L'assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti e psicotrope può comportare gravi rischi sia per i lavoratori che si occupano di determinate mansioni, che per soggetti terzi.
Mansioni a Rischio e Obblighi Normativi
La legge prevede, dunque, obblighi normativi e divieti di assunzione di alcolici per certi settori lavorativi o per certe mansioni specifiche, disciplinando anche i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro per appurare l'utilizzo o la dipendenza da alcol da parte dei dipendenti. Ma quali sono le mansioni a maggior rischio, soggette ai controlli antidroga e ai test sull'abuso di alcol sul luogo di lavoro? Il test non è obbligatorio per tutto il personale, ma solo per i lavoratori che si occupano delle attività per le quali la legge prevede tali controlli.
Come abbiamo detto, le categorie professionali per cui è disposto il divieto assoluto di assumere alcolici prima e durante lo svolgimento delle proprie mansioni sono individuate dal Provvedimento del 16 marzo 2006. L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali.
In particolare, nel testo trasmesso nel 2016 dal Ministero della Salute alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, si fa riferimento alle categorie di lavoratori che svolgono attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi.
Tali categorie di lavoratori includono:
- gli autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o merci pericolose;
- il personale ferroviario;
- gli addetti alla conduzione di automezzi (gru, carrelli elevatori, trattori, escavatori, ecc.);
- il personale aeronautico e i controllori di volo,ed altre figure professionali soggette a particolari rischi per la sicurezza propria o di terzi.
Secondo le disposizioni sulla sicurezza del lavoro, tali categorie devono essere sottoposte a regolari controlli (test antidroga lavoratori), anche a sorpresa, sul consumo eccessivo di alcolici.
Il D.Lgs. 81/08, prevede all’art. 41 comma 4-bis del D.Lgs. 81/08,. L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”, cioè dalle norme specifiche in vigore o che saranno successivamente emanate. L’obbligo riguarda, per l’alcol, l’accertamento dello stato di alcol-dipendenza, mentre per le sostanze stupefacenti e psicotrope anche la sola assunzione sporadica: sarà poi il SERT, se del caso, ad accertare se si tratta di uso occasionale, abituale o di tossicodipendenza.
La legge 125/01 (Art. 15, dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (divieto non limitato, come spesso si pensa, all’orario di lavoro), e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc.
Attenzione: stiamo parlando di assunzione anche di modiche quantità di alcol, comunque vietate dalla legge per questi lavoratori. Non parliamo necessariamente di un lavoratore che si presenti in evidente stato di ebbrezza sul lavoro: in questi casi non è indispensabile che il medico competente (che non sempre è presente in azienda o attivabile in breve tempo) effettui il test, perché il datore di lavoro stesso (ma anche il dirigente o preposto), a suo insindacabile giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio per sé o per gli altri, né più né meno come farebbe (e deve fare) in qualsiasi caso un lavoratore, anche per un “normale” malessere indipendente dall’uso di alcol o di altre sostanze, non appaia in grado di assolvere in sicurezza ai suoi compiti.
Ciò è espressamente previsto dall’art. 18 comma 1 lettera c del D. Lgs.
Modalità dei Controlli Alcolimetrici
I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, sottoforma di test, sono finalizzati a rilevare l'eventuale assunzione da parte dei lavoratori delle categorie sopra elencate. Si tratta di vere e proprie visite che rientrano nella sorveglianza sanitaria e che, in quanto tali, devono essere volte secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs 81/08.
L'effettuazione dell'alcol test occasionale deve essere svolta dal Medico competente su richiesta del datore di lavoro. Durante il controllo il lavoratore dovrà soffiare nell'etilometro elettronico che misurerà il tasso alcolemico presente nell'aria emessa.
Il Test è obbligatorio, quindi nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga ad esso senza giustificato motivo, il DL può rimuoverlo dalla mansione a rischio per la quale è obbligatorio l'accertamento.
In ambito Sorveglianza Sanitaria aziendale i controlli alcolimetrici sui lavoratori nei luoghi di lavoro, hanno la specifica finalità di scoprire eventuali assunzioni di sostanze alcoliche da parte del personale impegnato in mansioni quali carrellisti, addetti alla guida di veicoli o al controllo del traffico, etc. L'esame alcolimetrico o alcol test ha l'obiettivo di rilevare i casi di dipendenza dall'alcol, per i Lavoratori che rivestono mansioni per le quali è previsto per normativa il controllo di assunzione di sostanze alcoliche e per quelle mansioni che prevedono l'utilizzo o l'ausilio di macchinari, la guida di veicoli necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana, quindi per tutte quelle mansioni che possano mettere a rischio l'incolumità del Lavoratore e dei suoi colleghi presenti sul luogo di lavoro. Non solo per queste mansioni si è obbligati all'alcol test ma anche per molte mansioni che hanno a che fare con il pubblico come educatori, infermieri, personale navale e molte altre come specificato nell'accordo stato regioni del 2006.
Pertanto l'obiettivo del controllo attraverso alcol test è quello prevenire il rischio ma soprattutto di tutelare la Sicurezza e la Salute di tutto il personale impiegato. La diagnosi relativa all'alcoldipendenza è di competenza finale dei centri di alcologia a cui il Medico Competente, terminati i suoi esami e la sue visite in base a quanto previsto dalla normativa in materia di Sorveglianza Sanitaria, deciderà di inviare i Lavoratori i cui esami risultino quantomeno sospetti.
L'esame Alcol Test, secondo quanto previsto dalla norma, deve essere eseguito nel modo meno invasivo possibile. Infatti consiste, nella stragrande maggioranza dei casi, nella rilevazione della presenza di etanolo nell'aria espirata. L'accertamento dello stato di alcoldipendenza viene eseguito secondo modalità complesse, che possono comportare anche la compilazione di questionari specifici e l'esame clinico delle caratteristiche fisiche e comportamentali del paziente. In caso di fondato sospetto di alcoldipendenza il Medico Competente demanda la dichiarazione di sussistenza di alcoldipendenza ad un laboratorio esterno specializzato.
Controllo alcolimetrico: quali sono i possibili test?
Diversi sono i test che possono essere utilizzati per verificare l’avvenuta assunzione di bevande alcoliche sul posto di lavoro. Tali test rilevano la quantità di alcol nel sangue, cioè il grado di alcolemia (grammi di alcol in un litro di sangue). Il Medico del Lavoro può ricorrere ai seguenti test:
- Misurazione ematica
Il livello di alcolemia può essere misurato attraverso un prelievo del sangue.
- Misurazione nell’aria alveolare
È il metodo più semplice per la misurazione dei livelli di etanolo (alcol etilico). La quantità di aria utilizzata per l’esame è di circa un litro. L’etilometro è lo strumento utilizzato. Preferibilmente dovrebbe essere fornito di stampante per la registrazione del risultato ottenuto, della data e dell’ora del controllo; in alternativa il medico deputato all’accertamento dovrà registrare i dati ottenuti nella cartella clinica del soggetto sottoposto a verifica.
- Alcol test salivare
Possono essere utilizzati anche degli sticks per la determinazione dell’alcol nella saliva.
Cosa Succede in Caso di Positività
Nel caso in cui un lavoratore dovesse risultare positivo ai controlli alcolimetrici il Datore di Lavoro provvederà con l’allontanamento temporaneo del lavoratore dalla mansione a rischio. La cessazione temporanea della prestazione lavorativa, dunque, non è retribuita ma garantisce la conservazione del posto al lavoratore.
Nel caso i test effettuati dal medico competente diano esito positivo, il lavoratore viene informato della cosa e inviato a effettuare ulteriori controlli al Ser.D.. Il lavoratore trovato positivo può richiedere la ripetizione del test, condotto nuovamente sul campione prelevato nell’accertamento. Nel caso i controlli confermino l'utilizzo di sostanze psicotrope, sarà il Ser.D. a valutare il caso.
Se un lavoratore viene sorpreso in evidente stato di alterazione sul posto di lavoro, è necessario allontanarlo temporaneamente dalla mansione. Il D.Lgs 81/08 recita, infatti: il datore di lavoro e i dirigenti devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.
Per condizione di ubriachezza, si intende un tasso alcolemico superiore a 0,3 g/l. Se un lavoratore si presenta più volte ubriaco sul posto di lavoro, l’azienda può disporre provvedimenti disciplinari, fino ad arrivare al licenziamento per giusta causa.
Inoltre, nel caso di sospetta alcol dipendenza, il medico del lavoro può richiedere esami più approfonditi quali test antidroga lavoratori, sia mediante prelievo di sangue, sia attraverso analisi di urine e capello. Se la condizione è accertata, il lavoratore viene inviato verso le strutture di competenza. Infine, se un lavoratore dovesse manifestare gravi sintomi di intossicazione, è compito del datore di lavoro chiamare la squadra di primo soccorso e, successivamente, il 118.
Secondo l’articolo 20 del D. Lgs. 81/08 Art. La verifica dell’avvenuta assunzione di sostanze alcoliche, può comportare una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 15, comma 4 della L. 125/01 e una sanzione penale, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/08 Art. Oltre alle sanzioni previste dalla legge 125/01 (multa da 516 a 2.582 Euro), per i trasgressori sono applicabili anche le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 Art. Per il Datore di lavoro che non rispetti il divieto di somministrazione di alcol la sanzione prevista dalla legge 125/01 è la stessa.
È particolarmente grave per il lavoratore rifiutare di sottoporsi al drug test sul lavoro, infatti rischia l’arresto fino a 15 giorni unitamente a una sanzione pecuniaria che varia da 103 a 309 euro, oltre ovviamente al licenziamento. Anche per il datore di lavoro che non rimuova il lavoratore positivo al drug test dalla sua mansione, sono previste pene particolarmente. In questo caso è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi e una sanzione pecuniaria pari a oltre 25mila euro.
Alcol dipendenza
Il problema dell’alcol dipendenza è molto più complesso del semplice accertamento del rispetto del divieto di assumere alcolici. Innanzitutto, come già ricordato, non è detto che chi risulti positivo etilometria sia un alcoldipendente: anzi, nella grande maggioranza dei casi si tratta di persone che hanno bevuto anche modiche quantità di vino, birra o superalcolici, contravvenendo tuttavia al divieto. In nessun caso un solo esame ematico, in assenza dei parametri anamnestici e clinici potrà deporre per uno stato di alcol dipendenza.
In particolare, alcuni esami, quali la CDT, o Transferrina desialata, spesso impropriamente utilizzati per lo “screening” dell’alcol dipendenza, non forniscono in realtà, da soli, alcuna informazione utile. La CDT, ad esempio, ha una “predittività positiva” non superiore al 45%: significa che su 100 positivi al test solo 45, forse, sono alcoldipendenti, gli altri 55 hanno la CDT alta per altri motivi.
Oltre ai danni che l’alcol causa al nostro organismo, negli anni è stata ampiamente dimostrata la correlazione negativa tra assunzione di bevande alcoliche e la condizione operativa. Come ben sappiamo, l’alcol ha un effetto di depressione del sistema nervoso centrale, e provoca disinibizione comportamentale: la mancanza di lucidità, anche se lieve, è causa di numerosi incidenti che possono ledere sulla salute delle persone. L’ingestione di alcol provoca inoltre un fenomeno di vasodilatazione: sebbene la sensazione percepita sia quella di forte caldo, ciò che accade è il continuo rilascio di calore da parte del nostro corpo, che, causando una diminuzione della temperatura, ci espone al rischio di ipotermia.
Tuttavia, i principali effetti a lungo termine causati dall’alcol sono a carico del fegato, la ghiandola responsabile del suo metabolismo: un elevato consumo di alcol per lunghi periodi provoca uno stato permanente di infiammazione, che può sfociare in epatici, cirrosi epatiche e tumori del fegato (epatocarcinomi). L’alcol etilico, infatti, è una sostanza dichiarata cancerogena dall’OMS.
Prevenzione
Il lavoratore non deve mettersi in una condizione che possa esporre se stesso o altri lavoratori in pericolo. Dato che il consumo di bevande alcoliche o l’assunzione di droghe costituisce un pericolo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la normativa vigente impone degli obblighi sia al Datore di Lavoro sia al lavoratore. Il contesto lavorativo rappresenta l’ambiente adatto per realizzare iniziative volte a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovere l’adozione di corretti stili di vita. Ruolo fondamentale riguardo la prevenzione in materia di alcol e droga sul lavoro è svolto dal Medico Competente aziendale.
Il metodo più efficace per limitare i casi di alcol dipendenza tra i lavoratori è la prevenzione, attraverso incontri sul tema e la distribuzione di materiale informativo. Avere al proprio fianco una società come GMS, specializzata da anni nella sicurezza del lavoro, è una garanzia in più per la tua azienda e per la salute dei tuoi dipendenti.
Nelle aziende in cui lavorano queste tipologie di lavoratori, dovranno essere attuati dei piani informativi, dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori dei test rapidi riguardo il tasso alcolemico e attivati i controlli sanitari da parte del medico competente aziendale, che li dovrà visitare una volta l’anno.
Per quanto riguarda l'esecuzione del test anti alcol la procedura operativa è la seguente:
A) PER LA VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA SU TUTTI I SOGGETTI CON MANSIONE A RISCHIO IDENTIFICATA DALLA NORMATIVA
- Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata all’identificazione di problemi alcol-correlati.
- Informazione, formazione e counselling collettivo sui rischi lavorativi associati all’assunzione di alcol e sulle modalità di verifica dell’assunzione di alcol da parte del medico competente.
- Indicatori di laboratorio mirati all’individuazione dei soggetti a rischio*.
- In caso di positività: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, autodiagnosi e counselling individuale.
- Invio ai servizi competenti dell’Unità Sanitaria Locale.
*Tra gli indicatori di laboratorio utili per una diagnosi di alcol dipendenza figurano:transferrina desialata (CDT),volume corpuscolare medio (MCV),transaminasi (GOT e GPT),gamma-glutamil-transpeptidasi (GGT)
B) NEI CASI DI SOSPETTA INTOSSICAZIONE ALCOLICA ACUTA DI UN LAVORATORE SEGNALATO DALL’AZIENDA
Si distinguono 2 casi:
1) mansione a rischio
- Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell’organo di vigilanza.
- Se test positivo:invio al SERT.
2) mansione non a rischio
- Invio alla commissione medico-legale ex art.
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