Le visite e gli accertamenti diagnostici prevedono il pagamento di un ticket, cioè una quota di partecipazione alla spesa sanitaria, che può essere al massimo di 36,15 euro per ricetta. Tuttavia, in determinate situazioni, è possibile usufruire dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, inclusi gli esami del sangue. Questo articolo fornisce una panoramica completa sull'esenzione del ticket per le analisi del sangue, concentrandosi sui requisiti di reddito e sulle categorie di persone che possono beneficiare di questa agevolazione.
Rinnovo Automatico delle Esenzioni per Reddito
Dal 1 aprile 2023, gli attestati di esenzione per reddito (E01, E03, E04, E94, E95, E96) in scadenza il 31 marzo 2023, sono rinnovati automaticamente per gli aventi diritto. Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) continuano ad essere valide senza nessun adempimento aggiuntivo.
Per verificare se la propria esenzione è stata rinnovata automaticamente o per autocertificare la propria esenzione è possibile utilizzare i servizi on line del Portale regionale della Salute "Visura esenzioni" e “Autocertificazione esenzioni per reddito” accessibili con SPID o con TS-CNS.
Autocertificazione Esenzioni per Reddito
Il servizio di autocertificazione esenzioni per reddito consente di autocertificare on-line la propria condizione per esercitare il diritto all'esenzione ticket per motivi di reddito per le prestazioni specialistiche e per i farmaci, consentendo di procedere autonomamente e senza doversi recare presso uno sportello ASL. Il servizio è utile per gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per usufruire dell'esenzione, ma non sono presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente ai medici di base dal Sistema “Tessera Sanitaria” ai sensi del D.M. 11/12/2009.
In alternativa al servizio online, sarà possibile presentarsi allo sportello Anagrafe assistiti del Distretto Socio-Sanitario di appartenenza.
Codici di Esenzione per Reddito
L’esenzione per reddito riguarda i seguenti codici:
- E01: Esenzione per visite ed esami specialistici. Ne hanno diritto le cittadine e i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
- E02: Esenzione per visite ed esami specialistici. Ne hanno diritto le persone disoccupate e i familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; n.b: per esenzione E02 occorre l'aucertificazione (agli sportelli Anagrafe assistiti o tramite i servizi on line).
- E03: Esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
- E04: Esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- E94: Esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;
- E95: Esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
- E96: Esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci. Ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico.
Per le esenzione per reddito bisogna considerare il reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno precedente. Per familiari a carico si intendono tutti i familiari non indipendenti ossia titolari di un reddito annuo inferiore a 2840,51 euro. Per disoccupato si intende il soggetto che abbia cessato (per qualunque motivo) l'attività lavorativa e che sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova assunzione.
Esenzioni per Patologia e Altre Condizioni
Le esenzioni per patologia sono applicate solo per le prestazioni di diagnostica correlate alla patologia stessa. Le patologie croniche che determinano un'esenzione dal pagamento del ticket sono state individuate nel Decreto Ministeriale n. 329/1999, successivamente modificato dal Decreto 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (DM 279/2001).
Il Decreto Ministeriale 279/2001 dispone che vengano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio delle malattie rare accertate e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Hanno diritto all'esenzione anche:
- Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^
- Invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^
- Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- Invalidi civili con assegno di accompagnamento
- Ciechi e sordomuti (ex Legge 02.04.1968, n. 482)
- Ex deportati nei campi di sterminio nazista
- Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- Invalidi civili minori di 18 anni, con indennità di frequenza o di accompagnamento (Legge 289/90, D.Lgs. n. 124/98, art. 5 comma 6).
Le donne in gravidanza possono effettuare alcune prestazioni di laboratorio in esenzione dal pagamento del ticket.
Nucleo Familiare e Reddito Complessivo
Compongono il nucleo familiare fiscale: i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, e familiari a carico. Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo familiare.
Il nucleo familiare è il nucleo “fiscale” ed è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. Si ricorda, inoltre, che l’art. 20 della legge 20 maggio 2016, n. In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa legge n.
Per reddito complessivo ai fini dell’esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare, considerato dal punto di vista fiscale, quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi. Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati.
È assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.
Verifica delle Esenzioni e Autocertificazione
Nel corso del 2011 sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito. L’assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione (ad esempio, perché sa che nell’anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all’Agenzia delle entrate, oppure perché ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl di residenza, autocertificare il proprio reddito e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito.
Revoca dell'Esenzione
Se nel corso dell’anno vengono meno i requisiti che dànno diritto all’esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un’occupazione, il cittadino che ha superato i valori di soglia reddituali), occorre darne immediata comunicazione all’ASL. Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dall’ASL, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati.
L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
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