi di Diagnostica per Immagini, così identificando un unico interlocutore aziendale per il ruolo di ER ed EQ.
Principali Compiti e Responsabilità
Le responsabilità dell’ER, definite nell’allegato al Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2021, sono molteplici e includono:
- Approvazione del progetto definitivo: L’ER si assicura che il progetto soddisfi i requisiti di sicurezza degli Standard, garantendo la conformità dell’impianto.
- Verifica della corrispondenza tra il progetto e la realizzazione: L’ER controlla che l’impianto realizzato corrisponda al progetto approvato, garantendo l’integrità delle misure di sicurezza.
- Acquisizione delle dichiarazioni di conformità: L’ER verifica che gli impianti e i dispositivi di sicurezza installati siano conformi alle norme di buona tecnica o alla regola dell’arte, acquisendo le relative dichiarazioni di conformità.
- Analisi del rischio: L’ER effettua un’analisi approfondita dei rischi all’interno del sito RM, identificando le potenziali minacce e sviluppando piani di mitigazione adeguati.
- Preparazione delle procedure di emergenza: L’ER elabora procedure chiare e dettagliate per affrontare eventuali situazioni di emergenza, garantendo una risposta tempestiva ed efficace.
- Verifica periodica dei dispositivi di sicurezza: L’ER controlla periodicamente il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli impianti accessori, assicurando la loro efficienza e manutenzione adeguata.
- Elaborazione di norme interne di sicurezza: L’ER sviluppa norme interne per la gestione del rischio, garantendo che tutte le attività siano svolte nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza.
- Garanzia della qualità: L’ER elabora e attua un programma di garanzia della qualità per gli aspetti fisici, assicurando la massima qualità nell’utilizzo delle apparecchiature RM.
Il ruolo dell’ER è quello di esprimere un preventivo benestare all’installazione, e successivamente, gestire gli aspetti di sicurezza e qualità sia del tomografo e di tutti gli impianti accessori necessari al corretto funzionamento dell’apparecchiatura diagnostica. I principali compiti dell’ E.R. sanciti dall’allegato del D.M.
Sorveglianza della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Sorveglianza della Sicurezza: è responsabile della supervisione e del monitoraggio costante della sicurezza all’interno del reparto di RMN. Gestione delle Emergenze: l’esperto è preparato a gestire situazioni di emergenza che possono verificarsi durante gli esami RMN.
Verifica Periodica delle Caratteristiche Tecniche
Per la verifica periodica delle caratteristiche tecniche dell’impianto, viene definito un programma di azioni che prevede la valutazione e la verifica dei seguenti dispositivi e sistemi:
- Distribuzione delle linee isomagnetiche per definire le aree ad accesso controllato e le zone di rispetto.
- Attenuazione della gabbia di Faraday per il controllo dell’efficienza di schermaggio delle radiofrequenze.
- Controlli di imaging per garantire la qualità dell’apparecchiatura RM.
Nel caso di un magnete superconduttore, vengono inclusi anche:
- Sistema di rilevazione della percentuale di ossigeno nella sala del magnete.
- Sistema di ventilazione in condizioni normali e di emergenza per garantire il corretto ricambio d’aria, anche in caso di fuoriuscita dei gas prodotti dai liquidi criogenici.
Disponibilità delle Dotazioni Strumentali Diagnostiche
L'installazione di APPARECCHIATURE RM (ad eccezione delle APPARECCHIATURE RM SETTORIALI) è consentita presso le strutture sanitarie pubbliche o private, autorizzate secondo i requisiti stabiliti a livello regionale, e comunque dotate di un'apparecchiatura di tomografia computerizzata, di un'apparecchiatura di radiologia convenzionale e di un ecografo. Alle singole regioni è consentito, anche in base ad eventuali proprie valutazioni sulla connotazione tecnologica delle strutture sanitarie, derogare dalla necessità della presenza dell'apparecchiatura di tomografia computerizzata nel caso in cui sia prevista e regolamentata un'integrazione con strutture viciniori di diagnostica per immagini.
Apparecchiature RM Mobili
Le APPARECCHIATURE RM MOBILI debbono essere inserite in una struttura sanitaria che disponga delle altre apparecchiature di diagnostica sopra citate, ferma restando la necessità di individuare precisi bacini geografici di utenza, comunque non eccedenti l'ambito regionale. Tali APPARECCHIATURE RM MOBILI sono temporanee e come tali esclusivamente sostitutive di quelle fisse già autorizzate. Possono essere utilizzate unicamente per consentire la manutenzione o sostituzione dell'APPARECCHIATURA RM già autorizzata o interventi sulla struttura e comunque per un periodo non superiore a un anno. Le singole regioni potranno derogare dalle limitazioni riferite alle apparecchiature RM mobili in caso di situazione territoriali ed orografiche particolarmente disagiate.
Zone e Locali del Sito RM
Zona ad Accesso Controllato
L'ingresso al SITO RM dei pazienti e delle persone non comprese nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO è consentito attraverso un unico varco regolamentato apribile solo previo consenso dall'interno. L'ingresso del PERSONALE AUTORIZZATO al SITO RM è consentito attraverso il medesimo ingresso sempre mediante l'impiego di un dispositivo di accesso personale (badge, chiave numerica, ecc....). Ulteriori porte di accesso al SITO RM, fruibili unicamente per motivi tecnico-gestionali, devono essere riservate al PERSONALE AUTORIZZATO, dotate di un dispositivo di accesso personale o utilizzate come uscita di sicurezza. Le porte di accesso al SITO RM devono essere dotate di idonea segnaletica di rischio e di divieto di accesso alle persone non comprese nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO. In assenza di attività diagnostica tutte le porte di accesso al SITO RM dovranno comunque essere mantenute chiuse a chiave, ovvero non liberamente apribili dall'esterno.
Gli estintori posti all'interno del SITO RM devono essere etichettati e certificati dal Fabbricante come idonei all'impiego all'interno del SITO RM. La tipologia, il numero e l'ubicazione sono stabiliti in accordo alle vigenti normative antincendio per le strutture sanitarie.
In ciascun SITO RM deve essere garantita la presenza di almeno un rilevatore di componenti ferromagnetiche. Eventuali sistemi di rivelazione fissi non devono in alcun modo ostacolare il transito da e verso la SALA RM. L'installazione e l'impiego di sistemi di rivelazione di componenti ferromagnetiche deve essere considerato come integrativo e non sostitutivo delle procedure di sicurezza. Devono essere adottate misure di sicurezza specifiche di carattere procedurale per prevenire l'accesso, anche accidentale, di persone non comprese nell'elenco del PERSONALE AUTORIZZATO.
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