In caso di incidente stradale, con feriti e/o guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, viene applicata una procedura che prevede il trasporto in ospedale e una serie di accertamenti.
Questo articolo analizzerà cosa viene cercato negli esami del sangue in queste circostanze, come si effettua un test tossicologico e tutti i passaggi previsti dalla normativa vigente.
Guida sotto effetto di sostanze: la normativa
Innanzitutto, precisiamo che la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è un reato previsto dal Codice della strada all’articolo 187. Il primo comma inquadra il reato fra le contravvenzioni prevedendo come sanzioni l’ammenda e l’arresto.
Le sanzioni possono arrivare alla sospensione della patente di guida e il sequestro del veicolo. La pena aumenta da un terzo alla metà se il conducente ha meno di 21 anni.
Il secondo comma dell’art. 187 disciplina l’ipotesi in cui la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti provoca un incidente stradale. La norma afferma che “Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222″.
In caso di incidente stradale e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti la norma prevede:
- pene principali raddoppiate ovvero ammenda da 3.000 a 12.000 euro e arresto da un anno a due anni;
- la sospensione e la revoca della patente.
Subito dopo un incidente stradale, le forze dell’ordine intervenute sul luogo possono chiedere a chi era alla guida di sottoporsi ad accertamenti tossicologici. Tali accertamenti possono essere rifiutati, a meno che il sinistro non abbia provocato lesioni gravissime (come stabilisce l’art. 590 del codice penale) oppure omicidio stradale (art. 589 del codice penale).
Incidente stradale: accertamenti in ospedale, la procedura
Quando avviene un sinistro stradale grave, la polizia stradale provvede ad allertare i soccorsi, e le persone coinvolte sono accompagnate in ospedale. Qui inizia un procedimento chiamato “Catena di custodia”.
Si tratta di una procedura che prevede esami tossicologici presso la struttura sanitaria dove il conducente viene trasportato.
A partire dal 17 luglio 2023, con l’avvio della procedura operativa del progetto “Catena di custodia” per gli accertamenti tossicologici richiesti dalle Forze dell’Ordine, in tutti i Pronto soccorso dei sette presidi ospedalieri della ASL Bari è possibile effettuare prelievi ematici con finalità medico legali per l’effettuazione di indagini tossicologiche da parte della Patologia clinica dell’Ospedale Perinei di Altamura. Tempi rapidi, risultati certi e massima sicurezza dell’intera procedura, grazie al trasferimento dei campioni in catena di custodia tracciata, per individuare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue del conducente del veicolo.
Nel rispetto delle linee guida sull'applicazione delle nuove norme in materia di omicidio e lesioni stradali, è stato spiegato che sono stati messi a disposizione delle autorità giudiziarie i sanitari per fornire riscontri tempestivi e certi sulla natura di determinati reati commessi alla guida di un veicolo. Il modello adottato garantisce la validità e sicurezza dei test in ogni passaggio, anche grazie ad un sistema di tracciabilità tecnologicamente avanzato e all’acquisizione di apparecchiature necessarie all’effettuazione delle analisi e alla conservazione sino a meno 80 gradi dei campioni.
In ambito giudiziario, avere la prova certificata della contestualità dell’uso di sostanze alteranti da parte di chi guida, è fondamentale. Questo non può essere garantito con i campioni di urina, ma solo con il prelievo del sangue e la sua analisi immediata.
Gli esami tossicologici vengono effettuati con l’utilizzo di un apposito kit predisposto e distribuito dalla ASL (con una dotazione di 3mila esemplari acquisiti con una gara d’appalto gestita dall’Area Patrimonio) e una piattaforma informatica, alla base dell'intero processo, registra l’intero ciclo di vita del campione raccolto consentendo il controllo puntuale della provetta grazie ad un sistema di identificazione a radio frequenza (RFID).
Quali sono gli esami da fare per l’accertamento dello stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti?
Gli esami ematochimici e delle urine servono a rilevare rispettivamente la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche presenti nel sangue o nelle urine.
Quando sono effettuati gli esami del sangue e delle urine per l’accertamento dello stato di alterazione psicofisica?
Gli esami possono essere effettuati:
- A seguito di un sinistro stradale che abbia portato le lesioni o la morte di una persona, al fine di verificare lo stato di alterazione del conducente;
- A seguito di accertamento svolto dalle FFOO sull’idoneità alla guida di un soggetto che circola quale conducente;
- A seguito di sospensione o revoca della patente per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti per verificare l’idoneità alla guida ed ottenere il certificato abilitativo della Commissione Medica Locale.
Cosa rilevano gli esami delle urine e del sangue?
Gli accertamenti sul sangue e sulle urine analizzano i liquidi biologici per rilevare la presenza di:
- Alcol
- Anfetamine
- Barbiturici
- Benzodiazepine
- Cocaina
- Marijuana
- Oppiacei naturali e semisintetici
- Fenciclidina (PCP)
Come si interpretano e quali sono i principali errori?
Per interpretare i risultati delle analisi ematochimiche, o delle urine, è necessario chiedere il parere di un esperto tossicologo o di un medico. Infatti, il risultato che emerge dalle mere analisi, anche se positivo sulla carta, può non essere indicativo di uno stato di alterazione.
Le linee guida degli esperti tossicologi forensi evidenziano come vi sia sempre un margine di errore che deve essere valutato nell’apprezzamento dei risultati delle analisi. Gli esami effettuano la valutazione di diverse sostanze presenti nel sangue e nelle urine, tuttavia la loro positività non automaticamente corrisponde ad uno stato di alterazione, in quanto non tutte le molecole sono responsabili dell’insorgenza di effetti di alterazione clinicamente apprezzabili.
Talune molecole che si rinvengono nel sangue, per esempio, a seguito dell’assunzione di cannabinoidi (come marijuana e hashish) evidenziano una precedente assunzione di sostanza stupefacente ma non sono rilevanti sul piano clinico (cioè, non producono uno stato di alterazione). Altri composti invece possono essere dei metaboliti prodotti dal corpo umano apposta per “allontanare” gli effetti del composto psicotropo.
Gli esami tossicologici non sono sempre accurati, può succedere ad esempio che in alcuni casi gli esami non rilevino una sostanza che la persona assume (risultato falso-negativo); ciò può accadere quando un esame non è mirato o possiede una sensibilità limitata nei confronti di una determinata sostanza, quando le urine sono molto diluite e pertanto la quantità di sostanza in esse contenuta è inferiore al limite di rilevamento dell’esame, oppure se il soggetto aggiunge una sostanza alle urine per contaminare il campione o fornisce un campione di qualcun’altro. Al contrario, altre volte gli esami possono dare un risultato positivo risultano positivi anche se il soggetto non sta in realtà assumendo sostanze illecite (risultato falso-positivo).
In ogni caso per valutare lo stato di alterazione psicofisica è sempre necessario procedere ad esame obiettivo sulle condizioni del fermato per valutare se vi siano degli elementi sintomatici (difficoltà nell’eloquio, scarsità di concentrazione, occhi rossi, allucinazioni, difficoltà alla deambulazione e così via).
L’esame clinico nella valutazione dello stato di alterazione
Per poter valutare i risultati ottenuti non è quindi necessario solo considerare la parte analitica, ma anche effettuare un esame clinico - un esame obiettivo - in cui vengano registrati gli effetti che i cannabinoidi producono. Per esempio, quando vi è stata assunzione di cannabinoidi si riscontrano dei sintomi tipici, quali alterazione dello stato di coscienza, mancata coordinazione verbale, concettuale e motoria, e dispercezione, quindi la possibilità dell’insorgenza anche di alcune allucinazioni, mentre un sintomo prettamente fisico riguarda la pupilla, che aumenta il suo diametro, la cosiddetta “condizione di midriasi”.
Questi sintomi sono di prassi rilevati in accesso al Pronto Soccorso quando il sanitario è chiamato a fare un esame obiettivo, anche questa analisi è richiesto che vanga riportata all’interno della cartella clinica dell’indagato sottoposto ad esame.
Cosa dice la legge sul prelievo ematico e sugli esami ematochimici?
L’accertamento dello stato di ebbrezza o alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti costituiscono atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili, disciplinati ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale, ai quali il difensore può assistere senza che egli abbia però il diritto di essere previamente avvisato.
La polizia giudiziaria ha però l’obbligo, prima di procedere all’accertamento, di avvisare l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. L’omesso avviso rappresenta una nullità dell’atto che può essere eccepita dal difensore sino alla sentenza conclusiva del grado.
Difatti al riguardo la Suprema Corte di cassazione (cfr. Cassazione penale sez. IV - 09/07/2020, n. “In caso di richiesta, ai sensi dell’articolo 186, comma 5, del codice della strada, di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di droghe di abuso nel sangue, l’esecuzione deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dagli articoli 356 del Cpp e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non solo nell’ipotesi in cui il prelievo venga effettuato esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, ma anche nel caso in cui l’accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica.
È pacifico in giurisprudenza, che è legittimo acquisire ed utilizzare il certificato medico relativo all’accertato tasso di alcool nel sangue dell’interessato, se e qualora l’analisi del sangue sia sta effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici e a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell’incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto (tra le tante, Cassazione Sezione IV^, 4 novembre 2009, Boraco).
Per converso , tale accertamento “invasivo” sarebbe illegittimo e processualmente inutilizzabile (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 luglio 1996 n. 238) se e solo se effettuato, in assenza del consenso dell’interessato, a iniziativa dell’organo di polizia a fini processuali.
Ne discende che il “consenso” dell’interessato può rilevare - per escludere la possibilità di effettuare il prelievo ematico - solo nel caso si tratti di accertamento richiesto dalle forze di polizia con l’unico fine di accertare l’eventuale stato di ebbrezza. Invece, qualora il prelievo ematico venga effettuato con scopi sanitari e terapeutici (in occasione del ricovero a seguito di incidente stradale) non si pone un problema di invasione indebita della sfera privata e, con esso, un problema di consenso. Anzi, nel caso di ricovero ospedaliero a seguito di incidente stradale, l’eventuale “dissenso” dell’interessato a sottoporsi a prelievo ematico farebbe scattare l’ipotesi del rifiuto sanzionata penalmente ex articolo 186, comma 7, del codice stradale, espressamente estesa proprio al caso, previsto dal precedente comma 5, dl”conducente coinvolto in incidente stradale sottoposto a cure mediche”.
Da quanto esposto, discende però una conseguenza importante, desumibile del resto dall’inequivocabile formulazione dell’art. 186, comma 7: l’esame ematico può essere svolto, ovviamente in ambiente ospedaliero, non ad libitum, ma solo nell’ipotesi indicata dal comma 5 dell’articolo 186 (conducente coinvolto incidente stradale e ricoverato per essere sottoposto in ospedale alle cure mediche).
In un sinistro stradale, a seguito di accertamento con pre-test al conducente, il quale risulta in area gialla, lo stesso conducente non si oppone agli accertamenti urgenti; tuttavia, sentito il suo avvocato, chiede di essere sottoposto a prelievo ematico e non ad un test con l’apparecchiatura in dotazione. Si può configurare il rifiuto?
Nel quesito si parla di un incidente (che già di per sé legittimerebbe la richiesta di accertamento tramite l’etilometro, anche a prescindere dall’eventuale disponibilità del precursore) e della presenza di una ambulanza, ma non si chiarisce se la persona aveva riportato lesioni per le quali veniva poi disposto l’accompagnamento in ospedale, caso in cui non avrebbe potuto essere ritardato il trasporto, per effettuare a prova con etilometro e pertanto l’accertamento avrebbe dovuto essere effettuato in ospedale.
Se invece il conducente non ha riportato lesioni o comunque rifiuta il trasporto in ospedale, la prova deve essere eseguita con etilometro e non con il prelievo ematico ospedaliero o sul posto, in quanto non è nella disponibilità del conducente la decisione riguardo a quale tipologia di accertamento effettuare, né la polizia giudiziaria è legittimata a chiedere il prelievo del sangue, nemmeno con il consenso del conducente.
Quindi, dal quesito appare che la persona si è rifiutata di effettuare la prova richiesta dalla legge, che ha natura di accertamento urgente, mentre il trasporto, anche volontario, all’ospedale comporterebbe un ritardo nell’esecuzione e l’impossibilità, nella maggior parte dei casi, di gestire la procedura, atteso che nel pronto soccorso dell’ospedale non è certo che vi sia l’immediata disponibilità ad effettuare il prelievo e potrebbero poi esservi dei problemi nella gestione della catena di custodia.
La Cassazione, direi in maniera scontata, ha ritenuto che il rifiuto del prelievo illegittimamente richiesto, non ricorrendo le ipotesi di sinistro stradale con trasporto della persona ferita in ospedale, non determina il reato di cui all’articolo 186 comma 7, proprio perché tale pratica non è prevista dalla legge al di fuori del caso di trasporto all’ospedale per le cure mediche a seguito del sinistro e il rifiuto determina la responsabilità penale del conducente solo nella misura in cui la prova sia tra quelle indicate dallo stesso articolo 186, quanto a finalità e modalità di esecuzione (sez. IV penale, 10146/2021).
Inoltre, accedendo alla tesi contraria, per cui il conducente che si è rifiutato di effettuare la prova con l’etilometro può essere trasportato all’ospedale per il fatto che lo ha richiesto, non si terrebbe conto che in primo luogo è la polizia giudiziaria che chiede l’accertamento urgente secondo le modalità previste dalla legge e non la persona indiziata che decide quale tipo di verifica effettuare; in secondo luogo, il rifiuto è reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene opposto a una legittima richiesta della polizia giudiziaria, tanto è che non viene ammesso nemmeno il ravvedimento operoso.
Sul punto si annoverano molte sentenze, come, ad esempio, la n. 20825/2019, con la quale la IV sezione penale della Cassazione ha ribadito, con rinvio a precedenti pronunce, che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi (sez. IV, 8.1.2013 n.5909, cit.).
Quali sono i test tossicologici eseguiti in laboratorio?
Le analisi tossicologiche prevedono l’esame di campioni biologici (sangue e urine). Il conducente del veicolo accompagnato dalle forze dell’ordine in pronto soccorso, è tenuto a compilare una serie di moduli tra cui il consenso al prelievo di un campione ematico e un campione di urine per eseguire i test tossicologici.
Tali moduli vanno firmati in modo leggibile, in quanto si tratta dell’accettazione della procedura condotta in PS e certifica che le informazioni riportate sul modulo sono veritiere. L’utente è accompagnato presso locali idonei alle procedure a cui verrà sottoposto Il rispetto della dignità della persona, l’identità, integrità e autenticità dei campioni prelevati sono garantiti dal personale sanitario.
I campioni prelevati saranno suddivisi in tre aliquote di circa 10 ml ciascuna e raccolti in tre distinti contenitori segnalati dalle lettere A, B, C.
Procedura test tossicologico
- All’esterno dei tre contenitori si applicano sia i codici identificativi sia i sigilli antieffrazione (forniti dal kit diagnostico) con le firme del paziente e dell’infermiere.
- Le tre provette vanno chiuse all’interno di un’apposita scatola (inclusa nel kit diagnostico) sulla quale va applicato un’etichetta con codice identificativo.
- La scatola va ricoperta con targhette antieffrazione (fornite dal kit diagnostico) in modo da lasciare in evidenza solo l’etichetta con codice identificativo siglando secondo il codice a barre generato durante la procedura ed etichettandole in A, B, C.
Successivamente, i tre campioni di sangue prelevato vengono siglati ed etichettati, mediante medesima procedura (A, B, C).
Al termine delle operazioni di raccolta, aliquotazione e sigillatura sia il medico sia l’utente firmano il Verbale di Prelievo e tutte le provette raccolte. I campioni vengono spediti velocemente al laboratorio di analisi, che prende in custodia tutta la scatola contenente i campioni del paziente e una serie di moduli, utili per risalire alle generalità del soggetto, all’ ora e alla firma del prelevatore o di chi ha assistito alla raccolta del campione.
Inoltre sono evidenziati generalità, ora e firma del/i addetto/i al trasporto; generalità, ora e firma del personale del laboratorio che riceve in carico i campioni.
Verificata l’idoneità delle richieste del pronto soccorso, della corretta etichettatura dei campioni e della presenza e correttezza dei moduli, il responsabile addetto del laboratorio prende in carico i campioni oggetto di indagine tossicologica, per sostanze d’abuso e per alcolemia, e utilizza le provette siglate con la A.
Tali campioni vengono sottoposti in prima istanza ad esami di screening di I livello, se negativi entrambi i campioni biologici vengono conservati per soli 15 giorni dalla data del referto; diversamente, se il risultato del test di screening è positivo, i campioni biologici vengono conservati, per almeno un anno, secondo la procedura interna al laboratorio.
Test tossicologico: Quando i campioni sono positivi
I campioni che risultano positivi vengono segnalati. Le provette B sono spedite per essere riesaminate presso centri specializzati con altra metodica, diversa dalla prima, per finalità medico legali (analisi di conferma o di secondo livello).
Le provette siglate C vengono custodite dal laboratorio in congelatore (-18/-22°C) con chiusura a chiave, per almeno un anno, a fronte di eventuale richiesta di analisi di revisione e conferma.
Il presidio di pronto soccorso genera un’accettazione per il campione di urine chiamato “droghe d’abuso” e per il campione di sangue per il tasso alcolemico. Dopo tale procedura si procede con le analisi dei seguenti metaboliti:
- Amfetamine
- Cocaina
- Cannabinoidi
- Oppiacei
- Metadone
- Benzodiazepine
- Barbiturici
- Fenciclidina
- Buprenorfina
- Metilenediossimetamfetamina (MDMA)
Il presidio di pronto soccorso genera, come già detto, un’accettazione per il campione di sangue per il tasso alcolemico che non deve superare 0.5g/l (livello massimo consentito dal codice della strada). Inoltre, sono previste sanzioni amministrative che vanno dai 500€ ai 2000€ per chi supera tali limiti.
Il risultato delle determinazioni analitiche eseguite in laboratorio riferite a farmaci e sostanze d’abuso ha spesso rilevanza sociale e giudiziaria.
La validità dei risultati di laboratorio non dipende solo dalla correttezza del processo analitico ma anche dalla prova dell’integrità del campione dal momento in cui e’ stato raccolto fino a quando l’analisi viene completata.
Accertamenti ospedalieri e test tossicologico: tutela prima
Per il prelievo del sangue, in caso di incidente, non è necessario l’avviso al difensore se la richiesta delle forze dell’ordine intervenute ha «rilievo esclusivamente marginale». A prevalere è la finalità di cura se l’ospedale ha instaurato un protocollo terapeutico a seguito delle condizioni di salute del paziente.
La Corte di cassazione, con la sentenza n.46219 dello scorso 5 novembre, torna sulla questione della validità dell’accertamento del tasso alcolemico effettuato su un conducente portato in ospedale dopo un incidente stradale.
Da tempo la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’avviso al difensore sia necessario soltanto quando la richiesta abbia esclusivamente finalità investigative e non terapeutiche.
L’interpretazione è semplice: se il prelievo del sangue viene effettuato dai sanitari su richiesta dell’organo di polizia nei confronti del conducente già indiziato del reato di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento dovrà essere considerato come un vero atto di indagine, per il quale opereranno le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti e, tra queste, l’obbligo dell’avviso di nominare un difensore in base all’articolo 114 delle disposizioni di attuazione.
Quando invece la richiesta del prelievo rientra nel protocollo medico, perché i sanitari avrebbero comunque disposto le analisi per finalità di cura, non è necessario dare l’avviso al difensore.
Difficile, poi, nei fatti, appurare quando il conducente sia in grado, dopo un incidente, di comprendere il contenuto dell’avviso e quando la richiesta della polizia di svolgere le analisi possa essere considerata sostanzialmente inutile perché i medici avevano già avviato un autonomo protocollo sanitario per verificare le condizioni di salute del paziente.
Nel caso di specie il conducente era stato portato in ospedale alle tre del mattino con alito alcolico e pupille dilatate. Tanto basta per rendere il prelievo, indicato come “misurazione del tasso alcolemico”, funzionale alla finalità curativa e attribuire alla richiesta dei carabinieri un rilievo “marginale” che rende l’avviso al difensore una formalità non necessaria.
Stabilito il principio, la Corte di legittimità conclude precisando che nel caso di specie i carabinieri avevano avvisato il conducente della possibilità di farsi assistere da un difensore, facoltà della quale si dava atto nel verbale di contestazione e alla quale l’interessato avrebbe rinunciato.
La Cassazione aveva già avuto modo di stabilire che la sola ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso è quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi(Corte di cassazione, Sezione quarta penale, sentenza del 19 febbraio 2019 n. 11722).
Diversa la questione del consenso del paziente ad effettuare il prelievo.
Gli organi di polizia giudiziaria possono sempre chiedere l’acquisizione degli esami del sangue direttamente dall’ospedale, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso documentazione medica.
Un esame del sangue per capire subito se una concussione cerebrale, ovvero una notevole botta in testa, avrà o no conseguenze gravi a parte lo stordimento iniziale.
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