Recentemente, la CGIL F.P., nel tentativo di mischiare le carte sulla vicenda, fornisce la terza versione in un mese, affermando che il contratto non modificherebbe le norme e quindi l’art. 55septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001 continuerebbe a garantire la possibilità di ricorrere in ogni caso alla malattia per l’espletamento di visite mediche e specialistiche. Tale norma prevede che: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
La CGIL non avrebbe potuto invocare riferimento normativo più infelice perché tale norma:
- disciplina semplicemente le modalità di attestazione dell’assenza connessa a visite mediche e specialistiche;
- è esattamente quella invocata dalla Circolare della Funzione Pubblica nel 2014 (poi annullata dal TAR in mancanza di disciplina contrattuale ed infine recepita in toto dall’articolo 35 del CCNL), per provare a sostenere, già in vigenza del precedente CCNL, che per l’effettuazione di visite mediche e specialistiche si dovesse far ricorso ai permessi per documentati motivi personali o ad istituti come la banca ore o i permessi brevi.
Come è noto prima della sottoscrizione del CCNL era possibile, senza limiti, imputare a malattia le visite mediche e specialistiche, fermo restando l’attestazione delle stesse secondo quanto previsto dall’articolo 55septies comma 5-ter del decreto legislativo 165/2001.
Il famigerato art. 35 stabilisce, invece, che non sarà più possibile imputare a malattia tali visite, tranne se determinano una situazione di incapacità lavorativa (ad esempio una colonscopia) e nell'ipotesi di concomitanza tra la malattia stessa e l’effettuazione di visite mediche e specialistiche.
In pratica con la sottoscrizione del CCNL hanno, in maniera truffaldina, fatto finta di aggiungere 18 ore per l’espletamento delle visite, ma di fatto hanno sostituito il trattamento di malattia del quale i lavoratori potevano fruire senza limiti. Davvero un gran bel risultato!
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Con il CCNL appena firmato e stata prevista la possibilità di fruire di 18 ore di permesso, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, che si aggiungono alle 18 ore già previste per gravi motivi.
Questi permessi potranno essere utilizzati sia ad ore sia cumulativamente per coprire l’intera giornata. Nel primo caso non ci sarà decurtazione del trattamento accessorio mentre, nel caso di utilizzo per l’intera giornata l’assenza viene computata con riferimento all’orario di lavoro che si sarebbe dovuto effettuare, ed in tale misura incidono sul monte delle 18 ore disponibili.
Inoltre in questo ultimo caso (intera giornata) l’assenza verrà considerata come assenza per malattia con la decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi 10 giorni.
Le ore di permesso vengono inoltre considerate ai fini del computo del periodo di comporto nella misura di 6 ore equiparate all’intera giornata. (Il periodo di comporto si calcola partendo dall’ultima assenza per patologia e andando nei tre anni anteriori, per accertare che non sia stato superato il limite di 18 mesi).
Nel caso di concomitanza tra l’effettuazione di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici coincidenti con periodi di malattia e/o incapacità lavorativa, l’assenza verrà considerata come malattia con l’applicazione delle relative modalità.
Terminate le 18 ore di permesso disponibili, il permesso per l’effettuazione delle visite dovrà essere imputato ai permessi orari a recupero, ai permessi per motivi familiari e personali, ai riposi connessi alla banca delle ore, ai riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.
Ultimate le 18 ore non si potrà quindi giustificare l’assenza per l’effettuazione delle visite con un permesso per malattia. Tanto per essere chiari!
La posizione della Funzione Pubblica
Numerose sono le richieste di chiarimento che riceviamo relative alla circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica. La circolare riguarda l’attuazione delle recenti disposizioni di legge sulle assenze per malattia dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. Successivamente, con la legge n. Il DFP, con la circolare n. l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. …. Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.
Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi.
Alternative ai permessi per malattia
Di solito, i lavoratori possono avvalersi dei permessi anche in forma oraria.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore debba sottoporsi periodicamente (anche per lunghi periodi) a terapie ambulatoriali di natura specialistica, che determinano incapacità al lavoro, a questi periodi si applicano i criteri della “ricaduta della malattia”. A tale scopo il medico deve barrare l’apposita casella sulla certificazione di malattia e, tra un trattamento e l’altro, non devono passare più di 30 giorni.
Il lavoratore deve indicare i giorni previsti per la terapia a cui deve seguire la dichiarazione della struttura sanitaria in cui viene effettuata. Si tenga in ogni caso presente che tale procedura può essere utilizzata nel solo caso di visite specialistiche che abbiano un intervallo di tempo inferiore ai trenta giorni; in caso contrario il lavoratore potrà ricorrere a permessi (retribuiti o non retribuiti) a seconda delle previsioni legislative ovvero del proprio contratto collettivo (nazionale o aziendale), come illustrato in seguito.
I permessi per visite mediche, sia generiche che specialistiche, possono essere previsti dalla contrattazione collettiva, che normalmente dispone:
- il pagamento delle ore di permesso, previa presentazione di attestazione del medico che certifichi la visita e l’orario della stessa o, in alternativa, l’imputazione delle ore di assenza al monte ore di permessi spettanti per riduzione dell’orario di lavoro o delle ex festività.
- la concessione di permessi non retribuiti.
A tale proposito si vedano, ad esempio:
- L’art. 35 CCNL Chimici: tale disposizione prevede la possibilità per la Direzione, di concedere brevi permessi non retribuiti ove “ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio”, ovvero permessi parzialmente retribuiti a fronte di documentata esigenza per le ragioni indicate nell’articolo stesso (portatori di handicap, tossicodipendenti, lavoratori provenienti da paesi extra-EU per motivi familiari, ecc…);
- L’art. 140 CCNL Terziario: tale articolo prevede la concessione di gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite, ovvero altri permessi per complessive 56 ore annuali. Tali ore di permesso possono essere utilizzate dal lavoratore per effettuare visite specialistiche;
- L’art. 50 Contratto integrativo San Paolo: tale articolo prevede espressamente la possibilità per il dipendente di fruire di 5 giorni lavorativi ogni anno solare, non collegabili a ferie, in caso di visite comprovate dalla presentazione di idonea certificazione medica;
- L’art. 23 CNL Giornalistico: tale articolo prevede la possibilità di fruire di 5 giorni di permessi straordinari lavorativi ( e quindi anche nel caso di visite specialistiche).
Casi specifici relativi a situazioni soggettive
Di seguito vengono riportate le principali casistiche soggettive (nonché i riferimenti normativi) che danno diritto ad usufruire di particolari permessi.
Tossicodipendenti e loro familiari
Normativa: art. 124 DPR 309/90 I lavoratori tossicodipendenti con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori familiari di tossicodipendenti possono fruire di un periodo di aspettativa non retribuita (di durata massima pari a tre anni) al fine di prendere parte a programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL.
Nel caso il lavoratore non completi il programma di cura nel periodo di tempo previsto può richiedere un’ulteriore aspettativa, che sommata al periodo precedente non superi i tre anni (Circolare Ministero del Lavoro 6/12/1991 n. 164). In assenza di disposizioni normative si può ritenere che il periodo di aspettativa per i familiari coincida con quello fissato per il tossicodipendente.
Alcuni contratti collettivi stabiliscono espressamente la durata del periodo di congedo per i familiari. Il lavoratore interessato all’aspettativa deve far accertare lo stato di tossicodipendenza dal Servizio per la tossicodipendenza (SERT), istituito presso ciascuna ASL (Circolare Ministero Lavoro 6/12/1991 n. 164). I contratti collettivi stabiliscono, di regola, i termini entro cui il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di volersi avvalere dell’aspettativa.
Portatori di handicap e loro familiari
Normativa: Legge 104/1992 La legge riconosce ai lavoratori con handicap e ai loro familiari il diritto di fruire di permessi retribuiti o di congedi. La tutela riguarda coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva con le caratteristiche della gravità. Questa condizione si verifica qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, collegata all’età, in modo da rendere necessaria un’assistenza permanente, continuativa e globale.
La contrattazione collettiva, in alcuni casi, prevede la concessione di un regime di permessi ulteriore e più ampio a favore dei familiari di soggetti portatori di handicap.
I permessi retribuiti spettano nella misura e alle condizioni che seguono:
- Lavoratori in maggiore età: in alternativa, nell’ambito di ciascun mese, due ore giornaliere/ tre giorni, anche continuativi o frazionati
- Genitori: fino a 3 anni del figlio, in alternativa padre o madre possono scegliere tra prolungamento dell’astensione facoltativa o due ore giornaliere. Dai 3 anni del figlio, padre o madre in alternativa tre giorni mensili, anche continuativi
- Parenti o affini fino al 3° grado: dai 3 anni del disabile, tre giorni mensili, anche continuativi.
Qualora l’assistenza ad un portatore di handicap sia prestata per periodi inferiori ad un mese, i tre giorni di permesso mensili devono essere riproporzionati in base al criterio secondo cui se l’assistenza non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso.
Pertanto l’assistenza per un periodo inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto ad alcuna giornata o frazione di essa, mentre per i periodi superiori a 10 giorni ma inferiori a 20 spetta solo un giorno di permesso. Nel caso di fruizione di permessi orari (da parte del lavoratore portatore di handicap o del genitore del figlio disabile di età inferiore a 3 anni), non si procede al riproporzionamento, dal momento che il permesso ad ore è legato alla singola giornata di fruizione dello stesso.
In presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, il lavoratore dipendente, familiare entro il terzo grado di due (o più) persone disabili, tra loro conviventi, può cumulare i permessi retribuiti spettanti per l’assistenza di ciascun soggetto. (Risposta Interpello Ministero Lavoro 28/08/2006 prot. N. 25/I/0003003).
Trattamenti di emodialisi
Normativa: Circolare Inps 28/01/1981 n. 134368 Il lavoratore sottoposto al trattamento di emodialisi ha diritto all’indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l’effettuazione del trattamento. Le giornate di assenza sono considerate come unico episodio morboso continuativo.
E’ da precisare che in tale caso la retribuzione del periodo necessario allo svolgimento delle cure è direttamente retribuito dall’Inps.
Mutilati ed invalidi civili
Normativa: Circolare Inps 04/01/1989 n. 1 I lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione dell’attitudine lavorativa superiore al 50%, possono usufruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a trenta giorni per le cure connesse alla loro infermità (ad esempio cure fisioterapiche, riabilitazione dei cardiopatici, ecc.).
Lavoratori affetti da patologie tumorali
Normativa: art. 26 Legge 118/71; art. 10 D. Lgs 509/88 Tali lavoratori hanno diritto al congedo, qualora ne facciano richiesta, previa autorizzazione del medico della struttura sanitaria pubblica (medico provinciale), e a condizione che sussista una connessione delle cure con l’infermità invalidante riconosciuta.
Il congedo, anche se equiparato alla condizione di malattia, non risulta indennizzabile dall’Inps ed è, pertanto, a carico del datore di lavoro. Tale periodo, inoltre, non è cumulabile con il periodo di comporto.
Donatori di sangue e midollo osseo
Normativa: Legge 584/67 e artt. 13 e 14 legge 107/90 Tutti i lavoratori subordinati che cedono gratuitamente il sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione, allo scopo di ripristinare le energie fisiche, percependo la normale retribuzione.
Il periodo di riposo ha durata di 24 ore, che decorrono dal momento in cui il lavoratore si è assentato per la donazione o dal momento risultante dal certificato medico. La retribuzione di tale giornata è posta a carico dell’Inps mediante il meccanismo di anticipazione da parte del datore di lavoro.
Per la donazione di midollo osseo i lavoratori hanno diritto a fruire di permessi lavorativi anche per la durata delle operazioni preliminari e per i giorni successivi di convalescenza.
Vaccinazioni
Normativa: art. 6 DPR 1301/65 I lavoratori dipendenti che sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione antitetanica durante l’orario di lavoro hanno diritto ad assentarsi per le ore necessarie.
Permessi per visite specialistiche nelle pubbliche amministrazioni
Gli istituti cui il dipendente delle P.A. può ricorrere in caso di visite specialistiche sono:
- i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore;
- i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto o degli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all’anno);
- l’assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti;
- gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da contratti o leggi;
- le ferie.
Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).
Anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici (ricorrendone i presupposti) è imputata a malattia. Unica variazione è la necessaria applicazione del nuovo regime sia per quanto riguarda la decurtazione retributiva sia per quanto concerne le modalità di certificazione (struttura pubblica o medico del S.S.N.). Rispetto alla disciplina precedente a tale intervento normativo, non è più contemplata la possibilità di assentarsi anche solo per una frazione della giornata lavorativa (la c.d. malattia ad ore).
Quanto alla modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l’assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.
Nel caso di visite specialistiche, cure o esami diagnostici qualificati come malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tenere conto nel richiedere la visita fiscale (art. 71 co 3 D.L. 112/2008).
Sintesi delle tipologie di assenza (ARAN CFC5 del 4 luglio 2018)
| TIPOLOGIE ASSENZA | RIF. | RIDUCE MONTE ORE ANNUO? | DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI? | SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO? | COME SI GIUSTIFICA ASSENZA? |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all'intera giornata lavorativa | Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 | SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro) | NO | SI (con le modalità di cui all'art. 35, comma 4) | ATTESTAZIONE PRESENZA |
| Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all'intera giornata lavorativa | Commi precedenti e Comma 5 | SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa) | SI | SI (con le modalità di cui all'art. 35, comma 4) | ATTESTAZIONE PRESENZA |
| Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto | Comma 11 | NO | SI | SI | CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA |
| Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse | Comma 12 | NO | SI | SI | ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA' LAVORATIVA |
| Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta | Comma 14 | NO | SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall'art. 38) | SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall'art. Coord. Nazionale USB P.I. |
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