Tempi di Attesa per Esami del Sangue e Visite Specialistiche in Lombardia

In Lombardia, come in altre regioni, i tempi di attesa per esami del sangue e visite specialistiche sono una tematica di grande rilevanza per i cittadini. Per tempo di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale si intende il periodo che intercorre tra la data di prenotazione e la data di effettuazione delle prestazioni stesse.

Regione Lombardia ha predisposto del materiale informativo per orientare i cittadini che devono effettuare una prenotazione di visita o prestazione specialistica ambulatoriale di primo accesso. Si invita a consultare la GUIDA PRATICA ALLA PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE DI PRIMO ACCESSO e la LOCANDINA INFORMATIVA.

Definizione di Primo Accesso

Viene definito “primo accesso” la valutazione medico/strumentale che affronta per la prima volta un nuovo problema clinico. Sono quindi escluse da questo percorso di prenotazione le prestazioni di controllo.

Ricetta Medica e Classi di Priorità

La prescrizione viene effettuata su ricetta medica e deve riportare: la tipologia dell’esame richiesto, il quesito diagnostico (motivo per cui si rende necessario) e la classe di priorità, il tempo cioè in cui deve essere garantita l’effettuazione dell’esame.

L’assegnazione della classe di priorità, obbligatoria per le prestazioni di primo accesso, è un atto medico e tiene conto delle necessità cliniche del paziente.

Qualora il prescrittore non compili il campo relativo alla classe di priorità, la prestazione ricade, per implicita volontà del prescrittore stesso, nella classe di priorità P (programmabile).

Le classi di priorità sono le seguenti:

  • U = Urgenza Differibile: entro 3 giorni lavorativi (incluso il sabato). Prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità. Devono essere prenotate il prima possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi (incluso il sabato) dalla data di prescrizione
  • B = Breve: entro 10 giorni. Prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo breve la prognosi del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità.
  • D = Differibile: entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali. Prestazioni la cui tempestiva esecuzione non condiziona a breve la prognosi del paziente.
  • P = Programmabile: riferita a problemi che richiedono approfondimenti, ma non necessitano di risposta in tempi particolarmente rapidi, ovvero per prestazioni non urgenti ma programmabili, da eseguire entro 120 giorni.

Modalità di Prenotazione

Per conoscere tutte le modalità di prenotazione e i canali attivi, è possibile consultare il portale di prenotazione di Regione Lombardia - Portale prenotazioni - Come prenotare

Percorso di Tutela

Nel caso in cui non vi fosse disponibilità per effettuare la prestazione nelle tempistiche indicate dalla classe di priorità il cittadino può rivolgersi alla Struttura scelta per la prenotazione ed essere inserito in un percorso di tutela (consulta al link la guida pratica alla prenotazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale di primo accesso e negli allegati la Flow-chart prenotazione).

Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

A seguito di criticità registrate in questi mesi in relazione all’attivazione del percorso di tutela dei tempi di attesa, si pone l’attenzione su quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 124/1998 all’art. “…. qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti.

Prenotazione in Regime Privato

Se invece il cittadino decide di prenotare la prestazione in regime privato o libero professionale volontariamente e al di fuori del percorso di tutela, non sarà possibile in alcun modo richiedere il rimborso della spesa sostenuta.

Validità della Ricetta e Termini di Prenotazione

È importante sapere che:

  • ai fini della prenotazione la validità della ricetta è di 180 giorni, da conteggiare come differenza tra la data di compilazione della ricetta e la data di prenotazione (DGR XII/3630 del 16/12/2024)
  • il cittadino dovrà procedere con la prenotazione il prima possibile e comunque in un tempo massimo di 180 giorni dalla prescrizione; per le prestazioni con classe di priorità U (urgente) la prenotazione deve avvenire entro 2 giorni lavorativi (sabato incluso) dalla prescrizione
  • non è consentita la prenotazione presso più Strutture per la medesima prestazione

Disdetta Prenotazioni

Se non si può presentare all’appuntamento, il cittadino ha l’obbligo di disdire la prenotazione con almeno due giorni lavorativi di anticipo. Se non disdice, fatti salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, dovrà pagare il ticket relativo alla prestazione non usufruita, anche se è esente (Art.3 comma 7 del D.L. 07.06.2024, n.73 “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.” convertito in legge 29.07.2024, n.107)

Come da D.L. 7/6/2024, n. 73 “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie” è infatti obbligatorio effettuare la disdetta tramite Cup o tramite l’ sms ricevuto almeno 48 ore prima della data della prenotazione. Se la prestazione non viene disdetta per tempo, al cittadino potrà essere applicata una specifica sanzione pari al ticket dovuto per la prestazione prenotata.

Nel caso in cui l’utente non possa più effettuare la prestazione nella data prenotata, è necessario procedere tempestivamente con l’ANNULLAMENTO dell’appuntamento, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, al fine di consentire la prenotazione ad un altro utente del posto liberato in agenza e di non incorrere nel pagamento del ticket relativo alla prestazione non usufruita, anche se esente (Art. 3 comma 7 del D.L. 07.06.2024, n. 73).

Mancato Ritiro dei Referti

In caso di mancato ritiro dei referti delle prestazioni effettuate con il Servizio Sanitario Regionale, l’utente è tenuto al pagamento dell’intera prestazione, anche se esente, tranne nel caso in cui abbia consultato il referto dal proprio FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico).

Cosa fare se i Tempi di Attesa non sono Rispettati

Se la struttura prescelta non è in grado di garantire il tempo massimo indicato sulla ricetta, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) o al Responsabile Unico Aziendale (RUA) per i tempi di attesa, presente in ogni struttura sanitaria, che saranno in grado di supportare l’utente ricercando sul territorio altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati dalla classe di priorità (DGR n.

Iniziative per Ridurre i Tempi di Attesa

Fontana: “Sinergia pubblico-privato”. Oltre 61 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa e arrivare a garantire oltre 7 milioni di prestazioni (di cui 2 milioni di prime visite) di quelle che rientrano nel Piano Nazionale Gestione Liste di Attesa (Pngla) entro dicembre 2024 e 1 milione di prestazioni in più rispetto all’anno 2023. E, ancora, la possibilità di effettuare visite ed esami di diagnostica, dal 6 maggio 2024, per ridurre le liste di attesa, grazie agli ambulatori aperti anche al pomeriggio (16-20) e il sabato mattina.

Nel dettaglio, le strutture pubbliche dovranno effettuare 4,1 milioni di prestazioni, i privati accreditati 3,1 milioni. Per incrementare il numero delle prestazioni, dunque, la Regione ha destinato 61 milioni di euro “2/3 - ha precisato - agli erogatori pubblici e 1/3 ai privati. Stabiliamo inoltre noi, ed è la prima volta in Italia, i posti da mettere a disposizione nelle agende da qui alla fine dell’anno. Sulla base delle liste di attesa, del personale e delle tempistiche che abbiamo individuato, ogni struttura dovrà fare un numero specifico di prestazioni. Da parte loro, le Agenzie di tutela della salute (Ats) dovranno individuare ulteriori prestazioni che necessitano di miglioramento in termini di tempi di attesa.

La delibera prevede anche che siano ridotti i tempi di consegna degli esiti degli esami di screening. esito screening mammografico rilasciato a 5 giorni dalla data della prestazione. esito del test del sangue occulto nelle feci, per lo screening del colon retto, pubblicato nel Fascicolo Sanitario Elettronico a 7 giorni dalla data di esito.

In Lombardia l’attivazione del Cup unico è prevista entro fine 2024 in 8 enti sanitari pubblici e due privati. “È stata aggiudicata la gara a una RTI guidata da due società - ha precisato l’assessore - e il 5 giugno ci sarà il collaudo dell’impianto tecnologico”.

Monitoraggio dei Tempi di Attesa

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 107/2024 e nelle more del completo funzionamento della Piattaforma Nazionale Liste di Attesa (PNLA), a decorrere dal 1 gennaio 2025 prende il via il nuovo monitoraggio dei tempi di attesa predisposto da AGENAS.

Nel Piano anche il monitoraggio del rispetto delle classi di priorità indicate dalla ‘ricetta’ medica per l’erogazione della prestazione e le indicazioni sulle tempistiche di esecuzioni dei principali e esami e visite.

Prestazioni Prenotabili Direttamente al CDI

Fanno eccezione SOLO le seguenti prestazioni che possono essere prenotate direttamente al CDI telefonando al numero dedicato 02 48317555 (lun-ven: 8.00-18.30 / sab. 8.00-12.00):

Esenzioni

Per le prestazioni accreditate con il SSN le esenzioni sono applicate nel rispetto delle vigenti normative in materia, indicate dal medico curante sull’impegnativa.

Ruolo dell'ATS

Per garantire l’erogazione per conto del SSR di prestazioni sanitarie nel proprio ambito territoriale, l’ATS stipula con le strutture sanitarie pubbliche, private e accreditate, appositi contratti. L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) non eroga prestazioni sanitarie, per questo non è tra i soggetti individuati all’Art. 41 c. 6, Decreto Legislativo n. 124/1998.

Gestione delle Agende e Priorità di Accesso

Il coordinatore amministrativo gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali, differenziando i primi accessi dai controlli/follow-up, e rispettando le normative sulle priorità di accesso. Le agende sono monitorate dal personale di competenza, con frequenza mensile, verificando il rispetto dei tempi massimi di attesa previsti dalla normativa.

Accesso alle Prestazioni in Libera Professione

La domanda per l’accesso alla prestazione in libera professione con il solo pagamento del ticket da parte del paziente, quando dovuto, deve essere indirizzata direttamente dall’interessato alla Direzione dell’Ente Erogatore.

Classificazione dei Casi Clinici

  • Classe A: Casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.
  • Classe B: Casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
  • Classe C: Casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
  • Classe D: Casi clinici che non causano dolore, disfunzione o disabilità.

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