Esami Tossicologici del Sangue Dopo Incidente Stradale: Protocollo e Procedure in Italia

La legge n. 177/2024 ha novellato l’articolo 187 del codice della strada (cds), modificando gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice attraverso l’eliminazione del parametro clinico dell’alterazione psicofisica. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida.

Analizziamo nel dettaglio il protocollo e le procedure relative agli esami tossicologici del sangue dopo un incidente stradale in Italia.

Accertamento del Reato e Analisi Tossicologiche

L’accertamento del reato presuppone l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. Nessuna novità è stata introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come la precedente, anche la nuova fattispecie, non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato “positivo” e, quindi, punibile.

Per rispondere del reato di cui all’articolo 187 cds è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope. La nuova configurazione del reato e dei suoi elementi costitutivi suggeriscono l’individuazione di criteri e metodiche uniformi per l’esecuzione degli accertamenti tossicologici, allo scopo di garantire standard omogenei su tutto il territorio nazionale ed adeguati livelli di affidabilità dei risultati, che hanno valore medico legale ai fini della prova della sussistenza del reato. Di conseguenza, le procedure analitiche si sostanziano in accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 c.p.p.

Modalità di Prelievo dei Campioni

Nel caso si proceda ai sensi dell’articolo 187, commi 2 e 2-bis, cds, gli organi di polizia stradale somministrano al conducente sottoposto ad accertamento il test di screening tossicologico, da eseguirsi sul fluido del cavo orale. I test di screening tossicologici (I livello) ricercano solo sostanze stupefacenti che possano interferire con la vigilanza alla guida di autoveicoli, compromettendo la sicurezza dei conducenti.

Al termine del test, in caso di non negatività all’esame di screening, fermo restando l’adempimento delle prescrizioni di cui all’articolo 356 c.p.p. e all’articolo 114 disp. att. c.p.p., il conducente deve essere adeguatamente informato sulle modalità di svolgimento della procedura di controllo, anche al fine di acquisire il suo consenso all’esecuzione del prelievo di fluido del cavo orale per l’effettuazione dell’analisi di conferma (II livello).

Acquisito il consenso, si procederà alla raccolta simultanea di due aliquote di fluido del cavo orale, utilizzando due tamponcini posizionati contemporaneamente nella cavità orale del soggetto, a contatto con la mucosa, per campionare almeno 1 ml per ciascun tampone. I due tamponcini così imbevuti sono posizionati all’interno di due provette integre, contenenti una soluzione utile a stabilizzare il campione raccolto, che vengono aperte dagli operatori di polizia davanti al conducente sottoposto al controllo, al momento del campionamento.

Le provette devono essere correttamente etichettate con il nome del soggetto sottoposto ad accertamenti o con codice univoco, firmate dall’interessato e dall’operatore che ha eseguito il campionamento, dotate di sigillo antieffrazione, e accompagnate dal verbale di prelievo compilato a cura del personale operante. La procedura di campionamento appena descritta avviene alla presenza del conducente. I predetti adempimenti costituiscono presupposto imprescindibile per garantire la genuinità della raccolta dei campioni secondo criteri tossicologico-forensi ed assicurare la relativa catena di custodia.

Sul verbale di prelievo/modulo di catena di custodia deve essere apposta la medesima etichetta dei campioni, riportante il nome o il codice univoco. È importante indicare, altresì, i farmaci eventualmente dichiarati dal soggetto o riportati nella certificazione medica eventualmente esibita ed acquisita dagli organi accertatori attestante una terapia farmacologica; l’indicazione potrà essere utile per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello.

I campioni devono essere conservati a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento) e trasmessi al laboratorio di tossicologia forense in apposito contenitore termico con elemento refrigerante nel più breve tempo possibile, per consentire al laboratorio di fornire i relativi risultati entro dieci giorni, in conformità alla durata massima del ritiro cautelare della patente operato ai sensi dell’articolo 187, comma 5-bis, cds.

Il verbale di prelievo/catena di custodia, che deve sempre accompagnare il campione in tutte le sue fasi, deve indicare le generalità del soggetto, data ora e luogo del prelievo, sostanza o classe di sostanze riscontrate presuntivamente positive negli accertamenti di screening (I livello) e le generalità del personale di polizia giudiziaria che ha effettuato il prelievo.

Analisi di Conferma e Refertazione

Il laboratorio di tossicologia forense analizza uno dei due campioni di fluido del cavo orale con metodica cromatografica accoppiata alla spettrometria di massa, applicando procedure e metodi analitici validati secondo quanto previsto dalle linee guida per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali” dell’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI).

Il risultato delle analisi di conferma (II livello) deve essere reso all’ufficio da cui dipende l’organo di polizia stradale che ha effettuato il prelievo, in un rapporto di prova nel più breve tempo possibile e non oltre i 10 giorni dal prelievo dei campioni.

Accertamenti in Strutture Sanitarie

Quando non è possibile procedere al prelievo dei campioni di fluido del cavo orale direttamente su strada e in tutti i casi in cui il conducente coinvolto in un incidente stradale sia trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche, gli organi di polizia stradale presentano richiesta scritta al personale sanitario di tali strutture, in particolare al personale medico ed infermieristico di Pronto Soccorso (PS), per l’effettuazione di accertamenti sanitari urgenti sulla persona, ai sensi dell’articolo 354 c.p.p., per l’accertamento delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 cds, comprendenti l’effettuazione di prelievi di campioni biologici.

Il personale medico ed infermieristico del Pronto Soccorso (PS), individuato come esecutore materiale del prelievo, deve essere nominato dall’organo di polizia stradale procedente, ai sensi dell’articolo 348, comma 4, c.p.p., Ausiliario di Polizia Giudiziaria (APG), il quale non può rifiutarsi di effettuare gli accertamenti richiesti.

Raccolta del Consenso Informato

Gli accertamenti tossicologico-forensi originano con l’acquisizione del consenso informato del conducente da parte del medico di Pronto Soccorso, con raccolta di attestazione dell’originalità dei campioni prelevati ed etichettati a suo nome. Il medico informa l’interessato della richiesta pervenuta, delle finalità degli accertamenti, delle conseguenze penali di un eventuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, delle modalità del prelievo dei campioni biologici, e ne acquisisce il consenso o il dissenso scritto, facendo firmare l’interessato nell’apposita sezione del modulo di richiesta accertamenti e apponendo contestualmente la propria firma.

Nel caso in cui il conducente non sia in grado di firmare per una qualunque condizione patologica, il medico ne dà atto compilando l’apposita sezione del modulo di richiesta accertamenti. In caso di dissenso all’accertamento ai fini degli articoli 186, 186-bis, 187 cds, il medico interrompe l’accertamento e comunica all’organo di polizia richiedente la notizia di reato relativa al rifiuto ai sensi degli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, cds.

Nel caso in cui la richiesta di accertamenti consegua ad un incidente stradale con danni alle persone (omicidio stradale o lesioni personali stradali), il medico che ha acquisito il dissenso lo comunica immediatamente all’ufficiale di polizia giudiziaria richiedente per l’acquisizione, anche orale, del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che dispone il prelievo coattivo.

Nel caso in cui il soggetto interessato non sia in grado di esprimere un valido consenso agli accertamenti per stato di incoscienza, il personale sanitario effettua i prelievi con le modalità operative descritte, il cui esito deve comunque pervenire all’Ufficio di polizia richiedente per le conseguenti comunicazioni all’Autorità Giudiziaria.

Prelievo di Campioni Biologici in Ospedale

La contestazione delle violazioni relative alla guida sotto l’influenza dell’alcol, di cui agli articoli 186 e 186-bis cds, e alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti di cui all’articolo 187 del medesimo cds, si basa sui risultati degli accertamenti tossicologicoforensi eseguiti su campioni di sangue prelevati in strutture ospedaliere sanitarie di base o in quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate e/o fluido del cavo orale prelevati dalle forze di polizia fuori sede ed effettuate solo in strutture autorizzate a tale scopo.

Le operazioni di prelievo/raccolta devono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze funzionali del servizio di Pronto Soccorso, nel più breve tempo possibile rispetto alla richiesta di accertamenti, e gli orari di prelievo dei campioni devono essere corrispondenti o il più possibile ravvicinati. È necessario il prelievo di almeno tre aliquote di campione di sangue, di almeno 5 ml ciascuna, e possibilmente due aliquote da 10 ml di urine, utilizzando preferibilmente appositi dispositivi.

Le provette, con anticoagulante e conservante per prelievo di sangue, devono essere dotate di etichette di sicurezza con numero/codice a barre univoco. riportando l’anamnesi per assunzione di farmaci e/o stupefacenti, e la terapia farmacologica eventualmente somministrata in ambulanza e/o in Pronto soccorso. È importante acquisire eventuale certificazione medica attestante una terapia farmacologica, prodotta dall’interessato in struttura o all’organo di polizia stradale. riportando i dati relativi al prelievo dei campioni biologici (n.

Conservazione Temporanea dei Campioni

I campioni biologici ottenuti vengono inviati nel più breve tempo possibile al laboratorio di tossicologia forense preposto alle determinazioni analitiche e, comunque, orientativamente entro 72 ore dal prelievo o dalla raccolta. In attesa dell’invio, i campioni biologici sono sottoposti a conservazione in PS in condizioni di sicurezza e a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento), sotto la custodia del personale sanitario incaricato. L’invio dei campioni al laboratorio di tossicologia forense da parte del PS deve essere effettuato mantenendo la catena di custodia.

Analisi Tossicologico-Forensi

Il laboratorio di tossicologia forense effettua le analisi tossicologico-forensi secondo le linee guida elaborate dall’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI) per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali”. Tali linee guida costituiscono il riferimento tecnico-scientifico per le procedure di ricezione, conservazione, manipolazione, movimentazione, analisi strumentale dei campioni biologici in esame, ed interpretazione e refertazione dei relativi risultati.

In particolare, per gli accertamenti quali-quantitativi ai sensi dell’articolo 187 cds il laboratorio può emettere referti con validità tossicologico-forense/medico-legale solo nel caso in cui i risultati analitici eventualmente ottenuti mediante l’applicazione di test di screening enzimatici o immunochimici vengano confermati, o i risultati vengano direttamente ottenuti, con l’utilizzo di tecniche analitiche cromatografiche accoppiate con la spettrometria di massa, che consentono di ottenere l’identificazione ed il dosaggio di singole sostanze stupefacenti e psicotrope e/o loro metaboliti.

Si specifica che con il termine “conferma” si intende analisi di identificazione certa delle sostanze stupefacenti e dei loro metaboliti a supporto ed estensione di quanto evidenziato preliminarmente nello screening. Riguardo alla determinazione della concentrazione di alcol etilico su sangue intero (alcolemia), la tecnica d’elezione è rappresentata dalla gascromatografia.

Avviso del Diritto di Assistenza Legale

In caso di richiesta, ai sensi dell’articolo 186, comma 5, del codice della strada, di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di droghe di abuso nel sangue, l’esecuzione deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dagli articoli 356 del Cpp e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non solo nell’ipotesi in cui il prelievo venga effettuato esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, ma anche nel caso in cui l’accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica.

Procedure di Prelievo, Trasporto e Conservazione

Deve essere documentata la procedura di prelievo, trasporto e conservazione del campione biologico. È opportuno rispettare la procedura della c.d. catena di custodia che assicura l’integrità, la tracciabilità e l’autenticità del campione di prelievo del sangue in tutte le sue fasi di trattamento. Tale procedura, che deve essere documentata e serve ad evitare eventuali manomissioni volontarie o contaminazioni involontarie che sono in grado di alterare i risultati dell’esame del campione biologico.

Misure Cautelari e Sanzioni

Sono state inoltre introdotte alcune misure cautelari prima non previste, anche solo sulla base del solo esito positivo degli accertamenti qualitativi non invasivi e un nuovo sistema sanzionatorio a carico di coloro che non sono titolari di patente di guida, ovvero che sono titolari di una autorizzazione ad esercitarsi. Secondo la nuova formulazione, in maniera assai discutibile, il conducente potrebbe incorrere nei rigori dell’articolo 187 per il solo fatto di essere positivo a una delle sostanze censite nelle tabelle allegate, anche senza che la presenza di queste nei liquidi biologici abbia determinato una evidente alterazione nei comportamenti di guida.

Andando oltre alla criticabile scelta del riformatore, relativamente alle modalità di accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope viene sostituito il prelievo della mucosa orale, mai attuato per l’invasività della pratica che richiedeva la presenza di personale sanitario, con il prelievo di un campione di fluido del cavo orale che può essere effettuato dagli stessi organi di polizia stradale. Tale prelievo costituisce accertamento urgente sulla persona e potrà essere effettuato solo nel caso in cui gli accertamenti qualitativi non invasivi abbiano dato esito positivo, oppure in caso di incidente stradale o anche sulla sola base di evidenti sintomi dello stato di alterazione.

Nel caso in cui l’accertamento speditivo abbia dato esito positivo e non siano disponibili i risultati degli accertamenti sui fluidi del cavo orale o sui liquidi biologici, resta ferma la possibilità per gli organi di polizia stradale di disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, aggiungendo la possibilità di impedire nell’immediatezza al conducente di continuare a condurre il veicolo, per cui laddove questo non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, lo stesso sarà fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa, con le normali garanzie per la custodia a spese del conducente sottoposto a controllo.

L’accertamento qualitativo non invasivo con esisto positivo, in assenza della possibilità di sottoporre il conducente al prelievo dei fluidi del cavo orale o dei liquidi biologici, sarà sufficiente agli organi di polizia stradale per imporre un immediato divieto di guida al conducente; per la gestione del veicolo vale quanto previsto al punto precedente. In questo caso, il prefetto dispone che il conducente si sottoponga nel termine di sessanta giorni alla visita in commissione medica locale; nel caso in cui non si presenti entro il termine fissato, la patente è sospesa sino all’esito della predetta visita; in caso di inidoneità accertata dalla commissione, la patente è revocata.

Tabella Riassuntiva delle Procedure

Fase Descrizione
Incidente Stradale Intervento delle forze dell'ordine e soccorsi.
Accertamenti Preliminari Test di screening tossicologico (fluido orale).
Consenso Informato Acquisizione del consenso per prelievo di campioni biologici.
Prelievo Campioni Prelievo di sangue e/o fluido orale da parte del personale sanitario o di polizia.
Catena di Custodia Tracciabilità e sicurezza dei campioni.
Analisi di Laboratorio Analisi tossicologiche di screening e conferma (cromatografia-spettrometria di massa).
Refertazione Comunicazione dei risultati alle autorità competenti.
Misure Cautelari Ritiro patente, divieto di guida, revisione patente.

Gli esami tossicologici del sangue dopo un incidente stradale sono un elemento cruciale per garantire la sicurezza stradale e accertare le responsabilità in caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. La collaborazione tra forze dell'ordine, personale sanitario e laboratori specializzati è fondamentale per l'efficacia di queste procedure.

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