Le persone con più di 65 anni in Italia possono accedere a specifiche agevolazioni sanitarie, relative alle spese sostenute per effettuare visite e analisi.
Per coloro che hanno più di 65 anni (in base all’art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.) è possibile usufruire dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario previsto per visite mediche, esami di laboratorio e altre prestazioni ambulatoriali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Si tratta di un vantaggio previsto per le persone con reddito familiare che non supera i 36.151,98 euro (codice E01).
Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per motivi di reddito, non pagano il ticket per le prestazioni di diagnostica strumentale, gli esami di laboratorio e le visite specialistiche. L’esenzione può essere utilizzata anche per le cure termali, senza documentazione medica.
Basta avere almeno 65 anni, invece, per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket in caso di accesso al pronto soccorso con codice bianco. In questo caso è sufficiente il requisito anagrafico, senza condizioni di reddito.
Gli over 65 possono anche ottenere alcuni farmaci gratis presentando in farmacia la tessera sanitaria o un documento di identità.
I titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare fino a 8263,31 euro incrementato a 11362,05 euro in presenza di coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico, godono della stessa esenzione (Codice E04).
Esenzioni per Motivi Economici: Dettagli e Codici
Le esenzioni correlate alla situazione economica vengono gestite secondo il D.M. del 11 dicembre 2009: i relativi codici devono essere apposti sulla ricetta direttamente dal medico prescrittore.
Di seguito le varie tipologie di esenzione con relativi codici (che dovranno essere apposti in ricetta):
- E01: Esenzione per età e reddito. Sono esenti i cittadini di età inferiore a 6 anni e di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno di riferimento non superiore ad Euro 36.151,98. L’esenzione è personale e quindi non può essere estesa ai familiari a carico.
- E04: Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni. Sono esenti i cittadini titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e i familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno di riferimento non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare. Devono essere compresenti ambedue i requisiti previsti, cioè la titolarità della pensione minima e il limite di reddito familiare.
- E03: Titolari di assegno sociale. Sono esenti i cittadini italiani che hanno compiuto i 65 anni di età e beneficiano di assegno sociale. L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
- E02/E99: Soggetti disoccupati/inoccupati. Rientrano nella categoria dei ‘disoccupati esenti’ i soggetti, iscritti ai Centri per l’Impiego (ex Uffici di Collocamento) all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all’anno di riferimento non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare. Per disoccupati (E02) si intende coloro che hanno perso una precedente occupazione; gli inoccupati (E99) sono invece coloro che sono in cerca di prima occupazione. L'esenzione E99 è riconosciuta a livello provinciale e non può quindi essere spesa in strutture extra-provinciali. La condizione di disoccupato deve risultare al momento della prescrizione della prestazione.
- E80: Soggetto terzogenito o successivo con reddito complessivo personale inferiore a 6.000 euro e quindi a carico della famiglia. Hanno diritto all'esenzione i terzi figli (e successivi) a carico, residenti in Provincia di Trento. Si considerano a carico i figli che nell'anno di riferimento hanno un reddito complessivo personale inferiore a 6.000 euro. Sono equiparati ai figli i minori in stato di affido. Non sono previsti nè limiti di età, nè di reddito del nucleo familiare, si considerano componenti di quest'ultimo i facenti parte del nucleo familiare fiscale (e non anagrafico) ai sensi della L.P. 1/2011. L'esenzione E80 è riconosciuta a livello provinciale, non può quindi essere spesa in strutture extra-provinciali.
Come Attivare l'Esenzione
Si ottiene con certificazione del Ministero delle Finanze oppure con autocertificazione. Chi non risulta fra i Certificati del Ministero e ritiene di aver diritto all’esenzione può autocertificare presso uno sportello APSS (non nelle strutture accreditate). Per beneficiare dell'esenzione ticket per motivi di reddito è necessario che il codice sia apposto sulla ricetta dal medico prescrittore.
Il diritto all'esenzione totale dal ticket deriva dalla co-presenza di due fattori, lo status e il reddito.
I requisiti necessari per avere diritto all’esenzione devono essere presenti al momento della prescrizione della prestazione (per gli accessi diretti, cioè senza prescrizione, al momento dell’accesso). Il diritto all’esenzione cessa nel momento in cui vengono meno i requisiti previsti.
Importante: Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo nel corso dell'anno precedente.
Dettagli Importanti
- Reddito complessivo familiare lordo: reddito del nucleo familiare che risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata (attenzione, alle certificazioni del Ministero!)
- Disoccupati e Inoccupati: per disoccupati si intendono coloro che hanno perso una precedente occupazione, per inoccupati coloro che sono in cerca di prima occupazione. Entrambe le categorie devono essere iscritte presso il Centro per l’Impiego.
- Famigliare a carico (tranne E80): è considerato a carico il famigliare che nell’anno di riferimento del reddito ha percepito un reddito personale lordo non superiore a 2.840,51 euro. Il limite reddituale aumenta a 4.000.00 € per i figli di età non superiore ai 24 anni.
- E80 (particolarità): si considerano a carico i figli che hanno percepito un reddito complessivo personale lordo inferiore ai € 6.000 (diverso dall' "a carico" fiscalmente inteso).
- Le esenzioni E99 ed E80 sono riconosciute a livello provinciale, non possono quindi essere spese in strutture extra-provinciali.
Annualmente il Ministero dell’Economia e delle Finanze invia alle Asl di competenza un elenco di soggetti che hanno diritto all’esenzione per reddito. L’elenco non è completo, a questo vengono aggiunte le autodichiarazioni dei soggetti che ritengono di avere diritto all’esenzione.
L’interessato ( o un suo sostituto) deve dichiarare la condizione reddituale su apposito modulo. Nel caso in cui il soggetto autocertificante sia il familiare o il parente entro il terzo grado, causa temporaneo impedimento del soggetto titolare dell'esenzione, il modello dovrà essere sottoscritto, oltre che in calce, anche nella parte in cui il soggetto sottoscrittore dichiara espressamente l'impedimento.
La dichiarazione di esenzione degli iscritti all'anagrafe degli assistiti della Provincia Autonoma di Trento ha validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo: le dichiarazioni sostitutive rese nel primo semestre dell'anno fanno riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo al secondo anno d'imposta precedente e hanno effetto fino al 30 giugno dell'anno in corso. Le medesime dichiarazioni sostitutive rese nel secondo semestre hanno invece riguardo all'anno d'imposta immediatamente precedente e hanno effetto fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Dal 1 luglio 2015 fanno eccezione le dichiarazioni per il codice esenzione E01 per gli utenti con età superiore ai 65 anni per le quali verrà emesso un certificato a scadenza illimitata: l'utente non sarà più tenuto a rinnovare annualmente il diritto all'esenzione, ma, invece, avrà l'obbligo di comunicare l'eventuale perdita del diritto dovuta ad una modifica della condizione reddituale.
Le esenzioni perdono immediata validità in tutti i casi in cui le condizioni in essa dichiarate non sussistano più (compimento dei sei anni, cessazione di vivenza a carico, cessato godimento della pensione minima, perdita dell'iscrizione a Centro per l'impiego ecc). Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione della cessazione delle condizioni all'addetto allo sportello in occasione della fruizione di ulteriori prestazioni.
Il decreto del 11 dicembre 2009, "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria", definisce le modalità di riconoscimento del diritto all’esenzione per motivi di reddito nell’ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale e introduce una nuova modalità per l’autocertificazione rimandando ad un successivo decreto le regole per gli accertamenti delle autocertificazioni.
Qualora il cittadino non sia presente e intenda avvalersi del diritto di esenzione, in quanto ritiene di possedere i requisiti, è tenuto a recarsi presso l'ASSL di competenza per autocertificare il diritto e ricevere il certificato di esenzione per il reddito, o può redigere on-line apposita autocertificazione. A partire dal 1° ottobre 2021 l’esenzione ticket per reddito viene registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti sulla base delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate.
L’autocertificazione può essere rilasciata accedendo al proprio FSE, nella sezione Autocertificazioni del menù a sinistra della pagina principale. Nel caso venga rilasciata d’ufficio una esenzione per reddito sulla base di informazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate, ma il cittadino non si riconosca nelle condizioni che danno diritto al rilascio dell’esenzione (ad esempio perché ha un reddito superiore), ne deve richiedere l’annullamento su apposito modulo fornito dalla Azienda Usl.
Se invece l’esenzione per invalidità esenta dal pagamento del ticket solo le visite/esami collegati alla specifica invalidità (così come avviene per l’esenzione per patologia), è utile chiedere anche l’esenzione per reddito, che sarà utile per le altre prestazioni sanitarie. Se nel corso dell’anno vengono meno i requisiti che danno diritto all’esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un’occupazione), occorre procedere alla REVOCA, dando immediata comunicazione all’Azienda Usl, presso gli sportelli aziendali dedicati o tramite FSE.
La comunicazione è obbligatoria e deve essere immediata, non bisogna attendere la scadenza del certificato. Se ci si rende conto di avere reso una dichiarazione non vera per una errata valutazione del proprio reddito occorre procedere all’ANNULLAMENTO dell’esenzione.
Il medico di famiglia riceve in automatico l’informazione sulle esenzioni dei suoi assistiti, quindi non dovrebbe essere necessario presentargli ogni volta il certificato di esenzione. Il medico di famiglia e il pediatra ricevono direttamente l’informazione sulle esenzioni dei propri assistiti attraverso la rete informatica regionale.
Tutte le esenzioni in base al reddito che vengono registrate d’ufficio hanno validità fino al 31 Marzo dell’anno successivo. Se l’anno successivo l’Agenzia delle Entrate conferma l’informazione sull’esenzione, questa viene riconosciuta nuovamente per un altro anno. Se invece non viene confermata, l’esenzione viene chiusa.
Requisiti di Reddito per l'Esenzione
Ecco una tabella riassuntiva dei requisiti di reddito per l'esenzione:
| Codice Esenzione | Descrizione | Requisiti di Reddito |
|---|---|---|
| E01 | Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni | Reddito familiare complessivo inferiore a € 36.151,98 |
| E02 | Disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego | Reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico |
| E03 | Titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno Sociale | (Requisito basato sullo status, non specificamente sul reddito) |
| E04 | Titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni | Reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico |
Attenzione: L’esenzione dal ticket sanitario rappresenta un importante strumento di tutela sociale per i cittadini con redditi modesti. Tuttavia, il mancato aggiornamento delle banche dati e la mancanza di automatismi rischiano di privare molti aventi diritto di questo beneficio.
leggi anche:
- Esenzione C03: Diritto all'Esenzione per Esami del Sangue?
- Esenzione Mammografia Regione Lazio: Guida Completa
- Esenzione Analisi del Sangue: Chi Ne Ha Diritto e Come Richiederla
- Esenzione Ticket Esami Sangue: Requisiti e Come Ottenerla
- Riso e Diabete: Scopri Quali Varietà Hanno l'Indice Glicemico Più Basso per Controllare la Glicemia
- Colonscopia e Morbo di Crohn: Scopri Come la Diagnosi Precoce Può Salvarti la Vita!
