Certificato Medico Non Agonistico ed Elettrocardiogramma: Linee Guida

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota esplicativa il 16 giugno 2015, relativa alle “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” emanate con decreto dell’8 agosto 2014 (GU n.).

Definizione di Attività Sportiva Agonistica e Non Agonistica

La legge regionale per la tutela delle attività sportive (L.R. 35 del 9 luglio 2003) definisce:

  1. Attività Sportiva Agonistica: Attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello.
  2. Attività Sportiva Non Agonistica: Attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal ministero dell'Istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva.
  3. Attività motoria ludico-ricreativa: Attività svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al Coni, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo, tranne quella per una eventuale copertura assicurativa, che ha contenuti espressivi diversi da quella per lo sport.

Certificazione per Attività Sportiva Non Agonistica

Tale certificazione è per i soggetti che svolgono attività sportiva o fisica, se non tesserati alle federazioni sportive nazionali, discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Esempio: nuoto, palestra, calcetto, sci, ecc. La certificazione per tale attività può essere comunque richiesta da palestre o altri impianti ai fini assicurativi.

I Medici aventi potestà certificatoria in materia di attività sportiva non agonistica sono stabiliti dall’art.10-septies della Legge 30 ottobre 2013, n. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministro della salute (Legge 30.10.2013, n. 125 - art.

La certificazione è rilasciata su apposito modello predefinito e può prevedere limitazioni (es. attività solo isotonica o isometrica lieve, moderata, ecc.).

In questo caso, oltre ai suddetti ambulatori pubblici e accreditati, possono certificare anche il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e ogni medico iscritto alla Fmsi, attraverso una anamnesi, una visita comprensiva di misurazione della pressione arteriosa e un ecg. Il medico di medicina generale e il pediatra possono certificare solo ed esclusivamente per i propri iscritti. Solo in caso di sostituzione prolungata da parte di un altro collega, soltanto se vi fosse documentata urgenza certificativa, può certificare quest'ultimo apponendo i due timbri.

Per le figure di cui ai punti 1- e 3- nella regione Toscana possono rilasciare il certificato a norma della L.R. n. 35/2003 e L.R. 70/2017 solo se operanti in strutture private autorizzate e accreditate (come questo Istituto) o (per i soli medici specialisti in medicina dello sport) in ambulatori di medicina dello sport della ASL.

Se durante la visita il medico ne ravvisi la necessità, sarà richiesta al diretto interessato l’effettuazione presso il nostro Istituto (a norma dell’Atto di indirizzo della L.R. 35/2003) od in un’altra struttura sanitaria accreditata a sua scelta di ulteriori esami clinici, nel rispetto dei protocolli e linee guida esistenti. Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute.

Elettrocardiogramma (ECG)

I medici della FMSI per indicazione della stessa hanno un indirizzo di effettuare un ECG basale contestualmente alla visita.

L'ecg annuale, per la normativa attuale, è obbligatorio solo dopo i 60 anni, mentre fino a tale età ne basterebbe uno soltanto, effettuato anche diversi anni prima. Però dalla Fmsi viene suggerito di richiederlo o farlo ugualmente, ogni volta, anche ai minori di 60 anni, perché le situazioni cardiocircolatorie possono cambiare di anno in anno e non solo negli anziani.

L'elettrocardiogramma è preferibile che sia effettuato e refertato da un cardiologo, ma ciò non toglie che il medico di medicina generale possa effettuarlo e valutarlo in proprio, se ha attrezzatura e se conosce in maniera adeguata l'elettrocardiografia.

Considerazioni Importanti

Fare ATTIVITÀ "NON AGONISTICA" non significa non avere nessun rischio di malore o di infortunio acuto o cronico. Certamente l'impegno e i carichi di lavoro possono essere minori rispetto a quelli di una attività agonistica, ma sono minori anche la preparazione preliminare agli eventi, l'abitudine, le tecniche, le sedute di allenamento, il riscaldamento, lo stretching, la prudenza e così lo sono anche gli accorgimenti alimentari, psicologici, di materiali (scarpe, attrezzi, eccetera) e a volte anche la tipologia di una attività poco adatta a quella età o a quella particolare struttura fisica. Quindi massima attenzione nel rilascio.

Infatti la sensibilizzazione dei cittadini è dovuta dal medico di famiglia nei confronti dei propri assistiti in merito all’osservanza di comportamenti e stili di vita positivi per la salute, così come previsto dall’art.3, comma 3 del DPR 270 del 28/7/2000 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) e dall’art. 29 comma 3 del DPR del 28/7/2000 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta) e non si può realizzare se non all’interno delle abituali consultazioni dei cittadini con il proprio medico di famiglia, il quale potrà indicare al proprio assistito la tipologia dell’attività e la modalità di effettuazione della stessa, in analogia a qualsiasi altro farmaco somministrabile.

P.S.: Alcune leggi, negli ultimi 10 anni, avevano prima introdotto l'obbligo di certificazione anche per l'attività motoria ludico-ricreativa, ma poila normativa è stata di nuovo riportata all'origine.

L’accesso alla visita avviene o tramite richiesta della Società Sportiva o Ente di Promozione di appartenenza su apposito modulo ovvero in base al disposto della L.R. n.

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