L’infezione da HIV non può essere diagnosticata attraverso i sintomi né attraverso le comuni analisi del sangue. L'unico modo per accertare l’infezione è quello di sottoporsi al test per l’HIV. L’esito del test è positivo se viene riscontrata l’infezione da HIV (sieropositività all’HIV).
“Mi sono deciso, fatto il test, ho preso l'esito del test, sono negativo, sano. In questi anni alcune mie scelte sono state condizionate dalla paura di essere sieropositivo, il mio rapporto con la mia lei, il rapporto con i miei amici è stato condizionato dalla paura, le mie notti, i miei momenti liberi, la mia mente, la mia vita è stata condizionata profondamente. Quindi fate il test se avete il dubbio.
L’infezione da HIV, nel nostro paese, è ormai considerata un’infezione cronica che lascia spazio a progetti di vita personali, lavorativi e familiari, compreso quello di diventare genitori. Non esiste ancora una cura in grado di guarire dall’HIV ma, se l’infezione viene diagnosticata precocemente, le terapie antiretrovirali disponibili offrono un’aspettativa di vita paragonabile a quella della popolazione generale. Oltre a sostenere lo stato di salute, le terapie antiretrovirali hanno un’importante funzione preventiva: riducendo la quantità di virus nell’organismo, riducono significativamente anche il rischio che l’HIV venga trasmesso ad altre persone.
Puoi effettuare il test negli ospedali, nei centri di cura delle IST (Infezioni Sessualmente Trasmissibili) e nei laboratori di analisi accreditati. Le modalità di accesso cambiano di struttura in struttura, chiedi informazioni. Il test non è in grado di rilevare l’infezione nei giorni immediatamente successivi al contagio. A seguito di un comportamento a rischio, l’indicazione è quella di effettuare il test ad un mese di distanza, periodo sufficiente a riscontrare il contagio nella quasi totalità dei casi.
I test anticorpali non ricercano direttamente il virus nel sangue, ma rilevano gli anticorpi anti-HIV, che si sviluppano solo a seguito dell’infezione. Poiché l’organismo non produce immediatamente gli anticorpi, vi è dunque un periodo in cui il test non è in grado di diagnosticare l’infezione (Periodo Finestra). I test combinati, oltre ad individuare gli anticorpi anti-HIV, è in grado di rilevare la presenza di una particolare proteina (l’antigene P24) che compare e aumenta significativamente dopo pochi giorni dal contagio.
Nessuna persona può essere sottoposta al test senza consenso, se non per motivi di necessità clinica nei suoi interessi. Il test è volontario e, perché venga eseguito, è necessario il tuo consenso esplicito ed informato. La decisione di fare il test è solo tua: prendi il tempo che ti occorre per affrontarlo serenamente. Alcuni centri effettuano il test in forma anonima, altri in forma riservata. Nel primo caso non viene richiesto alcun documento personale, ma viene utilizzato un codice criptato per la tua identificazione. Nel secondo caso è necessario esibire un documento identificativo al momento dell’effettuazione del test o del ritiro dei risultati.
Si tratta di colloqui di breve durata con personale esperto che dovrebbero essere previsti da tutti i centri pubblici che effettuano il test, sia prima del prelievo che al momento della comunicazione dei risultati. È preferibile eseguire il test in un centro pubblico o privato? I test utilizzati in Italia, sia nei laboratori pubblici che privati, devono rispondere alle stesse norme di legge. HIV-1 e HIV-2 sono due differenti ceppi del virus: il primo è il più diffuso nel mondo; il secondo è meno diffuso e meno patogeno e si trova prevalentemente in Africa occidentale.
Falsi Negativi e Falsi Positivi
Il test potrebbe dare esito negativo anche se la persona ha contratto l’HIV (falso negativo): questo può accadere se il test viene fatto a ridosso del comportamento a rischio, cioè nel cosiddetto Periodo Finestra. Può anche accadere che il test dia esito positivo in una persona che non ha l’HIV (falso positivo): per questo motivo, a fronte di un risultato preliminarmente positivo, è prevista l’effettuazione di un test di conferma prima dell’eventuale diagnosi di positività all’HIV e della comunicazione dei risultati.
Se il Test viene eseguito nel rispetto del Periodo Finestra, il risultato è da considerarsi valido e definitivo. Sì, il donatore sarà informato in modo riservato e personalizzato, se il sangue di un donatore risulta HIV-positivo. Anche se il sangue viene sempre testato, non bisogna utilizzare la donazione per conoscere il proprio stato sierologico.
No, non si può essere sottoposti al test a propria insaputa, anche in caso di ricovero ospedaliero, è necessario il consenso scritto del paziente che deve essere sempre informato ed è anche possibile rifiutarsi di fare il test. Ciò vale per qualsiasi trattamento medico o diagnostico, e non solo per il test HIV.
Test Rapidi e Autotest
Il test PCR (Polymerase Chain Reaction) è in grado di rilevare precocemente la presenza dell’HIV nel sangue attraverso una tecnica di amplificazione molecolare di quantità molto piccole di RNA o DNA. I test rapidi offrono l’indubbio vantaggio di fornire l’esito in pochi minuti. In Italia sono ancora poco diffusi ma stanno iniziando a prendere piede grazie al lavoro delle associazioni che, autonomamente o associate in un checkpoint, offrono i test rapidi per l’HIV e per altre Infezioni Sessualmente Trasmissibili.
Dal dicembre del 2016 è possibile acquistare in farmacia un autotest per l’HIV: si tratta di un test rapido che prevede l’auto prelievo di una goccia di sangue dal dito e fornisce un risultato in 15 minuti. Il periodo finestra è di 3 mesi. Se il test è reattivo (ovvero preliminarmente positivo) è necessario effettuare un test di conferma presso una struttura sanitaria. La possibilità di effettuare il test in autonomia, la riservatezza, la rapidità dei risultati, sono gli elementi allettanti di questa opportunità, ma è bene tener presente anche le controindicazioni: viene meno la possibilità di accedere al counselling e di essere sostenuti e orientati nel caso in cui il test sia reattivo.
Fare il test è un momento delicato e a volte molto stressante: valuta l’opportunità di non affrontarlo in solitudine e di farti sostenere da una persona che ti è vicina e di cui ti fidi. L’esecuzione del test non è mai obbligatoria, ma le Linee Guida nazionali sul concepimento raccomandano che questo venga prescritto tra gli esami di routine nel corso della gravidanza. Una donna con l’HIV può infatti trasmettere il virus al nascituro o alla nascitura (trasmissione verticale) durante la gravidanza, il parto e l'allattamento al seno.
Se hai più di 16 anni, sarà valutata anche la possibilità di eseguire il test con il tuo consenso, coinvolgendo i tuoi genitori solo a seguito dell’eventuale risultato positivo. La Legge 135/90 vieta a datrici e datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare lo stato di positività all’HIV. Nonostante questo, la LILA riceve diverse segnalazioni da parte di persone con HIV in cerca di lavoro, alle quali è richiesto, tra la lista degli esami comuni da fare, anche il test dell'HIV. La richiesta del test è una pratica diffusa, ma si tratta di un abuso non giustificato da rischi reali e dettato da ignoranza e pregiudizi.
I Ministeri della Salute e del Lavoro sottolineano che l’HIV non si trasmette attraverso il contatto occasionale e che la presenza sul luogo di lavoro di persone con HIV non è un rischio per la sicurezza; laddove sussista un rischio professionale, vi è già l’obbligo di adottare precauzioni di carattere universale. Il test HIV non può dunque essere richiesto indiscriminatamente a tutti i lavoratori e lavoratrici.
Sintomi e Accertamenti
In alcuni casi l’infezione non genera alcun sintomo (sieroconversione asintomatica), in altri casi si manifesta invece una sintomatologia acuta (sindrome acuta retrovirale) che insorge tra i 4 giorni e le 4 settimane successive al contagio e dura solitamente da 1 a 3 settimane. I sintomi più comuni includono febbre, spossatezza, sudori notturni, rigonfiamento dei linfonodi, mal di gola, eruzioni cutanee: poiché si tratta di sintomi molto comuni e in parte simili a quelli di una semplice influenza, non c’è motivo di allarmarsi, ma se si manifestano (al di fuori della stagione fredda e) a ridosso di un comportamento sessuale a rischio, è importante fare subito i dovuti accertamenti.
Privacy e GDPR
Il GDPR prevede una “protezione rafforzata” nel trattamento di informazioni relative all’infezione da virus dell’immunodeficienza. Riservatezza e rispetto della dignità del paziente sono fattori centrali nel rispetto della privacy. Nel disciplinare le cautele sopra richiamate, tale legge prevede, all’art. 5 (Accertamento dell’infezione), espressamente integrato dal Codice Privacy, che: L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità.
Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l’identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche è emanata con decreto del decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali che dovrà prevedere modalità differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositività.
Oggi per molti motivi le cose sono almeno in parte cambiate, le cure per affrontare i percorsi dei pazienti sono progredite e parlare di HIV fa molto meno paura; ma resta la necessità di salvaguardare la delicatezza di questo dato e non sempre c’è chiarezza sulle modalità con cui gestirlo, non solo per consentire l’accesso alla prestazione sanitaria di accertamento ma ancor più per il corretto inserimento nella cartella clinica.
Inoltre, il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali “Illiceità nel trattamento di dati personali e sensibili presso una struttura ospedaliera” del 18 dicembre 2014, stabilisce che “qualora nel dossier siano inserite anche informazioni relative a prestazioni sanitarie offerte a soggetti nei cui confronti l’ordinamento vigente ha posto specifiche disposizioni a tutela della loro riservatezza e dignità personale il titolare del trattamento deve acquisire una specifica manifestazione di volontà dell’interessato, il quale potrebbe anche legittimamente richiedere che tali informazioni siano consultabili solo da parte di alcuni soggetti dallo stesso individuati”.
Al principio della necessità di consenso si riferisce anche l’Intesa 27 luglio 2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, quando, all’art. 2 (Principi generali), 2.2. Consenso e garanzia di riservatezza, stabilisce che “L’esecuzione del test per HIV è possibile solo con il consenso della persona interessata. Tale principio, oltre a rispondere al dettato costituzionale e ai principi deontologici, è espressamente sancito della legge n. 135 del 1990.
I risultati del test per Hiv sono considerati dati particolari soggetti a maggior tutela e, come tali, destinatari di una disciplina specifica in tema di garanzie di riservatezza, poiché la loro diffusione e comunicazione rappresenta una profonda intrusione nella vita privata dell’interessato, ammessa solo nei casi previsti dalla legge.
La comunicazione del risultato del test ad altri operatori sanitari è invece ammissibile a patto che tale trasmissione di informazioni soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni: deve effettuarsi tra soggetti tenuti al segreto professionale; sussista il consenso di quest’ultimo; la finalità deve essere quella di tutelare la salute del paziente.
Inizialmente la legge 135/90 riteneva che a nessun lavoratore potesse essere chiesto di sottoporsi al test per accertare l’assenza di infezione da HIV prima dell’assunzione. La Corte costituzionale, con propria sentenza additiva n. 218/1994, ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, terzo e quinto comma, nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell’assenza di sieropositività all’infezione da HIV come condizione per l’espletamento di attività che comportino rischi per la salute di terzi, perché incompatibile con l’art. 32 della Costituzione Italiana. Con la medesima pronuncia la Corte ha dichiarato, invece, superata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. Il medico che prescrive il test per l’HIV deve quindi ottenere un preventivo consenso scritto da parte della persona interessata.
Pertanto ogni operatore sanitario prima di essere assunto dovrà sottoporsi al test perché la sua opera è al servizio di persone che si trovano in una condizione di fragilità e per questo meritevoli di tutela.
La Lila ha sempre dato seguito alle segnalazioni, sollevando pubblicamente il problema e interpellando al proposito le istituzioni. In merito a quest'ultimo caso la Lila ha inoltre recentemente sottoposto al medesimo ministero una questione sollevata da diverse persone che già indossano la divisa: che succede al lavoratore in caso di positività al test? Si attende risposta”.
Tipologie di Test HIV
Tuttavia, nonostante l’obiettivo dell’indagine sia sempre quella di ricercare gli anticorpi nel paziente, esistono differenti test per farlo. Esistono però anche altre tipologie d’indagini, a parità di sicurezza, che permettono di avere risposta in molto meno tempo e di essere eseguibili anche al di fuori dell’ambiente ospedaliero: i test rapidi.
Essendo test di screening, sono affidabili in caso di negatività alla pari del prelievo in laboratorio, mentre in caso di positività hanno bisogno del test ospedaliero di conferma: si tratta però di una condizione accettabile, che permette di filtrare quegli individui che sicuramente sono negativi, e di trattenere i pazienti che risultano positivi, per confermare poi la diagnosi con il test di laboratorio. A fianco dei test rapidi capillari esistono anche quelli salivari, attualmente però sempre più in disuso, che permettono di avere una risposta attraverso un campione di saliva.
Tutti i test che vengono effettuati per la diagnosi di HIV hanno purtroppo un limite, legato al tipo di ricerca che viene fatta. Tuttavia, ciò non significa che a seguito di un rapporto a rischio si debba aspettare senza fare niente: le prime 24/48h successive al possibile contagio sono preziosissime, in cui poter agire per impedire al virus di attecchire. Esistono infatti dei farmaci che, se somministrati tempestivamente, permettono anche a chi ha potenzialmente contratto il virus di non sviluppare l’infezione, e rimanere sieronegativo.
Non vi sono altri particolari elementi invece che possano falsare il risultato su sangue, né capillare né venoso, rendendo questo tipo di test il più affidabile possibile. In aggiunta ai test elencati in precedenza, sono oggi disponibili in farmacia e online test rapidi “fai-da-te” in grado di individuare in breve tempo la presenza degli anticorpi anti-HIV nel sangue o nella saliva.
Aspetti Legali e Lavorativi
La circolare, partendo proprio dalle disposizioni nazionali (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed internazionali (Codice di condotta e Raccomandazione della Conferenza Generale dell’OIL n., nasce dai numerosi problemi sorti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 218 del 2 giugno 1994.
Il test HIV 1/2 Ab-Ag permette la determinazione combinata dell'antigene p24 del virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) e degli anticorpi specifici contro ii virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 e/o contro ii virus dell'immunodeficienza umana di tipo 2 (HIV-2) in campioni di siero o plasma umano.
"Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessita' clinica nel suo interesse. L. 135/90, art. 3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIVse non per motivi di necessità clinica nel suo interesse.
Per evitare possibili abusi, tale rischio deve essere verificabile, avvalorato dalle conoscenze scientifiche più avanzate e valutato caso per caso anche in relazione alla qualifica professionale e alle condizioni di salute del singolo lavoratore. Il Centro Prelievi Ospedaliero esegue il test HIV secondo le modalità previste dal Sistema Sanitario Nazionale (con ticket, con esenzione) oppure a pagamento.
Modalità di trattamento del campione per consegna differita: conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra +2° C e +8° C fino ad un massimo di 48h. Conoscere lo stato sierologico dei propri dipendenti e delle proprie dipendenti non ha alcun senso al fine della tutela della salute. La richiesta del test è vietata dalla legge ma è una pratica diffusa, non giustificata da rischi reali ma dettata da ignoranza e pregiudizi. Lo Statuto dei lavoratori vieta tassativamente al datore di lavoro di compiere direttamente accertamenti sullo stato di salute del lavoratore.
Statuto dei lavoratori, L. 300/70 art. L. 135/90, art. 1. In ambito lavorativo non c’è rischio specifico di trasmissione del virus HIV. Laddove sussistano dei rischi professionali, la legge già prevede l’obbligo per il datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti (ad esempio guanti e mascherina per gli operatori sanitari). L’adozione di precauzioni a carattere universale tutela tutti i lavoratori da ogni genere di rischio connesso all’attività lavorativa; non si tratta quindi di misure specifiche per l’HIV da adottare solo in presenza di persone con HIV.
In base al principio generale per cui il diritto di ciascuno trova un limite nel diritto degli altri, nel 1994, con la sentenza 218, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 5 comma 3 della L.135/90 nella parte in cui esclude accertamenti relativi all’HIV, laddove possano esserci attività che comportino rischi per la salute di terzi. I Ministeri della Salute e del Lavoro hanno emanato nel 2013 una circolare per rispondere ufficialmente alle numerose richieste di chiarimento in merito alla legittimità di richiedere il test HIV ai lavoratori. In questa circolare si sottolinea che l’HIV non si trasmette attraverso il contatto occasionale e che la presenza sul luogo di lavoro di persone con HIV non è un rischio per la sicurezza; viene inoltre ricordato che, laddove sussista un rischio professionale, vi è l’obbligo di adottare precauzioni di carattere universale. Il test HIV non può dunque essere richiesto indiscriminatamente a tutti i lavoratori.
Eventuali norme specifiche di settore, che richiedano l’accertamento della negatività all’HIV come condizione di idoneità ad uno specifico servizio devono essere motivate da una effettiva condizione di rischio nei confronti di terzi.
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